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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 33732/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 199, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.22011/2023 depositata i l 24/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’ordinanza n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, è affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista; che, infatti, nonostante tutti i motivi del ricorso svolti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione siano stati dichiarati inammissibili o infondati ed il ricorso rigettato e nonostante nella parte motiva le spese di lite fossero state chiaramente accollate alla parte soccombente, nel dispositivo, le spese sono state poste a carico della banca, erroneamente qualificata come “ricorrente”, mentre era “controricorrente” ed il contributo ex art. 13 comma 1° DPR 115/02 è stato posto a carico di “entrambe le parti” anziché a carico della sola soccombente [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione; che tali errori sono emendabili con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.; che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 9438/2002; conf. 10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in séun errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 -bis cod. proc. civ.”; P.Q.M.

Visti gli artt. 287 e 391 c.p.c.

Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, nel senso che, alla riga 2, ove è scritto “banca ricorrente”, deve leggersi “ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione”, e, alla riga 7 (pag. 8), ove è scritto “entrambe le parti” deve leggersi “parte ricorrente”.

Manda la cancelleria perché provveda ad annotare la presente correzione sull’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 29.10.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 199, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.22011/2023 depositata i l 24/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’ordinanza n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, è affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista; che, infatti, nonostante tutti i motivi del ricorso svolti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione siano stati dichiarati inammissibili o infondati ed il ricorso rigettato e nonostante nella parte motiva le spese di lite fossero state chiaramente accollate alla parte soccombente, nel dispositivo, le spese sono state poste a carico della banca, erroneamente qualificata come “ricorrente”, mentre era “controricorrente” ed il contributo ex art. 13 comma 1° DPR 115/02 è stato posto a carico di “entrambe le parti” anziché a carico della sola soccombente [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione; che tali errori sono emendabili con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.; che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 9438/2002; conf. 10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in séun errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 -bis cod. proc. civ.”; P.Q.M. Visti gli artt. 287 e 391 c.p.c. Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, nel senso che, alla riga 2, ove è scritto “banca ricorrente”, deve leggersi “ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione”, e, alla riga 7 (pag. 8), ove è scritto “entrambe le parti” deve leggersi “parte ricorrente”. Manda la cancelleria perché provveda ad annotare la presente correzione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 29.10.2
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