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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11683/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur ridimensionando la pena, ha confermato la condanna del predetto imputato per numerosi episodi di furto e di ricettazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che mira alla riqualificazione dei reati di furto nel reato di favoreggiamento reale — non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre ad essere volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo — che deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni a discarico rese dal teste Rakipaj — è generico e manifestamente infondato poiché ignora la risposta già fornita dalla Corte di appello sull'omologo motivo di gravame (cfr. pag. 10); Ritenuto che il terzo motivo — che deduce l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria — è generico poiché si risolve nel richiamo a principi astratti, senza indicare quali sarebbero state le ipotesi alternative, indicate dalla difesa e, in tesi pretermesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur ridimensionando la pena, ha confermato la condanna del predetto imputato per numerosi episodi di furto e di ricettazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che mira alla riqualificazione dei reati di furto nel reato di favoreggiamento reale — non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre ad essere volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo — che deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni a discarico rese dal teste Rakipaj — è generico e manifestamente infondato poiché ignora la risposta già fornita dalla Corte di appello sull'omologo motivo di gravame (cfr. pag. 10); Ritenuto che il terzo motivo — che deduce l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria — è generico poiché si risolve nel richiamo a principi astratti, senza indicare quali sarebbero state le ipotesi alternative, indicate dalla difesa e, in tesi pretermesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris