CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05387/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 216, 219 e 223 L.F. e 217 e 224 L.F., escludendo l'aumento per la continuazione fallimentare e rideterminando la pena inflittale (fatti commessi in Viterbo il 13 ottobre 2016); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 438 e 603 cod. proc. pen., è generico per aspecificità, in quanto articolato in assenza di confronto, men che meno critico, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di mancata ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato condizionato (vedasi pag. 8 in cui la Corte territoriale ha spiegato come la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, nei termini in cui era stata formulata dall'imputato, ossia condizionata alla produzione di documenti, allo svolgimento di una perizia contabile e all'esame del teste Nicolai, violasse la ratio del rito a prova contratta, in quanto volta ad ottenere una sostanziale istruttoria dibattimentale); - che il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 216, comma 1, L.F. in punto di prova della distrazione di cui al capo A), non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle evidenze poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che: 1) la somma di Euro 145.000,00, utilizzata, secondo la difesa, per l'acquisto di un terreno in Montefiascone, non era provata, vuoi in quanto non erano stati prodotti i documenti relativi alla compravendita, vuoi perché il pagamento del bene non risultava essere stato effettuato con mezzi tracciabili; 2) che non era stato rinvenuto il corrispettivo dei beni venduti a tale Nicolai nel 2015; 3) che i beni denunciati come rubati il 13 ottobre 2008 non corrispondevano a quelli non rinvenuti dal curatore fallimentare); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il