CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Prh O T 7: O C S E ?sfi' SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso la sentenza del 13/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 maggio 2021, la Corte di appello di Genova confermava la decisione con la quale il Tribunale di Genova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa continuata, escludendo però il beneficio della sospensione condizionale concesso dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine a due diversi profili: - omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. - ritenuta sussistenza del reato, nonostante i contestati artifizi e raggiri, successivi alla consumazione della merce non pagata, non furono la causa dell'atto di disposizione patrimoniale. Una eventuale rilevanza penale della condotta potrebbe semmai essere ravvisata nella violazione dell'art. 641 cod. pen., come originariamente contestato nella imputazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 5. E' inammissibile il motivo in rito, inerente alla denunciata improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela, proposto per la prima volta con il ricorso, pur avendo già il primo giudice escluso la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., che rendeva procedibile d'ufficio il reato. Premesso che l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep 2018, Zucchi, Rv. 272170), va ribadito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: il ricorrente, invece, ha erroneamente sostenuto che la querela sarebbe stata tardiva facendo riferimento non già al suddetto momento bensì a quelli di consumazione del reato, rilevante invece ai diversi fini della decorrenza della prescrizione. E' condivisibile, inoltre, il principio da ultimo affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318), secondo il quale la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. Peraltro, dalla ricostruzione della vicenda operata nella prima sentenza risulta evidente come trascorse un lasso di tempo considerevole fra l'ultima consumazione non pagata e il giorno in cui la persona offesa, recatasi presso l'albergo ove Riva aveva alloggiato (senza poi pagare), si rese conto di essere stata vittima di una truffa. 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto asserito dalla difesa, l'imputato attuò una serie di artifizi e raggiri prima di ottenere le consumazioni: egli si presentò in discoteca come figlio del titolare del noto gruppo industriale di acciaierie, prese contatti con i due soci della discoteca dimostrandosi interessato a rilevare il locale, partecipò a qualche serata pagando regolarmente il conto. Grazie a questa condotta fraudolenta, [OSCURATO:PERSONA] indusse in errore i due soci e conseguì un ingiusto profitto; va ribadito che neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la sussistenza del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (così Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960). La condotta successiva al fatto, descritta dai giudici di merito, è valsa a connotare la palese mala fede e quindi il dolo in capo all'imputato, punto questo che non è oggetto dei motivi di ricorso. 7. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f