CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10130/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 3639/01/2021, depositata in data 11 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone l’avviso di recupero n. TD5CR0100017-2018, deducendo: a) il difetto di motivazione; b) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; c) la non debenza delle sanzioni. Oggetto: Sanzioni - Indebita compensazione orizzontale - Responsabilità del commercialista - Corresponsabilità del contribuente -[OSCURATO:PERSONA] CTP rigettava il ricorso. 2. Il contribuente in terponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Calabria,chiedendone l’integrale riforma. La CTR ri formava la sentenza di primo grado solo con riferimento alle sanzioni, ritenendole non dovute alla luce dell’estraneità dell’appellante alla condotta (indebita compensazione orizzontale) posta in essere dalla TFC Professional, incaricata dall’appellante unicamente dell’impugnativa di una cartella esattoriale; contro la TFC il Garraffa aveva, invero, sporto denuncia penale per truffa, poi archiviata. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficioha proposto ricorso affidato adunico motiv o . Il contribuente è rimasto intimato . Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia lamenta la «violazione dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto - nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.», per avere la CTR erroneamente annullato l’atto impugnato con riferimento alle sanzioni, alla stregua della ravvisata estraneità del contribuente all’operazione contestata. Dopo aver premesso che la responsabilità, nel sistema sanzionatorio, presuppone, dal punto di vista soggettivo, l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997 e la colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, contesta che nella specie il Garraffa possa ritenersi estraneo ai fatti. Nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Parma, invero, non si faceva riferimento alla condotta del contribuente, bensì unicamente a quella dei professionisti della TFC Professional (escludendo la sussistenza del reato di truffa). Ciò non esclude, invece, il comportamento colposo del Garraffa, per non avere controllato l’operato dei professionisti da lui incaricati, soprattutto in assenza di ‘artifici e raggiri’. Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale del contribuente che, pur non avendo curato direttamente la predisposizione del modello di pagamento, non si sia attivato per venire a conoscenza dei meccanismi fraudolenti utilizzati dal professionista da lui incaricato, ed in tema di responsabilità del contribuente per le sanzioni previste dalla legge 472/1997. Il motivo è fondato. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo(Cass. 17/03/2017, n. 6930; conf. Cass . 20/07/2018, n. 19422, che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ha affermato che il contribuente dovesse dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento). Eguali principisono stati applicati al caso di indebita deduzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per l’amministratore di società di capitali, quando la società contribuente non aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia, peraltro alcuni anni dopo (Cass. n. 5661/2020). I detti principi sono stati recentemente ribaditi da Cass.31/07/2024, n. 21560: «in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento». 1.2. I medesimi principi devono trovare applicazione nel caso in esame, ossia di indebita compensazione cd. orizzontale, posta in essere da professionisti incaricati dal contribuente della gestione della contabilitào, comunque, dell’esecuzione di adempimenti fiscali. Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente, quindi, l’estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull’operato di quest’ultimo. 2. La CTR non ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi sopra esposti; la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione all’accertamento o meno dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente, anche alla luce della condotta (ritenuta non fraudolenta dalla Procura) della TFC Professional, ed alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, e provveda a regolar