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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08665/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22259/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 –ricorrente – contro Comune di Livorno, in persona del sindaco p.t. –intimato– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 889/10//2019 depositata il 23 maggio 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto, avverso la domanda di annullamento del silenzio del controricorrente sull'istanza di riesame dell'avviso bonario di liquidazione dell'imposta TIA per l'annualità 2016, nonché per l'accertamento del diritto al rimborso degli importi versati in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo della medesima imposta per le annualità dal 2011 al 2015 e per la condanna del predetto controricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di TIA/TARSU/TARI nelle annualità dal 2011 al 2015 per un importo pari a euro 135.298,08; i l tutto previo annullamento o disapplicazione dei regolamenti comunali nella parte in cui prevedono una generalizzata tassazione delle aree destinate a deposito container e magazzini senza spazio vendita anche laddove le stesse non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, nonché nella parte in cui assimilano ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da imballaggi terziari; - la ricorrente disponeva, infatti, oltre alla sede originaria in via Enriques n. 53 di mq 1558, di ulteriori mq 8849 destinati a deposito container, nonché dal 2007 di altri 7000 mq sempre situati in via Enriques n. 53; essa ha utilizzato dal 2008 anche il capannone in via Orlando nn. 42, 44 , destinato a magazzino merci; da ultimo la ricorrente aveva comunicato al comune controricorrente che l'attività d'impresa veniva cessata nei locali già in affitto, situati in via Orlando con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e contestualmente aveva comunicato l'utilizzo di un altro immobile ad uso industriale a seguito di stipula di un contratto di locazione; - i rifiuti prodotti in tutte le aree operative di deposito e immagazzinamento erano annoverabili tr a i rifiuti speciali e risultavano tutti auto smaltiti a cura e spese della ricorrente attraverso imprese specializzate; - per l'annualità 2016 la ricorrente aveva ricevuto avviso di pagamento bonarioavverso il quale la ricorrente ha avanzato istanza di riesame e rimborso sopra meglio specificati; - l'istanza è rimasta priva di riscontro e, a seguito di ricorso , la CTP ha emessopronuncia di rigetto; - la CTR ha fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni: • l 'avviso di pagamento non è stato oggetto di impugnazione, ma av verso di esso la ricorrente ha proposto istanza di autotutela; • l a stessa ha , poi , proposto ricorso sul silenzio formatosi sull'istanza di riesame in autotutela; • è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio del comune sull’istanza di riesame delle proprie determinazioni in merito alla tassa rifiuti; il sindacato sull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, ma non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, posto che diversamente si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo; • i l ricorso è inammissibile non avendo la ricorrente neppure indicato quale sarebbe l'interesse generale che imporrebbe la rivisitazione della posizione amministrativa già espressa; - il controricorrente non si è costituito.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con particolare riferimento al comma 1, lett. g) anche in relazione all’art. 21, comma 2, del d.lgs. citato.Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto non impugnabile il silenzio del controricorrente sull'istanza di riesame dell'avviso bonario di pagamento, nonché sull'istanza di rimborso della quota di imposta non dovuta in assenza di impugnazione dell'avviso di liquidazione bonaria del tributo.

Sostiene la ricorrente che è ammissibile impugnare il silenzio formatosi sull’istanza di riesame di un provvedimento non definitivo, quale l’avviso bonario, rispetto al quale, sia il pagamento del quantum, sia l’impugnazione, sono mere facoltà.

1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.

La controversia ha ad oggetto la questione dell’impugnabilità del silenzio formatosi su un’istanza di riesame di un credito tributario non definitivo e su un’istanza di rimborso o restituzione di tributi versati nelle annualità precedenti.

1.2. Con riferimento all’impugnativa del silenzio formatosi su un’istanza di riesame di un credito tributario non definitivo, il Collegio intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità in base al quale nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere.

Come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, tale potere si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146/2018, Rv. 650057 –01, n. 24032/2019, Rv. 655055 – 01, principio richiamato anche da Cass. n. 20200/2020, Rv. 658933 –02).

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio ora richiamato, rilevando che la ricorrente non aveva neppure indicato l’interesse generale che avrebbe imposto la rivisitazione della posizione amministrativa già espressa.

Deve essere respinto, pertanto, tale capo di domanda.

1.3. Diversamente, l’istanza di restituzione o di rimborso, presuppongono l’accertamento di un debito o di un ingiusto arricchimento.

Da qui deriva la necessità che siano impugnati i relativi atti impositivi entro tempi normativamente determinati, in forza del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

Su tale questione la sentenza impugnata non ha risposto, determinando un mancato un accertamento circa la tempestività e fondatezza delle domande di rimborso e di restituzione.

2. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’accertamento di quanto sopra enunciato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22259/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 –ricorrente – contro Comune di Livorno, in persona del sindaco p.t. –intimato– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 889/10//2019 depositata il 23 maggio 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto, avverso la domanda di annullamento del silenzio del controricorrente sull'istanza di riesame dell'avviso bonario di liquidazione dell'imposta TIA per l'annualità 2016, nonché per l'accertamento del diritto al rimborso degli importi versati in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo della medesima imposta per le annualità dal 2011 al 2015 e per la condanna del predetto controricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di TIA/TARSU/TARI nelle annualità dal 2011 al 2015 per un importo pari a euro 135.298,08; i l tutto previo annullamento o disapplicazione dei regolamenti comunali nella parte in cui prevedono una generalizzata tassazione delle aree destinate a deposito container e magazzini senza spazio vendita anche laddove le stesse non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, nonché nella parte in cui assimilano ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da imballaggi terziari; - la ricorrente disponeva, infatti, oltre alla sede originaria in via Enriques n. 53 di mq 1558, di ulteriori mq 8849 destinati a deposito container, nonché dal 2007 di altri 7000 mq sempre situati in via Enriques n. 53; essa ha utilizzato dal 2008 anche il capannone in via Orlando nn. 42, 44 , destinato a magazzino merci; da ultimo la ricorrente aveva comunicato al comune controricorrente che l'attività d'impresa veniva cessata nei locali già in affitto, situati in via Orlando con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e contestualmente aveva comunicato l'utilizzo di un altro immobile ad uso industriale a seguito di stipula di un contratto di locazione; - i rifiuti prodotti in tutte le aree operative di deposito e immagazzinamento erano annoverabili tr a i rifiuti speciali e risultavano tutti auto smaltiti a cura e spese della ricorrente attraverso imprese specializzate; - per l'annualità 2016 la ricorrente aveva ricevuto avviso di pagamento bonarioavverso il quale la ricorrente ha avanzato istanza di riesame e rimborso sopra meglio specificati; - l'istanza è rimasta priva di riscontro e, a seguito di ricorso , la CTP ha emessopronuncia di rigetto; - la CTR ha fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni: • l 'avviso di pagamento non è stato oggetto di impugnazione, ma av verso di esso la ricorrente ha proposto istanza di autotutela; • l a stessa ha , poi , proposto ricorso sul silenzio formatosi sull'istanza di riesame in autotutela; • è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio del comune sull’istanza di riesame delle proprie determinazioni in merito alla tassa rifiuti; il sindacato sull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, ma non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, posto che diversamente si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo; • i l ricorso è inammissibile non avendo la ricorrente neppure indicato quale sarebbe l'interesse generale che imporrebbe la rivisitazione della posizione amministrativa già espressa; - il controricorrente non si è costituito. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con particolare riferimento al comma 1, lett. g) anche in relazione all’art. 21, comma 2, del d.lgs. citato.Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto non impugnabile il silenzio del controricorrente sull'istanza di riesame dell'avviso bonario di pagamento, nonché sull'istanza di rimborso della quota di imposta non dovuta in assenza di impugnazione dell'avviso di liquidazione bonaria del tributo. Sostiene la ricorrente che è ammissibile impugnare il silenzio formatosi sull’istanza di riesame di un provvedimento non definitivo, quale l’avviso bonario, rispetto al quale, sia il pagamento del quantum, sia l’impugnazione, sono mere facoltà. 1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini. La controversia ha ad oggetto la questione dell’impugnabilità del silenzio formatosi su un’istanza di riesame di un credito tributario non definitivo e su un’istanza di rimborso o restituzione di tributi versati nelle annualità precedenti. 1.2. Con riferimento all’impugnativa del silenzio formatosi su un’istanza di riesame di un credito tributario non definitivo, il Collegio intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità in base al quale nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere. Come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, tale potere si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146/2018, Rv. 650057 –01, n. 24032/2019, Rv. 655055 – 01, principio richiamato anche da Cass. n. 20200/2020, Rv. 658933 –02). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio ora richiamato, rilevando che la ricorrente non aveva neppure indicato l’interesse generale che avrebbe imposto la rivisitazione della posizione amministrativa già espressa. Deve essere respinto, pertanto, tale capo di domanda. 1.3. Diversamente, l’istanza di restituzione o di rimborso, presuppongono l’accertamento di un debito o di un ingiusto arricchimento. Da qui deriva la necessità che siano impugnati i relativi atti impositivi entro tempi normativamente determinati, in forza del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. Su tale questione la sentenza impugnata non ha risposto, determinando un mancato un accertamento circa la tempestività e fondatezza delle domande di rimborso e di restituzione. 2. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’accertamento di quanto sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia