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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23301/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontrointimataavverso la sentenza n. 1884/2024 dell’11 novembre 2024 della Cortedi appello di Firenze;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Firenze dell’11 novembre 2024 con cui è stato respinto il gravameSez.

I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa, in esito algiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dallo stesso Lischiavanti al Tribunale di Livorno.

Detto Tribunale aveva respintol’opposizione all’ingiunzione avente ad oggetto la somma di euro132.662,25: tale importo era stato domandato quale credito residuo diun mutuo fondiario contratto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con [OSCURATO:PERSONA].p.a., credito di cui Lischi si era costituito garante e che era statoceduto a [OSCURATO:SOCIETA]..2. ─ Il ricorso per cassazione, che non è resistito, è articolato inun solo motivo.E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.3. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1363, 1957 e 1419, comma 1, c.c.;«il motivo di impugnazione pare inammissibile;«nel ricorso si ricorda come il Tribunale di Livorno abbiariconosciuto la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione percontrarietà della stessa alla normativa antitrust e abbia poi consideratovalida la disposizione di cui al successivo art. 7 in merito all’obbligo peril fideiussore di ‘pagare immediatamente alla banca, a semplicerichiesta scritta’;«l’istante lamenta, anzitutto, che la Corte di appello non avrebbe«considerato che, se l’articolo 6 era parzialmente nullo, la bancasarebbe comunque decaduta dal potere di agire nei confronti delfideiussore per non avere promosso e diligentemente coltivato azioninei confronti del debitore principale ai sensi dell’articolo 1957 c.c.»;«tale rilievo — e la correlata denunciata inosservanza dell’art.1419 c.c. — non coglie però nel segno, in quanto la nullità pronunciatacon riguardo a una clausola non implica che fosse invalida altraSez.

I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026disposizione negoziale, avente ad oggetto l’individuazione dellacondizione da cui insorgeva l’obbligazione di pagamento del garante; èda tale clausola che la Corte di merito ha ricavato, poi, il particolarec.c. (decadenza che non poteva ritenersi del tutto inoperante, dalmomento che, come si è visto, la clausola di rinuncia contenuta nel cit.art. 6 era stata ritenuta nulla);«in particolare, la Corte di merito ha fatto applicazione delprincipio per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamentodebba avvenire «a prima richiesta», deve ritenersi sufficiente ad evitarela decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessario che il termine sia osservatomediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo latradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamenteinterpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausolecontrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta»l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass.26 settembre 2017, n. 22346; in senso conforme: Cass. 10 gennaio2025, n. 660; cfr. pure Cass. 13 gennaio 2025, n. 835, secondo cui nelcaso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire«a semplice richiesta», la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussoreuna mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azionegiudiziaria nei confronti del debitore principale);«rispetto a tale percorso argomentativo le ulteriori deduzionibasate sulla negata autonomia della garanzia prestata (pagg. 12 s. delricorso) non appaiono concludenti, mancando esse di misurarsi col realeportato della decisione impugnata, che non postula tale qualificazionedel rapporto (si veda in particolare, pag. 12 della sentenza di appello,ove si rileva, testualmente, che «[i]l riferimento alla clausola dipagamento a prima richiesta […] non può essere interpretato qualeaffermazione dell'autonomia della garanzia, essendo costante laSez.

I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026giurisprudenza nell’affermare che a tal fine è necessario che vi sia unaespressa previsione dell’impossibilità per il garante di sollevareeccezioni»);«a quest’ultimo riguardo va rammentato che l’assenza diaderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione diinammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n.13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910): tale statuizione colpisce, inparticolare, la deduzione con cui si sostiene che l’art. 1957 c.c. sarebbeespressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che può essereconsiderata meritevole di tutela «anche quando il vincolo diaccessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitoremanchi»;«quanto, poi, alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.1363 c.c., la relativa doglianza parrebbe sottendere la prospettazionedi una questione interpretativa; una siffatta questione, solamenteaccennata (a pag. 12 del ricorso), non è però svolta secondo i criteriche devono presiedere alla proposizione del ricorso per cassazione:infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodel negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice dimerito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi dimotivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; pertanto, alfine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrenteper cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n.Sez.

I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026873)»4. — Pare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del presentegiudizio in quanto con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 12 novembre2025 è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite la seguentequestione, pure oggetto del ricorso per cassazione in esame:«Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurateda Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e laapplicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile,la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento asemplice richiesta scritta — del pari contenuta nel testo fideiussorio —valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenzadi cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senzaalcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».

P.Q.MLa Corterinvia il giudizio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontrointimataavverso la sentenza n. 1884/2024 dell’11 novembre 2024 della Cortedi appello di Firenze;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Firenze dell’11 novembre 2024 con cui è stato respinto il gravameSez. I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa, in esito algiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dallo stesso Lischiavanti al Tribunale di Livorno. Detto Tribunale aveva respintol’opposizione all’ingiunzione avente ad oggetto la somma di euro132.662,25: tale importo era stato domandato quale credito residuo diun mutuo fondiario contratto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con [OSCURATO:PERSONA].p.a., credito di cui Lischi si era costituito garante e che era statoceduto a [OSCURATO:SOCIETA]..2. ─ Il ricorso per cassazione, che non è resistito, è articolato inun solo motivo.E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.3. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1363, 1957 e 1419, comma 1, c.c.;«il motivo di impugnazione pare inammissibile;«nel ricorso si ricorda come il Tribunale di Livorno abbiariconosciuto la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione percontrarietà della stessa alla normativa antitrust e abbia poi consideratovalida la disposizione di cui al successivo art. 7 in merito all’obbligo peril fideiussore di ‘pagare immediatamente alla banca, a semplicerichiesta scritta’;«l’istante lamenta, anzitutto, che la Corte di appello non avrebbe«considerato che, se l’articolo 6 era parzialmente nullo, la bancasarebbe comunque decaduta dal potere di agire nei confronti delfideiussore per non avere promosso e diligentemente coltivato azioninei confronti del debitore principale ai sensi dell’articolo 1957 c.c.»;«tale rilievo — e la correlata denunciata inosservanza dell’art.1419 c.c. — non coglie però nel segno, in quanto la nullità pronunciatacon riguardo a una clausola non implica che fosse invalida altraSez. I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026disposizione negoziale, avente ad oggetto l’individuazione dellacondizione da cui insorgeva l’obbligazione di pagamento del garante; èda tale clausola che la Corte di merito ha ricavato, poi, il particolarec.c. (decadenza che non poteva ritenersi del tutto inoperante, dalmomento che, come si è visto, la clausola di rinuncia contenuta nel cit.art. 6 era stata ritenuta nulla);«in particolare, la Corte di merito ha fatto applicazione delprincipio per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamentodebba avvenire «a prima richiesta», deve ritenersi sufficiente ad evitarela decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessario che il termine sia osservatomediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo latradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamenteinterpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausolecontrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta»l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass.26 settembre 2017, n. 22346; in senso conforme: Cass. 10 gennaio2025, n. 660; cfr. pure Cass. 13 gennaio 2025, n. 835, secondo cui nelcaso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire«a semplice richiesta», la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussoreuna mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azionegiudiziaria nei confronti del debitore principale);«rispetto a tale percorso argomentativo le ulteriori deduzionibasate sulla negata autonomia della garanzia prestata (pagg. 12 s. delricorso) non appaiono concludenti, mancando esse di misurarsi col realeportato della decisione impugnata, che non postula tale qualificazionedel rapporto (si veda in particolare, pag. 12 della sentenza di appello,ove si rileva, testualmente, che «[i]l riferimento alla clausola dipagamento a prima richiesta […] non può essere interpretato qualeaffermazione dell'autonomia della garanzia, essendo costante laSez. I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026giurisprudenza nell’affermare che a tal fine è necessario che vi sia unaespressa previsione dell’impossibilità per il garante di sollevareeccezioni»);«a quest’ultimo riguardo va rammentato che l’assenza diaderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione diinammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n.13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910): tale statuizione colpisce, inparticolare, la deduzione con cui si sostiene che l’art. 1957 c.c. sarebbeespressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che può essereconsiderata meritevole di tutela «anche quando il vincolo diaccessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitoremanchi»;«quanto, poi, alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.1363 c.c., la relativa doglianza parrebbe sottendere la prospettazionedi una questione interpretativa; una siffatta questione, solamenteaccennata (a pag. 12 del ricorso), non è però svolta secondo i criteriche devono presiedere alla proposizione del ricorso per cassazione:infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodel negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice dimerito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi dimotivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; pertanto, alfine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrenteper cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n.Sez. I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 9617/2025Numero sezionale 2774/2026Numero di raccolta generale 23301/2026Data pubblicazione 15/07/2026873)»4. — Pare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del presentegiudizio in quanto con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 12 novembre2025 è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite la seguentequestione, pure oggetto del ricorso per cassazione in esame:«Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurateda Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e laapplicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile,la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento asemplice richiesta scritta — del pari contenuta nel testo fideiussorio —valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenzadi cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senzaalcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale». P.Q.MLa Corterinvia il giudizio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 9617/2025camera di consiglio 23.6.2026 5
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