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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04461/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in concorso, è non consentito dalla legge, perché reiterativo di censura già dedotta in appello ed ivi adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico giuridiche, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., quali la messa a disposizione del conto-corrente, su cui è confluito l'ingiusto profitto, e dell'utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione— nella specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostative: l'entità del profitto, le modalità dell'azione particolarmente insidiose e destinate a raggiungere una platea molto vasta di potenziali vittime, nonché, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la abitualità della condotta (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), hanno posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione, sottolineando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la presenza di precedenti condotte criminose a carico dell'imputato, seppur archiviate per particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in concorso, è non consentito dalla legge, perché reiterativo di censura già dedotta in appello ed ivi adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico giuridiche, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., quali la messa a disposizione del conto-corrente, su cui è confluito l'ingiusto profitto, e dell'utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione— nella specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostative: l'entità del profitto, le modalità dell'azione particolarmente insidiose e destinate a raggiungere una platea molto vasta di potenziali vittime, nonché, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la abitualità della condotta (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), hanno posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione, sottolineando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la presenza di precedenti condotte criminose a carico dell'imputato, seppur archiviate per particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]