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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03352/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 208, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto: Dirigenza medica - Decadenza anticipata da incarico di direttore amministrativo per turni eccedenti R.G.N. 22928/2016 Pag.avverso la sentenza n. 354/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 1356/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 354/2016 del 18 aprile 2016, la Corte d’appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno intesa ad ottenere la declaratoria della illegittimità della decadenza anticipata dall’incarico di direttore amministrativo ed il risarcimento del danno;

2. l’attore, laureato in giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, dopo precedenti esperienze assunto, a seguito di concorso pubblico, presso l’ASL di Matera con la qualifica di dirigente amministrativo, a seguito di mobilità volontaria aveva ottenuto il trasferimento presso l’[OSCURATO:PERSONA]/2; si era quindi iscritto, nel 2006, presso l’Albo regionale della Regione Campania per la nomina a Direttore amministrativo di AA.SS.LL. o AA.OO. e nel 2008 anche per la nomina a Direttore generale; con delibera n. 1124 del 19/10/2006 era stato nominato Direttore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA]/3 con incarico triennale; con successiva nota del Direttore generale prot. n. 58/DG del 7/11/2007 era stato sospeso dall’incarico e quindi con delibera 1470 del 13/11/2007 era stato dichiarato decaduto dallo stesso; le ragioni cheavevano portato a tale ultimo provvedimento erano state plurime e per lo più incentrate su una serie di comportamenti attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti in palese contrasto con le strategie del Direttore generale, denotanti, nella prospettazione dell’Azienda, che il predetto non era riuscito o non aveva voluto creare, ai fini del perseguimento degli interessi dell’Ente, un clima di fattiva collaborazione con i vertici aziendali (Direttore generale e Direttore sanitario), con la dirigenza, con le organizzazioni sindacali, con il personale dipendente;

3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania deducendo l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dall’[OSCURATO:PERSONA]/3 (poi disciolta, oggi ASL Salerno) perché non preceduto da alcuna garanzia procedimentale, con conseguente lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; aveva lamentato, altresì, l’infondatezza dei motivi posti a sostegno della decisione di risolvere il contratto e l’assenza di gravità degli stessi; R.G.N. 22928/2016 Pag.4. il Tribunale aveva respinto il ricorso rilevando che la deliberazione impugnata si fondava su addebiti disciplinari contestati al ricorrente per i quali non emergeva alcuna violazione del diritto di difesa; aveva, nel merito, osservato che l’adottato provvedimento era legittimo sussistendo i gravi motivi che ai sensi dell’art. 8 del contratto individuale consentivano di ritenere venuto meno il rapporto fiduciario;

5. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Salerno; la Corte territoriale rilevava preliminarmente che [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in condizione di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; quanto al merito, richiamava la disciplina rilevante in causa e così l’art. 1 quinquiese l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992 nonché l’art. 22, commi 6, 7 e 8, della L.R.

Campania n. 32 del 1994; evidenziava che era espressamente prevista dal citato art. 3, comma 8, della L.R. la possibilità per il direttore generale di sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario ricorrendo gravi motivi; richiamava la clausola contrattuale (art. 8) che pure prevedeva la possibilità per il Direttore generale di recedere dal contratto dichiarando la decadenza in presenza di gravi motivi e riteneva che ciò non fosse in contrasto con l’art. 97 Cost. né con le regole del diritto comune, riproducendo la clausola il contenuto della norma della L.R.; assumeva che era emersa dagli atti di causa la fondatezza delle accuse di scorrettezza, mancanza di trasparenza ed ingiustizia nel confronti del Direttore generale, ostacolato più volte dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti essenziali per l’andamento dell’ufficio, di sistematica elusione di richieste di chiarimenti ed integrazioni con conseguenti irragionevoli ritardi nell’adozione di provvedimenti deliberativi, di manchevolezze nella gestione di compiti su di lui, in tutto o in parte, incombenti, di delegittimazione della Direzione generale nei confronti del personale ASL,di negligenza nel seguire procedimenti di interesse strategico per l’Azienda;

6. per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria, cui l’ASL ha resistito con controricorso.

Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la circostanza -specificamente evidenziata nel ricorso in appello - relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base della decisione di far decadere il [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico, con particolare riferimento ai riflessi di tale divergenza sulle garanzie procedimentali che avrebbero dovuto precedere l’adozione del provvedimento di decadenza di cui si lamenta l’illegittimità; R.G.N. 22928/2016 Pag.rileva, in particolare, che, nello specifico, l’adozione del provvedimento di decadenza era avvenuta per motivi diversi da quelli per i quali era stata disposta la sospensione e rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito chiarimenti; assume che l’Azienda lo aveva invitato a controdedurre solo con riguardo al primo provvedimento e non anche con riguardo alle ragioni poste, poi, a base della disposta decadenza;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla circostanza, puntualmente evidenziata nel ricorso in appello, relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base della decisione di far decadere il dott. [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico; in altre parole, con il secondo motivo di ricorso si ripropone la stessa questione di cui al primo, ma sotto il profilo dell’omessa pronuncia;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., delle norme in tema di omessa specifica contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, con particolare riferimento all’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto di diritto privato tra il direttore generale ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] pur in assenza di una specifica contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; rileva di aver dedicato ben 17 pagine alla dimostrazione dell’infondatezza dei motivi addotti per la risoluzione del contratto a fronte delle quali l’ASL – in sole tre pagine di memoria - si era limitata a ribadire le ragioni sottese alle contestazioni del Direttore Generale in ordine alla procedura relativa all’assunzione della deliberazione di autorizzazione allo svolgimento di attività aggiuntiva del personale infermieristico e tecnico di radiologia medica, senza alcun riferimento alle deduzioni svolte dal ricorrente con riguardo alle ulteriori contestazioni mossegli dal Direttore Generale;

4. conil quarto motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell ’ art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravamecon il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di non contestazione di cui all’art. 416 cod. proc. civ.; evidenzia che erroneamente la Corte territoriale, a fronte di una posizione di non contestazione assunta dall’ASL, avrebbe reputato sussistente tale contestazione sulla base della produzione documentale fornita dall’Azienda;

5. il ricorso è infondato; R.G.N. 22928/2016 Pag.a base dei motivi sopra sinteticamente illustrati l’odierno ricorrente pone la circostanza che il contratto di lavoro sottoscritto con l’ASL, dopo aver richiamato, quanto alla decadenza per gravi motivi, la previsione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, aveva stabilito, all’art. 8, comma 2, che “il Direttore generale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato e successive verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichiarandone la decadenza”; aggiunge che la contestazione formale dell’addebito e il contraddittorio tra le parti sono le garanzie procedimentali minime per addivenire all’adozione di un provvedimento di sospensione; precisa che, ricevuto il provvedimento di sospensione, aveva ritenuto di fornire chiarimenti con lettera prot. 8/ris/DA del 9/11/2007, successivamente integrati in data 12/11/2007 con altra lettera 8/ris/BIS, lettera con la quale si era reso disponibile ad ogni ulteriore chiarimento e confronto personale; tuttavia, senza essere ascoltato personalmente, aveva ricevuto il provvedimento di decadenza nel quale erano state anche contestate nuove circostanze rispetto ai fatti di cui al provvedimento di sospensione; sostiene, come già sopra evidenziato, che la diversità dei gravi motivi posti a base del provvedimento di decadenza rispetto a quello di sospensione avrebbe richiesto che tale secondo provvedimento fosse preceduto dalle garanzie procedimentali previste nel contratto; rileva che l’invito dell’Azienda a controdedurre aveva riguardato solo i fatti oggetto dell’incolpazione di cui al provvedimento di sospensione e non già quelli oggetto del provvedimento di decadenza; sostiene che vi è stato un omesso esame della suddetta circostanza (divergenza dei motivi posti a base del provvedimento di sospensione rispetto a quelli del provvedimento di decadenza) puntualmente evidenziata in sede di appello con apposito motivo di gravame; assume che vi sia stata una violazione del principio di non contestazione atteso che i giudici di appello avrebbero apoditticamente ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto senza rilevare la mancata contestazione dell’ASL rispetto alle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio;

6. è innanzitutto infondato il motivo incentrato sulla violazione del principio di non contestazione: in primo luogo, si tenga presente che esso concerne la mancata contestazione dei fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le mere conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744); R.G.N. 22928/2016 Pag.in secondo luogo, nel momento stesso in cui l’ASL, costituendosi in giudizio, ha insistito nei propri provvedimenti di sospensione e decadenza a carico dell’odierno ricorrente, provvedimenti checontengono già in sé una ricostruzione fattuale alternativa a quella del ricorrente, l’ASL ha inequivocabilmente preso posizione riguardo ad ogni contraria affermazione, di guisa che per ritenere controversi i fatti oggetto di lite non vi era alcuna necessità di un’ulteriore separata e specifica reiterazione delle difese da parte dell’amministrazione;

7. sono, poi, infondate le doglianze con cui si deduce l’omesso esame della questione della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della asserita diversità dei motivi del provvedimento di decadenza rispetto a quello disospensione;

8. va, al riguardo, precisato che, in termini generali, non può ritenersi sussistente un obbligo di immutabilità dei motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione rispetto a quelli a base della decadenza; lo stesso ricorrente non dubita del fatto che non c’è alcun rapporto tra sospensione e decadenza trattandosi di provvedimenti ontologicamente diversi, ognuno dei quali dettato da una specifica esigenza (cautelare nel primo caso, di salvaguardia della buona amministrazione nel secondo); ed allora le ragioni che hanno indotto l’Azienda a dichiarare [OSCURATO:PERSONA] decaduto dall’incarico, ove pure in ipotesi diverse da quelle del provvedimento di sospensione, non rilevano, da un punto di vista procedimentale, sotto il profilo, in sé, ditale diversità, ma sotto quello del diritto di difesa;

9. ma proprio tale diritto di difesa è stato ritenuto dalla Corte territoriale non pregiudicato; non emerge, innanzitutto, con chiarezza con riferimento a quali circostanze il provvedimento di decadenza sarebbe stato diverso da quello di sospensione così da aver determinato, in concreto, una violazione del diritto di difesa (che si assume esercitato solo con riguardo ai fatti contemplati dal provvedimento di sospensione -ricompresi anche nel provvedimento di decadenza -, non anche con riguardo ai fatti contemplati solo dal provvedimento di decadenza); il ricorrente, infatti, ha trascritto nel suo contenuto solo parte del provvedimento di decadenza - pagg. 13 e 14 del ricorso - , ed in particolare quella relativa alle “seguenti nuove circostanze” nonché a “dettagli aggiuntivi” rispetto al provvedimento di sospensione, ma non ha riportato anche il contenuto di tale provvedimento di sospensione in modo da consentire a questa Corte di avere contezza della rilevanza dell’asserita divergenza dei fatti oggetto dell’uno e dell’altro ai fini del rispetto del diritto di difesa;

10. in ogni caso,si evince dalla sentenza impugnata che “il dott. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’incarico finché, con nota del D.G. del 7.11.2007 era sospeso cautelarmente dall’incarico R.G.N. 22928/2016 Pag.e, successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione dei chiarimenti, come da documentazione in atti, era dichiarata la sua decadenza con delibera 1470 del 13.11.2007” e, in riferimento alla contestata legittimità del provvedimento di decadenza, che “alla luce, invece della documentazione versata in atti si evince che il ricorrente fu messo in condizione di poter esercitare pienamente il suo diritto di difesa, come già ampiamente argomentato dal primo giudice”; dunque, sulla base della documentazione in atti e dell’esplicita condivisione della pronuncia di prime cure,risulta esservi stata una valutazione della doglianza mossa in proposito dal ricorrente, nel rispetto della giurisprudenza (v., ex aliis, Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397) secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente e come avvenuto nel caso in oggetto, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; peraltro, il ricorrente, che denunci l’omessa pronuncia e la nullità della statuizione di secondo grado, deve formulare il motivo nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte che, ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere exart. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d’appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i propri doveri motivazionali (Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 20 marzo 2017); tale onere non è stato soddisfatto dall’odierno ricorrente, che ha riprodotto solo in parte il contenuto della sentenza di primo grado (si veda il ricorso per cassazione alle pagg. 16 e 17), ma non anche il relativo motivo di appello; del resto, il ricorrente sembra presupporre che l’unico momento in cui l’Azienda ha formalizzato gli addebiti sia stato quello della comunicazione della sospensione, là dove, invece, la stessa sentenza impugnata distingue temporalmente tra sospensione cautelare dall’incarico e, come già sopra evidenziato, quanto avvenuto “successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione di chiarimenti”; neppure sono riprodotti i chiarimenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA] con la lettera prot. 8/ris./DA del 9/11/2007, integrati con nota 8/ris/BIS del 12/11/2007 (cui lo stesso ricorrente fa riferimento - si veda il ricorso per cassazione a pag. 13 - oltre a risultare richiamati nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata sopra riportato) che avrebbero R.G.N. 22928/2016 Pag.consentito a questa Corte di avere contezza della riferita circostanza dell’essere gli stessi relativi ai (soli) fatti di cui al provvedimento di sospensione e non anche a quelli che i giudici del merito hanno ritenuto essere i fatti, contestati, oggetto del provvedimento di decadenza;

11. le suddette considerazioni assorbono ogni pronuncia sulla eccepita carenza di autosufficienza del controricorso (v. memoria del ricorrente) per mancata allegazione della documentazione strumentale alla valutazione della fondatezza delle relative argomentazioni difensive (dovendosi d’altronde osservare che quando un controricorso non contenga anche un ricorso incidentale, l’autosufficienza dello stesso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell’art. 370, comma 2, cod. proc. civ., che richiama l’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso: v.

Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. 21 settembre 2015, n. 18483; Cass. 17 gennaio 2019, n. 76; Cass. 23 settembre 2020, n. 19941);

12. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

13. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ASL controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 208, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto: Dirigenza medica - Decadenza anticipata da incarico di direttore amministrativo per turni eccedenti R.G.N. 22928/2016 Pag.avverso la sentenza n. 354/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 1356/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 354/2016 del 18 aprile 2016, la Corte d’appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno intesa ad ottenere la declaratoria della illegittimità della decadenza anticipata dall’incarico di direttore amministrativo ed il risarcimento del danno; 2. l’attore, laureato in giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, dopo precedenti esperienze assunto, a seguito di concorso pubblico, presso l’ASL di Matera con la qualifica di dirigente amministrativo, a seguito di mobilità volontaria aveva ottenuto il trasferimento presso l’[OSCURATO:PERSONA]/2; si era quindi iscritto, nel 2006, presso l’Albo regionale della Regione Campania per la nomina a Direttore amministrativo di AA.SS.LL. o AA.OO. e nel 2008 anche per la nomina a Direttore generale; con delibera n. 1124 del 19/10/2006 era stato nominato Direttore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA]/3 con incarico triennale; con successiva nota del Direttore generale prot. n. 58/DG del 7/11/2007 era stato sospeso dall’incarico e quindi con delibera 1470 del 13/11/2007 era stato dichiarato decaduto dallo stesso; le ragioni cheavevano portato a tale ultimo provvedimento erano state plurime e per lo più incentrate su una serie di comportamenti attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti in palese contrasto con le strategie del Direttore generale, denotanti, nella prospettazione dell’Azienda, che il predetto non era riuscito o non aveva voluto creare, ai fini del perseguimento degli interessi dell’Ente, un clima di fattiva collaborazione con i vertici aziendali (Direttore generale e Direttore sanitario), con la dirigenza, con le organizzazioni sindacali, con il personale dipendente; 3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania deducendo l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dall’[OSCURATO:PERSONA]/3 (poi disciolta, oggi ASL Salerno) perché non preceduto da alcuna garanzia procedimentale, con conseguente lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; aveva lamentato, altresì, l’infondatezza dei motivi posti a sostegno della decisione di risolvere il contratto e l’assenza di gravità degli stessi; R.G.N. 22928/2016 Pag.4. il Tribunale aveva respinto il ricorso rilevando che la deliberazione impugnata si fondava su addebiti disciplinari contestati al ricorrente per i quali non emergeva alcuna violazione del diritto di difesa; aveva, nel merito, osservato che l’adottato provvedimento era legittimo sussistendo i gravi motivi che ai sensi dell’art. 8 del contratto individuale consentivano di ritenere venuto meno il rapporto fiduciario; 5. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Salerno; la Corte territoriale rilevava preliminarmente che [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in condizione di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; quanto al merito, richiamava la disciplina rilevante in causa e così l’art. 1 quinquiese l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992 nonché l’art. 22, commi 6, 7 e 8, della L.R. Campania n. 32 del 1994; evidenziava che era espressamente prevista dal citato art. 3, comma 8, della L.R. la possibilità per il direttore generale di sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario ricorrendo gravi motivi; richiamava la clausola contrattuale (art. 8) che pure prevedeva la possibilità per il Direttore generale di recedere dal contratto dichiarando la decadenza in presenza di gravi motivi e riteneva che ciò non fosse in contrasto con l’art. 97 Cost. né con le regole del diritto comune, riproducendo la clausola il contenuto della norma della L.R.; assumeva che era emersa dagli atti di causa la fondatezza delle accuse di scorrettezza, mancanza di trasparenza ed ingiustizia nel confronti del Direttore generale, ostacolato più volte dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti essenziali per l’andamento dell’ufficio, di sistematica elusione di richieste di chiarimenti ed integrazioni con conseguenti irragionevoli ritardi nell’adozione di provvedimenti deliberativi, di manchevolezze nella gestione di compiti su di lui, in tutto o in parte, incombenti, di delegittimazione della Direzione generale nei confronti del personale ASL,di negligenza nel seguire procedimenti di interesse strategico per l’Azienda; 6. per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria, cui l’ASL ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la circostanza -specificamente evidenziata nel ricorso in appello - relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base della decisione di far decadere il [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico, con particolare riferimento ai riflessi di tale divergenza sulle garanzie procedimentali che avrebbero dovuto precedere l’adozione del provvedimento di decadenza di cui si lamenta l’illegittimità; R.G.N. 22928/2016 Pag.rileva, in particolare, che, nello specifico, l’adozione del provvedimento di decadenza era avvenuta per motivi diversi da quelli per i quali era stata disposta la sospensione e rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito chiarimenti; assume che l’Azienda lo aveva invitato a controdedurre solo con riguardo al primo provvedimento e non anche con riguardo alle ragioni poste, poi, a base della disposta decadenza; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla circostanza, puntualmente evidenziata nel ricorso in appello, relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base della decisione di far decadere il dott. [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico; in altre parole, con il secondo motivo di ricorso si ripropone la stessa questione di cui al primo, ma sotto il profilo dell’omessa pronuncia; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., delle norme in tema di omessa specifica contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, con particolare riferimento all’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto di diritto privato tra il direttore generale ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] pur in assenza di una specifica contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; rileva di aver dedicato ben 17 pagine alla dimostrazione dell’infondatezza dei motivi addotti per la risoluzione del contratto a fronte delle quali l’ASL – in sole tre pagine di memoria - si era limitata a ribadire le ragioni sottese alle contestazioni del Direttore Generale in ordine alla procedura relativa all’assunzione della deliberazione di autorizzazione allo svolgimento di attività aggiuntiva del personale infermieristico e tecnico di radiologia medica, senza alcun riferimento alle deduzioni svolte dal ricorrente con riguardo alle ulteriori contestazioni mossegli dal Direttore Generale; 4. conil quarto motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell ’ art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravamecon il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di non contestazione di cui all’art. 416 cod. proc. civ.; evidenzia che erroneamente la Corte territoriale, a fronte di una posizione di non contestazione assunta dall’ASL, avrebbe reputato sussistente tale contestazione sulla base della produzione documentale fornita dall’Azienda; 5. il ricorso è infondato; R.G.N. 22928/2016 Pag.a base dei motivi sopra sinteticamente illustrati l’odierno ricorrente pone la circostanza che il contratto di lavoro sottoscritto con l’ASL, dopo aver richiamato, quanto alla decadenza per gravi motivi, la previsione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, aveva stabilito, all’art. 8, comma 2, che “il Direttore generale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato e successive verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichiarandone la decadenza”; aggiunge che la contestazione formale dell’addebito e il contraddittorio tra le parti sono le garanzie procedimentali minime per addivenire all’adozione di un provvedimento di sospensione; precisa che, ricevuto il provvedimento di sospensione, aveva ritenuto di fornire chiarimenti con lettera prot. 8/ris/DA del 9/11/2007, successivamente integrati in data 12/11/2007 con altra lettera 8/ris/BIS, lettera con la quale si era reso disponibile ad ogni ulteriore chiarimento e confronto personale; tuttavia, senza essere ascoltato personalmente, aveva ricevuto il provvedimento di decadenza nel quale erano state anche contestate nuove circostanze rispetto ai fatti di cui al provvedimento di sospensione; sostiene, come già sopra evidenziato, che la diversità dei gravi motivi posti a base del provvedimento di decadenza rispetto a quello di sospensione avrebbe richiesto che tale secondo provvedimento fosse preceduto dalle garanzie procedimentali previste nel contratto; rileva che l’invito dell’Azienda a controdedurre aveva riguardato solo i fatti oggetto dell’incolpazione di cui al provvedimento di sospensione e non già quelli oggetto del provvedimento di decadenza; sostiene che vi è stato un omesso esame della suddetta circostanza (divergenza dei motivi posti a base del provvedimento di sospensione rispetto a quelli del provvedimento di decadenza) puntualmente evidenziata in sede di appello con apposito motivo di gravame; assume che vi sia stata una violazione del principio di non contestazione atteso che i giudici di appello avrebbero apoditticamente ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto senza rilevare la mancata contestazione dell’ASL rispetto alle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio; 6. è innanzitutto infondato il motivo incentrato sulla violazione del principio di non contestazione: in primo luogo, si tenga presente che esso concerne la mancata contestazione dei fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le mere conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744); R.G.N. 22928/2016 Pag.in secondo luogo, nel momento stesso in cui l’ASL, costituendosi in giudizio, ha insistito nei propri provvedimenti di sospensione e decadenza a carico dell’odierno ricorrente, provvedimenti checontengono già in sé una ricostruzione fattuale alternativa a quella del ricorrente, l’ASL ha inequivocabilmente preso posizione riguardo ad ogni contraria affermazione, di guisa che per ritenere controversi i fatti oggetto di lite non vi era alcuna necessità di un’ulteriore separata e specifica reiterazione delle difese da parte dell’amministrazione; 7. sono, poi, infondate le doglianze con cui si deduce l’omesso esame della questione della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della asserita diversità dei motivi del provvedimento di decadenza rispetto a quello disospensione; 8. va, al riguardo, precisato che, in termini generali, non può ritenersi sussistente un obbligo di immutabilità dei motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione rispetto a quelli a base della decadenza; lo stesso ricorrente non dubita del fatto che non c’è alcun rapporto tra sospensione e decadenza trattandosi di provvedimenti ontologicamente diversi, ognuno dei quali dettato da una specifica esigenza (cautelare nel primo caso, di salvaguardia della buona amministrazione nel secondo); ed allora le ragioni che hanno indotto l’Azienda a dichiarare [OSCURATO:PERSONA] decaduto dall’incarico, ove pure in ipotesi diverse da quelle del provvedimento di sospensione, non rilevano, da un punto di vista procedimentale, sotto il profilo, in sé, ditale diversità, ma sotto quello del diritto di difesa; 9. ma proprio tale diritto di difesa è stato ritenuto dalla Corte territoriale non pregiudicato; non emerge, innanzitutto, con chiarezza con riferimento a quali circostanze il provvedimento di decadenza sarebbe stato diverso da quello di sospensione così da aver determinato, in concreto, una violazione del diritto di difesa (che si assume esercitato solo con riguardo ai fatti contemplati dal provvedimento di sospensione -ricompresi anche nel provvedimento di decadenza -, non anche con riguardo ai fatti contemplati solo dal provvedimento di decadenza); il ricorrente, infatti, ha trascritto nel suo contenuto solo parte del provvedimento di decadenza - pagg. 13 e 14 del ricorso - , ed in particolare quella relativa alle “seguenti nuove circostanze” nonché a “dettagli aggiuntivi” rispetto al provvedimento di sospensione, ma non ha riportato anche il contenuto di tale provvedimento di sospensione in modo da consentire a questa Corte di avere contezza della rilevanza dell’asserita divergenza dei fatti oggetto dell’uno e dell’altro ai fini del rispetto del diritto di difesa; 10. in ogni caso,si evince dalla sentenza impugnata che “il dott. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’incarico finché, con nota del D.G. del 7.11.2007 era sospeso cautelarmente dall’incarico R.G.N. 22928/2016 Pag.e, successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione dei chiarimenti, come da documentazione in atti, era dichiarata la sua decadenza con delibera 1470 del 13.11.2007” e, in riferimento alla contestata legittimità del provvedimento di decadenza, che “alla luce, invece della documentazione versata in atti si evince che il ricorrente fu messo in condizione di poter esercitare pienamente il suo diritto di difesa, come già ampiamente argomentato dal primo giudice”; dunque, sulla base della documentazione in atti e dell’esplicita condivisione della pronuncia di prime cure,risulta esservi stata una valutazione della doglianza mossa in proposito dal ricorrente, nel rispetto della giurisprudenza (v., ex aliis, Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397) secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente e come avvenuto nel caso in oggetto, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; peraltro, il ricorrente, che denunci l’omessa pronuncia e la nullità della statuizione di secondo grado, deve formulare il motivo nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte che, ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere exart. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d’appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i propri doveri motivazionali (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 20 marzo 2017); tale onere non è stato soddisfatto dall’odierno ricorrente, che ha riprodotto solo in parte il contenuto della sentenza di primo grado (si veda il ricorso per cassazione alle pagg. 16 e 17), ma non anche il relativo motivo di appello; del resto, il ricorrente sembra presupporre che l’unico momento in cui l’Azienda ha formalizzato gli addebiti sia stato quello della comunicazione della sospensione, là dove, invece, la stessa sentenza impugnata distingue temporalmente tra sospensione cautelare dall’incarico e, come già sopra evidenziato, quanto avvenuto “successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione di chiarimenti”; neppure sono riprodotti i chiarimenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA] con la lettera prot. 8/ris./DA del 9/11/2007, integrati con nota 8/ris/BIS del 12/11/2007 (cui lo stesso ricorrente fa riferimento - si veda il ricorso per cassazione a pag. 13 - oltre a risultare richiamati nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata sopra riportato) che avrebbero R.G.N. 22928/2016 Pag.consentito a questa Corte di avere contezza della riferita circostanza dell’essere gli stessi relativi ai (soli) fatti di cui al provvedimento di sospensione e non anche a quelli che i giudici del merito hanno ritenuto essere i fatti, contestati, oggetto del provvedimento di decadenza; 11. le suddette considerazioni assorbono ogni pronuncia sulla eccepita carenza di autosufficienza del controricorso (v. memoria del ricorrente) per mancata allegazione della documentazione strumentale alla valutazione della fondatezza delle relative argomentazioni difensive (dovendosi d’altronde osservare che quando un controricorso non contenga anche un ricorso incidentale, l’autosufficienza dello stesso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell’art. 370, comma 2, cod. proc. civ., che richiama l’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso: v. Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. 21 settembre 2015, n. 18483; Cass. 17 gennaio 2019, n. 76; Cass. 23 settembre 2020, n. 19941); 12. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 13. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ASL controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comm
Sentenza Cassazione n. 03352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris