CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della pena pecuniaria., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato.. 1.1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, il giudice della cognizione o quello dell'esecuzione se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981 previa verifica circa l'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis). Il giudice adito decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». 1.2. Nel caso in esame - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., fondata sulla gravità del reato, la spregiudicatezza dimostrata nell'eseguirlo e l'entità del danno patrimoniale cagionato - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. ••nn•nn P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,