CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel proc. n. R.G.N. 12519/2022, instaurato a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Napoli, definito con sentenza n. 43240/2022 emessa a seguito della camera di consiglio del 30/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Questa Corte, pronunciando nella camera di consiglio del 30/09/2022, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha così deliberato:" Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto". considerato che, pertanto, occorre procedere alla correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo del ruolo della pubblica udienza nel senso che dopo la parola "annulla" deve eliminarsi "senza rinvio" e dell'errore materiale incorso nel dispositivo della sentenza n. 43240/2002 nel senso che dopo l'espressione "Corte di appello", deve aggiungersi "di Napoli". letto l'art. 625-bis cod.proc.pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo della camera di consiglio del 30/09/2022 in relazione al procedimento n. RG 12519/22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la parola "annulla" deve eliminarsi "senza rinvio" e dell'errore materiale incorso nel dispositivo della sentenza n. 43240/2002 nel senso che dopo l'espressione "Corte di appello", deve aggiungersi "di Napoli". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, i