CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoGiuseppe Colavita;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 2992/2025, depositata il 14 aprile 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13411/2025Numero sezionale 3975/2026Numero di raccolta generale 15375/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all’annod’imposta 2017, effettuato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633del 1972. Con tale attività l’Ufficio rilevava che la contribuenteaveva compensato l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno2017 mediante l’utilizzo di un credito IVA riferito all’anno d’imposta2016, indicato con codice tributo “6099”, che non risultavariportato nella dichiarazione relativa al periodo d’impostaprecedente. Il credito così utilizzato in compensazione era,pertanto, considerato inesistente, con conseguente iscrizione aruolo dell’IVA ritenuta non versata, delle relative sanzioni e degliinteressi. L’importo originariamente iscritto a ruolo venivasuccessivamente rideterminato in diminuzione, a seguitodell’emissione di un provvedimento di sgravio parziale, emessodall’Ufficio, in considerazione del fatto che una parte delle sommeoggetto della cartella risultava già recuperata mediante distinti attidi recupero emessi da altro ufficio dell’Amministrazione finanziaria.La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio, resistendo alricorso.La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con la sentenzan. 5259/13/2024, accoglieva il ricorso della contribuente.2. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso taledecisione.La società si costituiva nel giudizio di secondo grado,resistendo all’impugnazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, con sentenza n. 2992/2025, depositata il 14 aprileNumero registro generale 13411/2025Numero sezionale 3975/2026Numero di raccolta generale 15375/2026Data pubblicazione 20/05/20262025, rigettava l’appello, ritenendo inammissibile il ricorso allaprocedura di liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, sul presupposto che le somme richieste derivasserodal disconoscimento di compensazioni conseguenti a un accollo didebiti tributari, e che, pertanto, l’Amministrazione finanziariaavrebbe dovuto procedere mediante l’emissione di un atto direcupero, e non tramite cartella di pagamento.3. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazioneomessa e, comunque, gravemente illogica, in violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Laricorrente espone che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado, pur richiamando estensivamente la giurisprudenza dilegittimità in tema di limiti applicativi dell’art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, avrebbe fondato il rigetto dell’appello su unaricostruzione del fatto non coerente con il contenuto della cartelladi pagamento. Secondo l’Ufficio, dalla cartella emergeva chel’iscrizione a ruolo era avvenuta sulla base del controllo formaledella dichiarazione IVA relativa all’anno 2017, dal quale risultavache la società aveva dichiarato l’imposta sul valore aggiunto manon l’aveva versata. Alla dichiarazione per il 2017 risultava allegatoil prospetto compensazioni da cui emergeva che la società avevaeseguito indebite compensazioni del credito relativo al 2016 –eseguite con il codice “6099” – credito non risultante dallaNumero registro generale 13411/2025Numero sezionale 3975/2026Numero di raccolta generale 15375/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione del 2016. La sentenza impugnata, invece, attribuendoalla cartella una funzione di disconoscimento giuridicodell’operazione di accollo e delle compensazioni effettuate, sarebbeaffetta da illogicità, in quanto non avrebbe tenuto contodell’effettivo thema decidendum costituito dalla verifica formaledella dichiarazione IVA presentata dalla contribuente.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste il vizio di motivazione neilimiti in cui è possibile censurarne la violazione, né risultano violatii limiti del «minimo costituzionale», poiché è stato puntualmenteesplicitato l'iter logico-giuridico che ha condotto alla pronuncia dirigetto dell’appello, e ciò al di là della sua correttezza giuridica.2. – Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis, comma 2,lettere a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 13411/2025Numero sezionale 3975/2026Numero di raccolta generale 15375/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c. La ricorrente espone che la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto inammissibile il ricorso alla procedura dicontrollo automatizzato per il recupero dell’IVA risultante dalladichiarazione, assumendo che l’Amministrazione finanziaria avesseproceduto al disconoscimento di un credito d’imposta non spettantemediante una valutazione giuridica dell’operazione di accollo. Alcontrario, l’Ufficio sostiene di avere esercitato il potere di controllocartolare previsto dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,limitandosi a verificare la rispondenza tra quanto dichiarato dallacontribuente e i dati emergenti dalla stessa dichiarazione e dalprospetto delle compensazioni allegato. In particolare,l’Amministrazione finanziaria rappresenta di avere rilevato che ilcredito IVA utilizzato in compensazione dalla società per l’anno2017 non risultava indicato nella dichiarazione relativa all’anno2016, configurandosi, così, un errore nel riporto delle eccedenze diimposta. Tale irregolarità sarebbe stata individuabile mediante unmero controllo formale dei dati dichiarati dalla parte, senzanecessità di risolvere questioni giuridiche estranee alladichiarazione, e avrebbe legittimato il recupero dell’imposta ai sensidella procedura di liquidazione automatizzata.2.1. – Il motivo è fondato.L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinatomediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei datiforniti dal contribuente o della correzione di errori materiali o dicalcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolverequestioni giuridiche, per cui il disconoscimentodell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non puòavvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, aventeNumero registro generale 13411/2025Numero sezionale 3975/2026Numero di raccolta generale 15375/2026Data pubblicazione 20/05/2026ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da unavviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito (Cass. n.9759/2024; Cass. n. 14949/2018).Nel caso di specie, secondo quanto accertato nella stessasentenza impugnata e dedotto dall'Amministrazione finanziaria, ilrecupero non richiedeva alcuna valutazione sulla validità di unaccollo o su altre questioni interpretative, ma si fondava sul meroriscontro cartolare che il credito IVA utilizzato in compensazionedalla società per l’anno 2017 non risultava indicato nelladichiarazione relativa all’anno 2016. La Corte di giustizia tributariadi secondo grado, pertanto, ha errato nel ricondurre la fattispecieal disconoscimento di un credito per ragioni giuridiche, mentre sitrattava della rilevazione, consentita in sede di liquidazioneautomatizzata, dell'assenza del dato dichiarativo da cui il creditoavrebbe dovuto risultare.3. – La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida