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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07836/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13658/2020 del ruolo generale, propostol’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTRO- INTIMATO -Numero registro generale 13658/2020Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 7836/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza n. 6114/13/2019 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 4 novembre 2019,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Direzione provinciale Roma II contro la sentenza n.7287/32/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, incontroversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro ed ipocatastale dovuta i relazione ad un atto di collazione,divisione parziale e datio in solutum, assumendo che ladeterminazione dei beni conferiti alla massa doveva necessariamentetener conto della collazione;2. avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 21 maggio 2020,formulando un unico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.[OSCURATO:PERSONA]:1. con nota depositata in data 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrateha dichiarato di rinunciare al ricorso, prendendo atto dell’orientamentodella Corte di Cassazione sul tema giuridico oggetto di controversia, risoltonei termini indicati nella sentenza impugnata;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;Numero registro generale 13658/2020Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 7836/2026Data pubblicazione 31/03/20263. non vi è ragione di disciplinare le spese, non avendo la contropartesvolto difese; P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13658/2020 del ruolo generale, propostol’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTRO- INTIMATO -Numero registro generale 13658/2020Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 7836/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza n. 6114/13/2019 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 4 novembre 2019,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Direzione provinciale Roma II contro la sentenza n.7287/32/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, incontroversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro ed ipocatastale dovuta i relazione ad un atto di collazione,divisione parziale e datio in solutum, assumendo che ladeterminazione dei beni conferiti alla massa doveva necessariamentetener conto della collazione;2. avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 21 maggio 2020,formulando un unico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.[OSCURATO:PERSONA]:1. con nota depositata in data 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrateha dichiarato di rinunciare al ricorso, prendendo atto dell’orientamentodella Corte di Cassazione sul tema giuridico oggetto di controversia, risoltonei termini indicati nella sentenza impugnata;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;Numero registro generale 13658/2020Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 7836/2026Data pubblicazione 31/03/20263. non vi è ragione di disciplinare le spese, non avendo la contropartesvolto difese; P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris