CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 40436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in data 12 dicembre 2022 ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto in data 22 settembre 2022 e ritenuto gravemente indiziato della commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Labrazi, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Rileva il difensore che il Tribunale avrebbe errato nel valutare gli elementi posti a fondamento del pericolo di reiterazione del reato e, in particolare, non avrebbe considerato il distacco dell'imputato dalla propria pregressa condotta criminosa per effetto della messa alla prova e della confessione resa. Ad avviso del difensore, sarebbe manifestamente illogico ritenere l'imputato meritevole di definire il procedimento penale mediante un programma di messa alla prova e, al contempo, non dichiarare cessata l'esecuzione della misura coercitiva per carenza delle esigenze cautelari. Durante il periodo di messa alla prova, infatti, l'imputato è tenuto ad osservare prescrizioni incisive, a prestare un lavoro di pubblica utilità ed è sottoposto ai controlli dell'Ufficio di esecuzione penale esterno. In attesa della definizione del programma per la messa alla prova, del resto, l'imputato non avrebbe dato adito ad alcun rilievo, dimostrando che la propria pericolosità era scemata. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare i ricorsi. In data 21 luglio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di Catanzaro non avrebbe considerato il 'distacco dell'imputato dalla propria pregressa condotta criminosa per effetto della messa alla prova e della confessione resa. Il ricorrente denuncia, in particolare, l'illogicità della perdurante efficacia della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a fronte dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto ammissibile la sospensione con messa alla prova dell'imputato e ha rinviato (per ben tre volte) per consentire all'UEPE di definire il programma. 3. Il motivo è infondato. La sospensione del procedimento con messa alla prova è indubbiamente incompatibile con l'esecuzione di una misura cautelare fondata sul pericolo di recidiva. L'art. 464 quater cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati». La prognosi di non reiterazione del reato da parte dell'imputato richiedente, preliminare rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova, è, dunque, logicamente e giuridicamente incompatibile con la perdurante efficacia di una misura cautelare fondata sul periculum libertatis di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre tale evenienza. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto documentato in atti, non ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma ha esclusivamente preso atto dell'annmissibilità della richiesta formulata dall'imputato di accedere alla messa alla prova e ha incaricato l'UEPE di elaborare un programma di trattamento.Non essendosi, dunque, radicata alcuna incompatibilità tra il rito alternativo e la permanente efficacia della misura cautelare, l'apprezzamento del Tribunale del riesame non appare manifestamente illogico. Il Tribunale di Catanzaro ha, pertanto, congruamente escluso ogni profilo di illogicità della perdurante efficacia della misura coercitiva, rilevando che «non vale ad elidere o ad attenuare il periculum libertatis la circostanza, addotta dalla difesa, che sia prevedibile l'estinzione del reato a seguito del positivo esperimento della messa alla prova, essendo tale esito subordinato alla approvazione (non ancora avvenuta) del programma e del rispetto delle prescrizioni da parte del Labrazi». Questa Corte, del resto, ha già rilevato che non è possibile valorizzare, ai fini della diagnosi relativa alle esigenze cautelari e alla loro adeguatezza e proporzionalità, evenienze ancora del tutto incerte, come la possibilità per l'imputato di definire il procedimento con la messa alla prova, così come il giudice non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali per i quali l'imputato ha preannunciato di optare (Sez. 4, n. 51969 del 10/11/2016, Sainovic). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell