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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11798/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4374/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]): -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di NAPOLI n.1057 del 2021 del 26/10/2021.

Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimentocivile.

2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione , revocava il decreto opposto e condannava il ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 2200 a titolo di indennizzo.

Inoltre, accoglieva il motivo relativo alle spese vive sostenute nella fase monitoria nell’importo di € 56,08 e in ragione della rec i proca soccombenza compensava le spese del giudizio di opposizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di sette motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione all’accertata durata irragionevole del giudizio presupposto - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 1.1 Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone.

2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione all’accertata durata irragionevole del giudizio presupposto - delle norme ex artt. 2, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L . 24/3/2001 n. 89, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 2.1 Il secondo motivo è manifestamente inammissibile.

Con la censura in esame la ricorrente lamenta la scarsa incidenza attribuita alla durata irragionevole oltre i tre anni per un periodo pari a 7 mesi invece che otto mesi e venti giorni.Risulta evidente l’inammissibilità di tale censura in quanto il calcolo della durata irragionevole del giudizio presupposto è stato effettuato correttamente dalla Corte d'Appello con motivazione sufficiente oltre che condivisibile, ricomprende ndo anche la domanda di incremento per la durata irragionevole pari ad una frazione di anno superiore al terzo.

Deve ribadirsi che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n.

Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame.

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. (Sez. 2, Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019, Rv. 654081 -01).

3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c.motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo -delle norme ex artt. 2 bis, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89, 115, comma 2, 127, comma 2, 175, comma 1, c.p.c., 2727, 2729 c.c., 97, comma 1, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.)”.

Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 4.1 I motivi terzo e quarto sonoinammissibili per le stesse ragioni esposte in relazione al primo e secondo motivo.

5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla mancata riliquidazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 91 e 336, comma 1, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

6. La ricorrente con il sesto motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quinto motivo, lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione al quarto motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del “tantum devolutum quantum appellatum”; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 112 e 345 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.).”.

7. La ricorrente con il settimo ed ultimo motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quinto e/o sesto motivo, lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione al quarto motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio ed alla relativa statuizione su detti compensi -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7.1 I motivi dal quinto al settimo sono in parte in fondati in parte inammissibili.

In primo luogo deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, del tuttoconsolidata, secondo cui : l'opposizione di cui all'art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01).

La Corte d'Appello in applicazione di tale orientamento ha ritenuto che la parziale soccombenza della ricorrente nella fase dell’opposizione giustificasse la compensazione delle spese del giudizio di opposizione mentre ha aggiunto a quelle della fase monitoria la somma di € 56,08 per spese vive.

Quanto alla mancanza di motivazione deve ribadirsi quanto detto con riferimento al primo motivo.

8. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi.

9. I quattro motivi del ricorso incidentale , che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

10. Il Ministero ricorrente chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso(ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018).

In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c..

La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato.

La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - Ric. 2022n. 4374 sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez.

U.sent. n. 7155 del 2017).

Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 biscod. proc. civ.

10. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità tenuto conto della reciproca soccombenza.

11. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente.

P.Q.M.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4374/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]): -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di NAPOLI n.1057 del 2021 del 26/10/2021. Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimentocivile. 2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione , revocava il decreto opposto e condannava il ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 2200 a titolo di indennizzo. Inoltre, accoglieva il motivo relativo alle spese vive sostenute nella fase monitoria nell’importo di € 56,08 e in ragione della rec i proca soccombenza compensava le spese del giudizio di opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di sette motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso. 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione all’accertata durata irragionevole del giudizio presupposto - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 1.1 Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone. 2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione all’accertata durata irragionevole del giudizio presupposto - delle norme ex artt. 2, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L . 24/3/2001 n. 89, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 2.1 Il secondo motivo è manifestamente inammissibile. Con la censura in esame la ricorrente lamenta la scarsa incidenza attribuita alla durata irragionevole oltre i tre anni per un periodo pari a 7 mesi invece che otto mesi e venti giorni.Risulta evidente l’inammissibilità di tale censura in quanto il calcolo della durata irragionevole del giudizio presupposto è stato effettuato correttamente dalla Corte d'Appello con motivazione sufficiente oltre che condivisibile, ricomprende ndo anche la domanda di incremento per la durata irragionevole pari ad una frazione di anno superiore al terzo. Deve ribadirsi che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. (Sez. 2, Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019, Rv. 654081 -01). 3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c.motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo -delle norme ex artt. 2 bis, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89, 115, comma 2, 127, comma 2, 175, comma 1, c.p.c., 2727, 2729 c.c., 97, comma 1, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.)”. Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 4.1 I motivi terzo e quarto sonoinammissibili per le stesse ragioni esposte in relazione al primo e secondo motivo. 5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla mancata riliquidazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 91 e 336, comma 1, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 6. La ricorrente con il sesto motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quinto motivo, lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione al quarto motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del “tantum devolutum quantum appellatum”; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 112 e 345 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.).”. 7. La ricorrente con il settimo ed ultimo motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quinto e/o sesto motivo, lamenta “Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione al quarto motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio ed alla relativa statuizione su detti compensi -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7.1 I motivi dal quinto al settimo sono in parte in fondati in parte inammissibili. In primo luogo deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, del tuttoconsolidata, secondo cui : l'opposizione di cui all'art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01). La Corte d'Appello in applicazione di tale orientamento ha ritenuto che la parziale soccombenza della ricorrente nella fase dell’opposizione giustificasse la compensazione delle spese del giudizio di opposizione mentre ha aggiunto a quelle della fase monitoria la somma di € 56,08 per spese vive. Quanto alla mancanza di motivazione deve ribadirsi quanto detto con riferimento al primo motivo. 8. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi. 9. I quattro motivi del ricorso incidentale , che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. 10. Il Ministero ricorrente chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso(ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - Ric. 2022n. 4374 sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U.sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 biscod. proc. civ. 10. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità tenuto conto della reciproca soccombenza. 11. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente. P.Q.M. L
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