CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30424/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva in data 24/06/2026 con cui il ricorrente insistenell’accoglimento del ricorso.Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con due motivi di ricorso, deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reatodi lottizzazione abusiva avvenuta già prima dell’esercizio dell’azione penale ecomunque in epoca antecedente alla data di accertamento “sino a settembre2020”, con conseguente prescrizione maturata al 9/03/2025, è inammissibileperché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in parte diretto arichiedere una diversa ricostruzione del fatto, con riferimento alla data dicessazione della permanenza, e manifestamente infondato.La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivonell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agliesauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi cheincidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte didestinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente(Sez. 3, n. 14053 del 20/02/2018, Ammaturo, Rv. 272697 - 01; Sez. 3, n. 12772del 28/02/2012, Tallarini, Rv. 252236 - 01; Sez. 3, n. 36940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Stufi, Rv. 232190 - 01; cfr., altresì, in motivazione, Sez. U. n. 4708 del24/04/1992, Fogliani).Il momento consumativo del reato deve essere individuato nel compimentodell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazionedi atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione onell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a talfine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con lapianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 12459 del 13/01/2021, Merico, Rv. 281576 -01) e ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta, pertanto, ilmomento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensìquella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni didistanza.Nel caso, come quello in esame, di lottizzazione abusiva materiale, la sentenzaimpugnata, con accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile(documentazione fotografica del 2020 e rilevazione fotografica del 02/07/2018)ha disatteso la contraria prospettazione difensiva secondo cui gli interventi sulmanufatto M23A- T5 risalivano al 2016, rilevando che la copertura del manufattoe le vetrate, opere di completamento dei manufatti abusivi, erano statesicuramente realizzate dopo il 02/07/2018, e che, comunque, l’illecitatrasformazione si era protratta sino all’accertamento del 2020. Ora il ricorrente,anche attraverso una rinnovata richiesta di determinazione della data dellacessazione della permanenza, contesta quella ritenuta in sentenza (data diaccertamento settembre 2020) facendola retroagire al 02/07/2018, che, in quantofattuale non può avere ingresso in questa sede tenuto conto del consolidatoprincipio secondo cui chi allega la prescrizione deve allegare la diversa ricorrenza.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]