CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 30529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 24/1/2023, dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai fini della liberazione anticipata. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono peraltro contenuti motivi generici, è stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato che lo ha presentato presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri in data 9 febbraio 2023. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci