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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12233/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (GUINEA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24 aprile 2025, della Corte di appello dell’Aquila ha parzialmentemodificato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 21 febbraio 2025, nel senso direvocare la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto l’impugnatasentenza di condanna.In primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro300,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato commesso in data 15 novembre 2023; ilcomputo della pena, ridotta di un terzo in ragione del rito abbreviato, era stato effettuatoprevio bilanciamento in equivalenza dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. (la lieveentità del danno), con quelle della violenza sulle cose e di avere approfittato di circostanzecondanne per altrettanti furti avvenuti nel medesimo arco temporale e, per tale motivo, laCorte di appello, pur confermando la sentenza, revocava la sospensione condizionale dellapena già applicata in primo grado.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzodel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui allalett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento al bilanciamento dellecircostanze.In particolare, si lamenta che la Corte di appello sia incorsa in un vizio di «duplicazionevalutativa», utilizzando gli stessi elementi di fatto sia per ritenere la sussistenza delleaggravanti, che per bilanciarne il peso con le attenuanti.Sarebbe inoltre carente la motivazione sulla misura della intensità delle circostanze(aggravanti) e il loro rapporto con la attenuante della speciale tenuità del danno.Sarebbe infine violato il divieto di motivazione rafforzata in ipotesi di reformatio in peiusin appello.2.2.

Il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui allalett. b), con riferimento alla mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche.In particolare, il rigetto della richiesta difensiva sarebbe stato ancorato a mere formule distile di richiamo della gravità del fatto e dell’allarme sociale suscitato, senza prendere inconsiderazione concreti elementi relativi alla personalità dell’imputato e alla gravità dellacondotta; inoltre, sarebbe stato valorizzato ai presenti fini il silenzio dell’imputato, inviolazione dei principi della CEDU che garantiscono al medesimo il diritto di non rispondere.2.3.

Il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b),con riferimento all’avvenuta revoca della sospensione condizionale della pena.Tra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, erano intervenute e divenutedefinitive tre condanne per altrettanti delitti di furto, commessi tra maggio e giugno 2024.

Ilbeneficio veniva revocato ex officio dalla Corte.A parere della Difesa, sarebbe stata violata la regola del contraddittorio, dando luogo aduna nullità ex art.178 lett.c) cod.proc.pen., in quanto la revoca era intervenuta senza alcunainterlocuzione con la parte interessata.Si sarebbe inoltre violato il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art.597cod.proc.pen.Infine, sarebbe stata omessa una effettiva, concreta valutazione circa il carattere della«stessa indole» attribuita ai delitti di cui alle condanne successivamente intervenute, inviolazione del disposto di cui all’art. 168 cod.proc.pen.2.4.

Il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett.b), con riferimento all’avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante della minoratadifesa.

In particolare, si censura la scelta della Corte di appello di riconoscere la sussistenzadell’aggravante sulla base degli elementi dell’orario notturno e dell’assenza della P.O. cheavevano reso più agevole la commissione del reato.

Il giudice avrebbe valutatoastrattamente tali elementi, senza valutare se, in concreto, l ’agente avesseconsapevolmente approfittato dei medesimi.2.5.

Il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett.b), una violazione di legge conriferimento al calcolo della pena.

Il giudice avrebbe omesso di operare una motivazioneindividualizzata sui parametri dell’art.133 cod.pen., avrebbe parametrato la pena anche sulcriterio dell’allarme sociale, non utilizzabile a tale fine, e avrebbe comminato una penasproporzionata rispetto al fatto in violazione dei principi imposti dalla Costituzione e dallaCEDU.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, perle ragioni di seguito indicate.2.

In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti cinque punti, si osserva quantosegue:2.1.

Il primo motivo di impugnazione, relativo al bilanciamento delle circostanze, èinfondato e deve essere rigettato.La Corte di appello, dopo aver richiamato e fatto propria la motivazione del primo grado,ribadiva il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante del danno di lieve entità e leaggravanti contestate; di queste ultime descriveva le modalità e le condotte concrete con cuierano state realizzate, per affermare che le stesse erano indicative di gravità dell’azione.Orbene, il fatto che il giudice utilizzi gli stessi elementi di fatto al fine di stabilire sesussista la circostanza aggravante e quale sia il suo peso specifico, non costituisceviolazione del principio del ne bis in idem.Tale principio è stato elaborato dalla giurisprudenza per escludere che gli stessi elementidi fatto siano valutati più volte, ma a diversi fini e, segnatamente, per motivare la sussistenzae la gravità degli elementi costitutivi del reato e la sussistenza e la gravità delle circostanze;se infatti lo stesso elemento di fatto si utilizzasse sia per graduare la pena ex art. 133cod.pen., sia per aggravare la medesima attraverso il riconoscimento di una circostanzaesterna al fatto-reato, si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale.Quando invece il giudice stia valutando una specifica circostanza aggravante, la basefenomenica di valutazione è necessariamente la medesima sia per valutarne l’an, sia permisurarne il peso specifico.

Quello che si distingue in due momenti logici è il giudizio; in unprimo momento il giudice valuta l’an, verifica se gli elementi siano tali da configurare laspecifica aggravante; successivamente, attribuisce agli stessi un peso specifico.

È in questafase che il giudice verifica se gli elementi siano quelli minimi per ritenere sussistente lacircostanza, ovvero se gli stessi siano dotati di una intrinseca maggiore gravità, da spenderenel giudizio di bilanciamento.Se le circostanze di segno opposto vengono riconosciute nei loro termini essenziali, illoro bilanciamento deve operarsi in equivalenza.

Se invece, da un lato o dall’altro, siriconosce un peso specifico di maggiore densità, dovrà effettuarsi un giudizio di prevalenza.Nel caso di specie, la circostanza attenuante della «speciale tenuità» del danno venivariconosciuta nei suoi elementi essenziali, senza l’attribuzione di un peso specificoparticolare.

In relazione alle circostanze aggravanti venivano invece indicati alcuni elementiulteriori (specie la circostanza che la violenza sulle cose avesse offeso due beni, la tendadella veranda e anche la serratura dell’ingresso).

Pur adeguatamente motivando sulmaggiore peso specifico delle aggravanti, il giudice dell’appello confermava il bilanciamentoin termini di equivalenza operato dal giudice del primo grado.Il motivo di ricorso deve dunque ritenersi infondato, né trova spazio la doglianzasecondo la quale vi sarebbe stata una reformatio in peius, che avrebbe richiesto unamotivazione rafforzata.2.2.

Il secondo motivo di impugnazione, relativo al mancato riconoscimento di attenuantigeneriche, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.È ampiamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema dicircostanze attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, inconsiderazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non puòmai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano,in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 2 - , n. 32541 del 02/07/2025, TANASE, Rv. 288609).Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancatoriconoscimento del beneficio evidenziando come, a fronte di un fatto grave e foriero dirilevante allarme sociale, non sussistessero ulteriori concreti elementi di meritevolezza davalorizzare ai fini di cui all’art. 62-bis cod.pen.

La circostanza che l’imputato non abbia resodichiarazioni non è stata utilizzata in suo danno, in violazione dei principi imposti dallagiurisprudenza della CEDU, ma è stata citata a titolo esemplificativo, per sottolineare comenon sussistessero specifici ed ulteriori elementi di meritevolezza, che consentissero unulteriore adeguamento della pena, quale ad esempio una qualche condotta collaborativa daparte dell’imputato.2.3.

Il terzo motivo, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, èinfondato e deve essere rigettato.La Corte di appello, ex officio, prendeva atto del fatto che nell’anno successivo rispettoalla pronuncia di primo grado, lo [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ben tre volte, in via definitiva,per altrettanti delitti di furto commessi nel medesimo anno.Orbene l’art. 168, comma 1, cod.pen., prevede che la sospensione condizionale siarevocata «di diritto» in una serie di ipotesi tassativamente previste; tra queste, al n.1, l’ipotesiin cui il condannato commetta nuovo delitto della stessa indole.In questi casi, la revoca del beneficio avviene ope legis, immediatamente eautomaticamente ed il giudice è chiamato a prenderne atto, attraverso un provvedimentomeramente ricognitivo.

Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, chefa risalire gli effetti di diritto sostanziale al momento in cui si è verificata la condizione, ancheprima della pronuncia giudiziale; ne consegue che il giudice di appello, svolgendo un'attivitàpuramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvengaal divieto di reformatio in peius […] ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata propostadal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa (Sez. 2 - n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301).La Corte ha ritenuto che sia regola generale che la revoca della sospensione condizionale della pena non possa essere disposta dal giudice di appello, se appellante è ilsolo imputato, quando la medesima abbia natura discrezionale, in quanto ciò violerebbe ildivieto di reformatio in peius di cui all’art.507 cod.proc.pen.; alla regola fa però eccezionel'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede un'attività meramented i c h i a r a t i v a e n o n d i s c r e z i o n a l e d e l g i u d i c e . ( e x m u l t i sSez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375; Sez. 2 - n. 40989 del 11/04/2018,Malvasi, Rv. 274301).La natura meramente ricognitiva e dichiarativa del provvedimento di revoca nell'ipotesi dicui all'art. 168, comma primo, cod. pen., consente che la medesima sia rilevata d’ufficio,senza la necessità che venga instaurato il contraddittorio sulla specifica questione; per farvalere le proprie ragioni, in caso di errore di diritto da parte del giudice, la parte può ricorrerein cassazione.Nel presente caso, la doglianza relativa ad un errore di diritto da parte del giudice èmanifestamente infondata, atteso che si pone in discussione il carattere di «stessa indole»sede di legittimità in un’accezione sostanziale, che va oltre quella meramente formale; sonodella stessa indole i reati che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratterifondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali (Sez. 1 - , n. 9858 del 24/01/2024, S.P.M., Rv. 286154 – 01); nel caso di specie non solo si trattavadi delitti contro il patrimonio commessi nel medesimo contesto esistenziale, ma tutte levicende sono sussumibili nella medesima fattispecie di reato, con evidente identità deglielementi fondamentali.2.4.

Il quarto motivo di impugnazione, relativo all’avvenuto riconoscimento dellacircostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato e deve ritenersiinammissibile, in quanto sollevato per la prima volta nella presente sede di legittimità e maisottoposto al vaglio della Corte di appello.2.5.

Il quinto motivo, relativo all’omessa motivazione sulla dosimetria della pena, èanch’esso manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile.

Con l’atto di appello laparte non aveva sollevato alcuna censura sulla valutazione dei parametri di cui all’art.133cod.pen., ma aveva solo obiettato che il giudice del primo grado non aveva indicato lamisura della pena base, circostanza non vera, sulla quale la Corte aveva puntualmenterisposto.

Trattandosi di motivo nuovo, non sollevato in appello, è inammissibile.

Il motivosarebbe comunque inammissibile in quanto inerente a valutazioni di puro merito.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (GUINEA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 aprile 2025, della Corte di appello dell’Aquila ha parzialmentemodificato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 21 febbraio 2025, nel senso direvocare la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto l’impugnatasentenza di condanna.In primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro300,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato commesso in data 15 novembre 2023; ilcomputo della pena, ridotta di un terzo in ragione del rito abbreviato, era stato effettuatoprevio bilanciamento in equivalenza dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. (la lieveentità del danno), con quelle della violenza sulle cose e di avere approfittato di circostanzecondanne per altrettanti furti avvenuti nel medesimo arco temporale e, per tale motivo, laCorte di appello, pur confermando la sentenza, revocava la sospensione condizionale dellapena già applicata in primo grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzodel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui allalett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento al bilanciamento dellecircostanze.In particolare, si lamenta che la Corte di appello sia incorsa in un vizio di «duplicazionevalutativa», utilizzando gli stessi elementi di fatto sia per ritenere la sussistenza delleaggravanti, che per bilanciarne il peso con le attenuanti.Sarebbe inoltre carente la motivazione sulla misura della intensità delle circostanze(aggravanti) e il loro rapporto con la attenuante della speciale tenuità del danno.Sarebbe infine violato il divieto di motivazione rafforzata in ipotesi di reformatio in peiusin appello.2.2. Il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui allalett. b), con riferimento alla mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche.In particolare, il rigetto della richiesta difensiva sarebbe stato ancorato a mere formule distile di richiamo della gravità del fatto e dell’allarme sociale suscitato, senza prendere inconsiderazione concreti elementi relativi alla personalità dell’imputato e alla gravità dellacondotta; inoltre, sarebbe stato valorizzato ai presenti fini il silenzio dell’imputato, inviolazione dei principi della CEDU che garantiscono al medesimo il diritto di non rispondere.2.3. Il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b),con riferimento all’avvenuta revoca della sospensione condizionale della pena.Tra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, erano intervenute e divenutedefinitive tre condanne per altrettanti delitti di furto, commessi tra maggio e giugno 2024. Ilbeneficio veniva revocato ex officio dalla Corte.A parere della Difesa, sarebbe stata violata la regola del contraddittorio, dando luogo aduna nullità ex art.178 lett.c) cod.proc.pen., in quanto la revoca era intervenuta senza alcunainterlocuzione con la parte interessata.Si sarebbe inoltre violato il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art.597cod.proc.pen.Infine, sarebbe stata omessa una effettiva, concreta valutazione circa il carattere della«stessa indole» attribuita ai delitti di cui alle condanne successivamente intervenute, inviolazione del disposto di cui all’art. 168 cod.proc.pen.2.4. Il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett.b), con riferimento all’avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante della minoratadifesa. In particolare, si censura la scelta della Corte di appello di riconoscere la sussistenzadell’aggravante sulla base degli elementi dell’orario notturno e dell’assenza della P.O. cheavevano reso più agevole la commissione del reato. Il giudice avrebbe valutatoastrattamente tali elementi, senza valutare se, in concreto, l ’agente avesseconsapevolmente approfittato dei medesimi.2.5. Il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett.b), una violazione di legge conriferimento al calcolo della pena. Il giudice avrebbe omesso di operare una motivazioneindividualizzata sui parametri dell’art.133 cod.pen., avrebbe parametrato la pena anche sulcriterio dell’allarme sociale, non utilizzabile a tale fine, e avrebbe comminato una penasproporzionata rispetto al fatto in violazione dei principi imposti dalla Costituzione e dallaCEDU.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, perle ragioni di seguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti cinque punti, si osserva quantosegue:2.1. Il primo motivo di impugnazione, relativo al bilanciamento delle circostanze, èinfondato e deve essere rigettato.La Corte di appello, dopo aver richiamato e fatto propria la motivazione del primo grado,ribadiva il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante del danno di lieve entità e leaggravanti contestate; di queste ultime descriveva le modalità e le condotte concrete con cuierano state realizzate, per affermare che le stesse erano indicative di gravità dell’azione.Orbene, il fatto che il giudice utilizzi gli stessi elementi di fatto al fine di stabilire sesussista la circostanza aggravante e quale sia il suo peso specifico, non costituisceviolazione del principio del ne bis in idem.Tale principio è stato elaborato dalla giurisprudenza per escludere che gli stessi elementidi fatto siano valutati più volte, ma a diversi fini e, segnatamente, per motivare la sussistenzae la gravità degli elementi costitutivi del reato e la sussistenza e la gravità delle circostanze;se infatti lo stesso elemento di fatto si utilizzasse sia per graduare la pena ex art. 133cod.pen., sia per aggravare la medesima attraverso il riconoscimento di una circostanzaesterna al fatto-reato, si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale.Quando invece il giudice stia valutando una specifica circostanza aggravante, la basefenomenica di valutazione è necessariamente la medesima sia per valutarne l’an, sia permisurarne il peso specifico. Quello che si distingue in due momenti logici è il giudizio; in unprimo momento il giudice valuta l’an, verifica se gli elementi siano tali da configurare laspecifica aggravante; successivamente, attribuisce agli stessi un peso specifico. È in questafase che il giudice verifica se gli elementi siano quelli minimi per ritenere sussistente lacircostanza, ovvero se gli stessi siano dotati di una intrinseca maggiore gravità, da spenderenel giudizio di bilanciamento.Se le circostanze di segno opposto vengono riconosciute nei loro termini essenziali, illoro bilanciamento deve operarsi in equivalenza. Se invece, da un lato o dall’altro, siriconosce un peso specifico di maggiore densità, dovrà effettuarsi un giudizio di prevalenza.Nel caso di specie, la circostanza attenuante della «speciale tenuità» del danno venivariconosciuta nei suoi elementi essenziali, senza l’attribuzione di un peso specificoparticolare. In relazione alle circostanze aggravanti venivano invece indicati alcuni elementiulteriori (specie la circostanza che la violenza sulle cose avesse offeso due beni, la tendadella veranda e anche la serratura dell’ingresso). Pur adeguatamente motivando sulmaggiore peso specifico delle aggravanti, il giudice dell’appello confermava il bilanciamentoin termini di equivalenza operato dal giudice del primo grado.Il motivo di ricorso deve dunque ritenersi infondato, né trova spazio la doglianzasecondo la quale vi sarebbe stata una reformatio in peius, che avrebbe richiesto unamotivazione rafforzata.2.2. Il secondo motivo di impugnazione, relativo al mancato riconoscimento di attenuantigeneriche, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.È ampiamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema dicircostanze attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, inconsiderazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non puòmai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano,in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 2 - ,  n. 32541 del 02/07/2025, TANASE, Rv. 288609).Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancatoriconoscimento del beneficio evidenziando come, a fronte di un fatto grave e foriero dirilevante allarme sociale, non sussistessero ulteriori concreti elementi di meritevolezza davalorizzare ai fini di cui all’art. 62-bis cod.pen. La circostanza che l’imputato non abbia resodichiarazioni non è stata utilizzata in suo danno, in violazione dei principi imposti dallagiurisprudenza della CEDU, ma è stata citata a titolo esemplificativo, per sottolineare comenon sussistessero specifici ed ulteriori elementi di meritevolezza, che consentissero unulteriore adeguamento della pena, quale ad esempio una qualche condotta collaborativa daparte dell’imputato.2.3. Il terzo motivo, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, èinfondato e deve essere rigettato.La Corte di appello, ex officio, prendeva atto del fatto che nell’anno successivo rispettoalla pronuncia di primo grado, lo [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ben tre volte, in via definitiva,per altrettanti delitti di furto commessi nel medesimo anno.Orbene l’art. 168, comma 1, cod.pen., prevede che la sospensione condizionale siarevocata «di diritto» in una serie di ipotesi tassativamente previste; tra queste, al n.1, l’ipotesiin cui il condannato commetta nuovo delitto della stessa indole.In questi casi, la revoca del beneficio avviene ope legis, immediatamente eautomaticamente ed il giudice è chiamato a prenderne atto, attraverso un provvedimentomeramente ricognitivo. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, chefa risalire gli effetti di diritto sostanziale al momento in cui si è verificata la condizione, ancheprima della pronuncia giudiziale; ne consegue che il giudice di appello, svolgendo un'attivitàpuramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvengaal divieto di reformatio in peius […] ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata propostadal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa (Sez. 2 - n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301).La Corte ha ritenuto che sia regola generale che la     revoca della     sospensione condizionale     della     pena non possa essere disposta dal giudice di     appello, se     appellante è ilsolo imputato, quando la medesima abbia natura discrezionale, in quanto ciò violerebbe ildivieto di reformatio in peius di cui all’art.507 cod.proc.pen.; alla regola fa però eccezionel'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede un'attività meramented i c h i a r a t i v a e n o n d i s c r e z i o n a l e d e l g i u d i c e . ( e x m u l t i sSez. 2,  n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375; Sez. 2 - n. 40989 del 11/04/2018,Malvasi, Rv. 274301).La natura meramente ricognitiva e dichiarativa del provvedimento di revoca nell'ipotesi dicui all'art. 168, comma primo, cod. pen., consente che la medesima sia rilevata d’ufficio,senza la necessità che venga instaurato il contraddittorio sulla specifica questione; per farvalere le proprie ragioni, in caso di errore di diritto da parte del giudice, la parte può ricorrerein cassazione.Nel presente caso, la doglianza relativa ad un errore di diritto da parte del giudice èmanifestamente infondata, atteso che si pone in discussione il carattere di «stessa indole»sede di legittimità in un’accezione sostanziale, che va oltre quella meramente formale; sonodella stessa indole i reati che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratterifondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali (Sez. 1 - , n. 9858 del 24/01/2024, S.P.M., Rv. 286154 – 01); nel caso di specie non solo si trattavadi delitti contro il patrimonio commessi nel medesimo contesto esistenziale, ma tutte levicende sono sussumibili nella medesima fattispecie di reato, con evidente identità deglielementi fondamentali.2.4. Il quarto motivo di impugnazione, relativo all’avvenuto riconoscimento dellacircostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato e deve ritenersiinammissibile, in quanto sollevato per la prima volta nella presente sede di legittimità e maisottoposto al vaglio della Corte di appello.2.5. Il quinto motivo, relativo all’omessa motivazione sulla dosimetria della pena, èanch’esso manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Con l’atto di appello laparte non aveva sollevato alcuna censura sulla valutazione dei parametri di cui all’art.133cod.pen., ma aveva solo obiettato che il giudice del primo grado non aveva indicato lamisura della pena base, circostanza non vera, sulla quale la Corte aveva puntualmenterisposto. Trattandosi di motivo nuovo, non sollevato in appello, è inammissibile. Il motivosarebbe comunque inammissibile in quanto inerente a valutazioni di puro merito. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
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