CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; Ji udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici che l'argomento difensivo nemmeno contesta compiutamente, così peccando di genericità (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione, che evidenziano la fuga dopo l'arresto della macchina quale elemento di definitiva corroborazione della tesi accusatoria, aspetto al quale il motivo non fa cenno); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iglier estensore Il