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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43252/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 132 d.

Igs. n. 385 del 1993 (capi 1, 2 e 3).

2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi.

Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputata nonostante l'assenza di prova circa il fatto che la stessa avesse compiuto attività diverse da quelle di mediazione e segnalazione; con il secondo eccepisce che, quantomeno per il reato di cui al capo 1, sarebbe maturato in data 8 marzo 2021 il termine di prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché demanda alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove raccolte.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è lo stesso ricorso a collocare il termine di prescrizione alla data del 8 marzo 2021, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 27 gennaio 2021 (cfr. per tutte Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ,e-estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 132 d. Igs. n. 385 del 1993 (capi 1, 2 e 3). 2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputata nonostante l'assenza di prova circa il fatto che la stessa avesse compiuto attività diverse da quelle di mediazione e segnalazione; con il secondo eccepisce che, quantomeno per il reato di cui al capo 1, sarebbe maturato in data 8 marzo 2021 il termine di prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché demanda alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove raccolte. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è lo stesso ricorso a collocare il termine di prescrizione alla data del 8 marzo 2021, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 27 gennaio 2021 (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ,e-estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43252/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris