CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10170/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Nina iunuzovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si adducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che, in relazione all'attenuante del danno di speciale tenuità, ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi logici, valorizzando pure il danno cagionato con l'effrazione) ma adduce in maniera assertiva che nella specie il bene sottratto avrebbe valore irrisorio, così non confrontandosi con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, la Corte distrettuale ha dato correttamente conto degli elementi su cui ha fondato il diniego della sospensione condizionale, richiamando i tre precedenti penali (anche specifici) ostativi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso