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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16551/2026

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apparoni-resistente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 438/2024, depositata il 18/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’avviso di accertamento n.TK3035302158/2019, con il quale le era stato contestato, in relazioneall’anno 2014, un maggior reddito imponibile di € 70.000,00, derivante daldisconoscimento di alcuni costi, ritenuti indeducibili.2.

La CTP di Roma accolse il ricorso, con sentenza successivamenteconfermata dalla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, che dichiaròNumero registro generale 16237/2024Numero sezionale 3377/2026Numero di raccolta generale 16551/2026Data pubblicazione 27/05/2026inammissibile l’appello siccome tardivamente notificato in data 7/2/2023,oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primogrado impugnata (13/6/2022).3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è limitata a depositare meroepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992; 327, comma1, c.p.c.; 1, comma 199, l. n. 197/2022, per non avere considerato, ai finidella valutazione della tempestività dell’impugnazione, la sospensione deitermini prevista dalla disposizione da ultimo richiamata.Il motivo è fondato, avendo effettivamente i giudici di secondo gradomancato di applicare l’art. 1, comma 199, sopra citato, alla cui stregua“per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazioneche scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31ottobre 2023”.

La legge entrò in vigore il 1°/1/2023, mentre il terminesemestrale per l’appello, nel caso di specie, scadeva (considerando ilperiodo feriale) il 13/1/2023, e soggiaceva, pertanto, alla proroga indiscorso (Cass., n. 8287/2025).

P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del processo di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteNumero registro generale 16237/2024Numero sezionale 3377/2026Numero di raccolta generale 16551/2026Data pubblicazione 27/05/2026Lucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apparoni-resistente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 438/2024, depositata il 18/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’avviso di accertamento n.TK3035302158/2019, con il quale le era stato contestato, in relazioneall’anno 2014, un maggior reddito imponibile di € 70.000,00, derivante daldisconoscimento di alcuni costi, ritenuti indeducibili.2. La CTP di Roma accolse il ricorso, con sentenza successivamenteconfermata dalla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, che dichiaròNumero registro generale 16237/2024Numero sezionale 3377/2026Numero di raccolta generale 16551/2026Data pubblicazione 27/05/2026inammissibile l’appello siccome tardivamente notificato in data 7/2/2023,oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primogrado impugnata (13/6/2022).3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è limitata a depositare meroepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992; 327, comma1, c.p.c.; 1, comma 199, l. n. 197/2022, per non avere considerato, ai finidella valutazione della tempestività dell’impugnazione, la sospensione deitermini prevista dalla disposizione da ultimo richiamata.Il motivo è fondato, avendo effettivamente i giudici di secondo gradomancato di applicare l’art. 1, comma 199, sopra citato, alla cui stregua“per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazioneche scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31ottobre 2023”. La legge entrò in vigore il 1°/1/2023, mentre il terminesemestrale per l’appello, nel caso di specie, scadeva (considerando ilperiodo feriale) il 13/1/2023, e soggiaceva, pertanto, alla proroga indiscorso (Cass., n. 8287/2025). P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del processo di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteNumero registro generale 16237/2024Numero sezionale 3377/2026Numero di raccolta generale 16551/2026Data pubblicazione 27/05/2026Lucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 16551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris