CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Piacenza, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 13/12/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro pari a C 5.000,00, in relazione ai reati di ricettazione e di riciclaggio. Deduce:1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 10 cod.pen. e 129 cod.proc.pen., per difetto di giurisdizione italiana e improcedibilità dell'azione penale. Motivazione apparente in relazione alla contestata ricettazione siccome perpetrata in Belgio. A tale riguardo il ricorrente assume che la condotta contestata si è svolta interamente all'estero, senza interessare il territorio della Repubblica Italiana. Precisa che ai fini della perseguibilità di un reato procedibile d'ufficio, l'art. 10 richiede -oltre che la presenza del reo in Italia- anche la richiesta del Ministro che, nel caso in esame, manca. Sostiene, altresì, che la giurisdizione non può ritenersi radicata in Italia per la connessione con i più gravi reati di riciclaggio, attesa l'inapplicabilità dell'art. 16 cod.pen., che stabilisce una regola relativa alla competenza, ma che non è valevole per la giurisdizione. La difesa precisa che con la ricezione del denaro nel conto corrente in Belgio è stata perpetrata una ricettazione e non una fattispecie di riciclaggio, con le delineate conseguenze in punto di individuazione del /ocus commissi delicti. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, in relazione al delitto di ricettazione. 1.2.1. Con riguardo al fumus commissi delicti, il ricorrente sostiene che non è stata data la prova della consapevolezza di Mici della provenienza illecita del denaro inviatogli dal fratello Jusel, così mancando un elemento essenziale ai fini della configurabilità della ricettazione, non essendo a tal fine sufficiente la sola movimentazione del denaro. La difesa aggiunge di non condividere le argomentazioni cui ha fatto ricorso il tribunale per confutare le deduzioni difensive, quanto al valore dimostrativo della documentazione versata in atti. 1.2.2. Con riguardo al periculum in mora, la difesa dichiara di non avere compreso le ragioni per cui il tribunale ha ritenuto che le doglianze esposte sul punto fossero generiche. Aggiunge che il provvedimento impugnato non si preoccupa di distinguere le ragioni di cautela relative alla ricettazione da quelle relative al riciclaggio. A ciò viene correlata anche la denuncia di violazione dell'art. 115 cod.pen., che sancisce l'irrilevanza degli atti preparatori. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, in relazione al delitto di riciclaggio. In questo caso il ricorrente sostiene che il tribunale ha commesso diversi errori loigoegiuridici in relazione al delitto di riciclaggio, in quanto il semplice acquisto di beni di lusso non configura i requisiti richiesti per la configurazione del delitto in esame, mancando una condotta volta a ostacolare la provenienza delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si andranno a specificare. 1.1. Va preliminarmente osservato che il caso in esame ricade nell'ipotesi del delitto commesso dallo straniero in territorio estero, senza che si rinvenga un danno per lo Stato Italiano o per un cittadino Italiano. Risulta pacifico, invero, che il cittadino 41banese [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il denaro provento di delitto in un conto corrente bancario acceso presso un istituto di credito del regno di Belgio, attraverso un bonifico disposto ed eseguito da un conto corrente proveniente dalla Lituania. Deve ulteriormente ribadirsi che non ha fondamento giuridico l'argomento speso dal tribunale, là dove precisa che -ancorché l'indagato abbia ricevuto i soldi in Belgio- è "ragionevole presumere" che abbia avuto la disponibilità del denaro nel luogo di residenza. La motivazione, invero, risulta contraddittoria, perché riconosce che i soldi sono stati ricevuti in Belgio, epperò fa riferimento al luogo in cui esso è stato di fatto speso; ciò che rileva, però, ai fini della configurazione del delitto di ricettazione è la ricezione (che il tribunale riconosce come avvenuta in Belgio), mentre l'eventuale uso successivo del bene (o del denaro) ricevuto rimane ininfluente per il perfezionamento del delitto di ricettazione. L'unico elemento allo stato emergente dalla motivazione dell'ordinanza impugnata è, dunque, il trasferimento estero su estero di una somma di denaro provento di delitto. Sulla base di tale unica emergenza e in mancanza di ulteriori elementi fattuali utili a ricondurre la giurisdizione nel territorio italiano, va ribadito che «In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della "res illicita". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione commesso da un cittadino straniero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'art. 10 cod. pen.)», (Sez. 2, Sentenza n. 38230 del 06/10/2010, Quiroga, Rv. 248538 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20198 del 14/04/2003, Tono, Rv. 225725 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2672 del 24/05/1994, Carreras, Rv. 198158 - 01). Da ciò discende che l'esame del fatto -così come contestato- non offre alcun elemento idoneo a fondare la giurisdizione della Repubblica Italiana.1.2. I giudici del merito, pur consapevoli di ciò, hanno ritenuto che la giurisdizione dello Stato potesse fondarsi in ragione della connessione del delitto in esame con i fatti di riciclaggio pacificamente commessi in Italia. Va però rimarcato come non vi sia una norma che preveda l'attribuzione della giurisdizione allo Stato per effetto della connessione. In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha chiarito che «In tema di giurisdizione su reati commessi all'estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana) (Sez. 5 - , Sentenza n. 48250 del 12/09/2019, P., Rv. 277245 — 01). Tale attribuzione della giurisdizione non può avvenire per effetto dell'art. 16 cod.proc.pen., per come ritenuto dal tribunale, che in tal guisa fa assurgere la connessione a criterio autonomo di individuazione della giurisdizione italiana per fatti commessi al difuori del territorio dello Stato, senza alcun danno per lo Stato o per il cittadino Italiano. Va precisato, infatti, che, sebbene le ipotesi di connessione contemplate dal codice di rito integrino un criterio di attribuzione della competenza in materia penale, in tale ambito non si ha alcuna disposizione che determini la produzione di eventuali effetti in materia di giurisdizione, se non quelli relativi al riparto di attribuzioni tra giudice ordinario e giudici speciali, come ii giudice militare ex art. 13 c.p.p. E difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di attribuire rilevanza alla connessione di cui all'art. 12 c.p.p., anche tra reati commessi all'estero e illeciti perpetrati in Italia, solo ai fini della determinazione del giudice competente (Sez. 1, n. 14666 del 18/03/2008, Confl. comp. in proc. Mercuri e altri, Rv. 239706), e non anche ai fini dell'affermazione della potestà punitiva dello Stato rispetto a fatti eccedenti i limiti territoriali della sua giurisdizione. Qualora vengano in considerazione fatti commessi interamente all'estero, seppure connessi ad altri che abbiano radicato la giurisdizione italiana, in assenza di un fondamento normativo idoneo a derogare al principio di territorialità, non può dunque ritenersi giustificabile una tale espansione della potestà punitiva. Da ciò la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dei motivi relativi alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora in relazione al delitto di ricettazione commesso in Belgio. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, dovendosi rilevare una rilevante violazione di legge, sia pure nei limiti richiesti per la sussistenza del fumus commissi delicti. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che il denaro riciclato è il medesimo ricevuto dall'indagato e oggetto della contestazione della ricettazione. Secondo la prospettazione accolta dal tribunale -quindi- la ricettazione commessa dall'indagato e dianzi esaminata è il delitto presupposto dell'ipotesi di riciclaggio che gli viene contestata. Tale costruzione, però, si mostra viziata, in quanto al concorrente o all'autore del reato presupposto non può essere contestato anche il riciclaggio, a ciò opponendo il chiaro -e pacifico- dettato dell'art. 648-bis cod.pen.. Da ciò discende che l'acquisto di beni di lusso, isolatamente e separatamente considerato, non configura il reato di riciclaggio, a tal fine richiedendosi che tale evenienza sia la porzione di condotte frazionate e progressive, ancorché tenute da soggetti distinti, purché rivolte al comune intento di occultare la provenienza illecita del bene o del denaro; tale finalità riconduce a unità le plurime e diversificate condotte realizzate dai compartecipi, anche quando esse siano state in parte commesse all'estero. 3. Quanto esposto conduce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinv