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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17746/2026

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ISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1831SUSA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 183/2020 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 193/2019;Numero registro generale 12705/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026del 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].a ta pubblicazione 03/06/20261.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 294/2017, ha respintola domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamentonegativo dell’obbligo contributivo, configurato a suo carico qualeresponsabile solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003.

La società è stata quindi condannata al pagamento, infavore dell’[OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 72.139,00, oltre sanzionicivili ed accessori, per i contributi relativi a lavoratori impiegatinell’appalto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ai quali era stataaccertata una somministrazione illecita di manodopera da partedella società GIORMA e la natura di rapporti di lavoro subordinatoalle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]2.

Il Tribunale ha condiviso la prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale,nel verbale del 21 novembre 2011, aveva rilevato che alcunilavoratori, formalmente qualificati come collaboratori coordinati econtinuativi della cooperativa GIORMA, erano in realtà stabilmenteinseriti nell’organizzazione produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA].,effettiva utilizzatrice della manodopera, e svolgevano servizi ditrasporto merci per conto della committente [OSCURATO:SOCIETA]3.

La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendo che tra tale società e la [OSCURATO:SOCIETA]intercorresse un contratto di trasporto e non un appalto, in difettodi prove ed elementi idonei a una diversa qualificazione delrapporto.

Ha inoltre escluso qualsiasi collegamento operativo odorganizzativo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la cooperativa GIORMA, rilevandoche le attività svolte erano proprie del vettore e si eseguivanosenza alcuna ingerenza della committente.

Ha, quindi, negatol’applicabilità dell’obbligazione solidale prevista dall’art. 29 d.lgs.n. 276/2003.4.

Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricNourmseoro regpisetror generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026cassazione, affidato a un unico motivo.Numero di raccolta generale 17746/20265.

Si è costituita con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., cDhaeta hpuabb licazione 03/06/2026ulteriormente illustrato le proprie difese con memoria ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003,dell’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004, dell’art. 1, comma911, l. n. 296/2006, degli artt. 1655 e 1678 c.c., nonché dell’art.14 disp. prel. c.c.Sostiene che la Corte d’appello abbia errato nel non applicare laresponsabilità solidale di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003,assumendo che tale disposizione sia riferibile anche a fattispeciediverse dall’appalto in senso tecnico, poiché fa genericoriferimento all’ “appalto di opere o di servizi” e non richiamaspecificamente l’art. 1655 c.c.

Deduce, quindi, che dettaresponsabilità sarebbe configurabile non solo nell’ipotesi di appaltodisciplinata da tale norma codicistica, ma ogniqualvolta, attraversol’utilizzo di qualsiasi schema negoziale, si realizzil’esternalizzazione, rispetto a un determinato datore di lavorocommittente, di una parte del processo aziendale (pagg. 10-11 delricorso); e cioè in tutti i casi in cui, pur in assenza disomministrazione di lavoro, ricorra una situazione di codatorialità,nel senso che l’esecuzione della prestazione o del servizio soddisfiun interesse non soltanto del datore di lavoro formale, ma anchedi altri soggetti (pag. 9 del ricorso).2.

Il motivo di ricorso è inammissibile.3.

La Corte d’appello ha accertato che il contratto intercorso trale parti aveva, sul piano formale e sostanziale, natura di contrattoNumero registro generale 12705/2021di trasporto e ha escluso sia la codatorialità sia qualsiasi formNaum derio sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026eterodirezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la stessa nonData pubblicazione 03/06/2026esercitava alcun potere organizzativo né nei confronti dellacontroparte contrattuale né del personale impiegatonell’esecuzione del servizio.4.

Ne ha, quindi, tratto la conseguenza che non ricorresse alcunaesternalizzazione, neppure parziale, del processo aziendale dellacommittente, ravvisando nella fattispecie i soli elementi tipici delcontratto di trasporto.5.

Tale accertamento in fatto non è specificamente censurato dalricorso, che non individua fatti decisivi pretermessi o travisati dallaCorte territoriale, ma si limita a sostenere, in via generale,un’estensione dell’ambito applicativo della responsabilità solidaledi cui all’art. 29 cit. a schemi negoziali diversi dall’appalto, purchécaratterizzati da codatorialità e da esternalizzazione di una partedel processo aziendale.Proprio tali elementi, che lo stesso ricorrente assume costitutividella fattispecie di cui all’art. 29 cit., sono stati inveceespressamente esclusi dalla Corte territoriale, la quale haevidenziato che, a fronte di un contratto formalmente qualificatocome trasporto, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato, né specificamentededotto, gli elementi di fatto idonei a far emergere, nella concretasvolgimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un’autonoma attivitàorganizzativa preordinata al conseguimento di un risultatocomplessivo rispondente alle esigenze della committente.

Lasentenza ha inoltre accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidato aDue [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente servizi di ritiro, trasporto e consegnamerci, costituenti prestazioni tipiche del contratto di trasporto, eche l’attività eseguita si era sostanzialmente risolta nel traino,ossia nell’aggancio dei bilici alle motrici per il trasferimento deicarichi dal luogo di provenienza a quello di destinazioNnuem,e roc roegmistreo generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026desumibile dalla documentazione in atti.Numero di raccolta generale 17746/2026Il motivo di ricorso, pertanto, non si confronta con la Dartaa tpiuobb licazione 03/06/2026decidendi della sentenza impugnata e mira soltanto, in terminigenerici, a sollecitare una diversa lettura dell’accertamento di fattocompiuto dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimitàse non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,che nella specie non risultano neppure specificamente evocati.Ne consegue l’inammissibilità del motivo.In tema di ricorso per cassazione, è infatti inammissibile, ai sensidell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo che non si traduca in una criticapuntuale della decisione impugnata e della relativa ratio decidendi,mediante specifica indicazione delle ragioni per le quali essasarebbe erronea; ragioni che devono misurarsi con l’effettivofondamento della pronuncia e non possono prescinderne (Cass. n.9059 del 2025).6.

Per completezza, va aggiunto che questa Corte ha già esclusol’applicabilità della tutela speciale prevista dall’art. 29 del d.lgs. n.276 del 2003 al contratto di trasporto, ritenuto non assimilabileall’appalto di servizi di trasporto (Cass. n. 21386 del 2023).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilitàsolidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003ha natura legale e sorge, indipendentemente dall’elementosoggettivo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, tra iquali assumono rilievo l’esistenza di un appalto o subappaltorientrante nel relativo ambito applicativo e l’inadempimento deldatore di lavoro agli obblighi verso i dipendenti; incombe, inoltre,sull’ente previdenziale l’allegazione e la prova dei fatti costitutividell’obbligazione (Cass. nn. 19514 e 24609 del 2023).Le ulteriori disposizioni richiamate in ricorso (d.lgs. n. 251/2004 el. n. 296/2006) attengono a profili contributivi generali e nonincidono sul presupposto indefettibile dell’obbligazioneN usmoerloi dreagilsetro, generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026costituito dall’esistenza di un appalto.Numero di raccolta generale 17746/20267.

Né giova il richiamo agli artt. 1655 e 1678 c.c. e all’art. 14D datias ppub.b licazione 03/06/2026prel. c.c., poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei relativi principi, ravvisando nel rapporto dedotto in giudizio uncontratto di trasporto e non un appalto.

La diversa qualificazionedel rapporto postulata dal ricorrente presupporrebbe, infatti, unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.8.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000,00 per compensi professionali e in euro200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026Data pubblicazione 03/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1831SUSA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 183/2020 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 193/2019;Numero registro generale 12705/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026del 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].a ta pubblicazione 03/06/20261. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 294/2017, ha respintola domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamentonegativo dell’obbligo contributivo, configurato a suo carico qualeresponsabile solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003. La società è stata quindi condannata al pagamento, infavore dell’[OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 72.139,00, oltre sanzionicivili ed accessori, per i contributi relativi a lavoratori impiegatinell’appalto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ai quali era stataaccertata una somministrazione illecita di manodopera da partedella società GIORMA e la natura di rapporti di lavoro subordinatoalle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]2. Il Tribunale ha condiviso la prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale,nel verbale del 21 novembre 2011, aveva rilevato che alcunilavoratori, formalmente qualificati come collaboratori coordinati econtinuativi della cooperativa GIORMA, erano in realtà stabilmenteinseriti nell’organizzazione produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA].,effettiva utilizzatrice della manodopera, e svolgevano servizi ditrasporto merci per conto della committente [OSCURATO:SOCIETA]3. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendo che tra tale società e la [OSCURATO:SOCIETA]intercorresse un contratto di trasporto e non un appalto, in difettodi prove ed elementi idonei a una diversa qualificazione delrapporto. Ha inoltre escluso qualsiasi collegamento operativo odorganizzativo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la cooperativa GIORMA, rilevandoche le attività svolte erano proprie del vettore e si eseguivanosenza alcuna ingerenza della committente. Ha, quindi, negatol’applicabilità dell’obbligazione solidale prevista dall’art. 29 d.lgs.n. 276/2003.4. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricNourmseoro regpisetror generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026cassazione, affidato a un unico motivo.Numero di raccolta generale 17746/20265. Si è costituita con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., cDhaeta hpuabb licazione 03/06/2026ulteriormente illustrato le proprie difese con memoria ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003,dell’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004, dell’art. 1, comma911, l. n. 296/2006, degli artt. 1655 e 1678 c.c., nonché dell’art.14 disp. prel. c.c.Sostiene che la Corte d’appello abbia errato nel non applicare laresponsabilità solidale di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003,assumendo che tale disposizione sia riferibile anche a fattispeciediverse dall’appalto in senso tecnico, poiché fa genericoriferimento all’ “appalto di opere o di servizi” e non richiamaspecificamente l’art. 1655 c.c. Deduce, quindi, che dettaresponsabilità sarebbe configurabile non solo nell’ipotesi di appaltodisciplinata da tale norma codicistica, ma ogniqualvolta, attraversol’utilizzo di qualsiasi schema negoziale, si realizzil’esternalizzazione, rispetto a un determinato datore di lavorocommittente, di una parte del processo aziendale (pagg. 10-11 delricorso); e cioè in tutti i casi in cui, pur in assenza disomministrazione di lavoro, ricorra una situazione di codatorialità,nel senso che l’esecuzione della prestazione o del servizio soddisfiun interesse non soltanto del datore di lavoro formale, ma anchedi altri soggetti (pag. 9 del ricorso).2. Il motivo di ricorso è inammissibile.3. La Corte d’appello ha accertato che il contratto intercorso trale parti aveva, sul piano formale e sostanziale, natura di contrattoNumero registro generale 12705/2021di trasporto e ha escluso sia la codatorialità sia qualsiasi formNaum derio sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026eterodirezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la stessa nonData pubblicazione 03/06/2026esercitava alcun potere organizzativo né nei confronti dellacontroparte contrattuale né del personale impiegatonell’esecuzione del servizio.4. Ne ha, quindi, tratto la conseguenza che non ricorresse alcunaesternalizzazione, neppure parziale, del processo aziendale dellacommittente, ravvisando nella fattispecie i soli elementi tipici delcontratto di trasporto.5. Tale accertamento in fatto non è specificamente censurato dalricorso, che non individua fatti decisivi pretermessi o travisati dallaCorte territoriale, ma si limita a sostenere, in via generale,un’estensione dell’ambito applicativo della responsabilità solidaledi cui all’art. 29 cit. a schemi negoziali diversi dall’appalto, purchécaratterizzati da codatorialità e da esternalizzazione di una partedel processo aziendale.Proprio tali elementi, che lo stesso ricorrente assume costitutividella fattispecie di cui all’art. 29 cit., sono stati inveceespressamente esclusi dalla Corte territoriale, la quale haevidenziato che, a fronte di un contratto formalmente qualificatocome trasporto, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato, né specificamentededotto, gli elementi di fatto idonei a far emergere, nella concretasvolgimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un’autonoma attivitàorganizzativa preordinata al conseguimento di un risultatocomplessivo rispondente alle esigenze della committente. Lasentenza ha inoltre accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidato aDue [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente servizi di ritiro, trasporto e consegnamerci, costituenti prestazioni tipiche del contratto di trasporto, eche l’attività eseguita si era sostanzialmente risolta nel traino,ossia nell’aggancio dei bilici alle motrici per il trasferimento deicarichi dal luogo di provenienza a quello di destinazioNnuem,e roc roegmistreo generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026desumibile dalla documentazione in atti.Numero di raccolta generale 17746/2026Il motivo di ricorso, pertanto, non si confronta con la Dartaa tpiuobb licazione 03/06/2026decidendi della sentenza impugnata e mira soltanto, in terminigenerici, a sollecitare una diversa lettura dell’accertamento di fattocompiuto dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimitàse non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,che nella specie non risultano neppure specificamente evocati.Ne consegue l’inammissibilità del motivo.In tema di ricorso per cassazione, è infatti inammissibile, ai sensidell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo che non si traduca in una criticapuntuale della decisione impugnata e della relativa ratio decidendi,mediante specifica indicazione delle ragioni per le quali essasarebbe erronea; ragioni che devono misurarsi con l’effettivofondamento della pronuncia e non possono prescinderne (Cass. n.9059 del 2025).6. Per completezza, va aggiunto che questa Corte ha già esclusol’applicabilità della tutela speciale prevista dall’art. 29 del d.lgs. n.276 del 2003 al contratto di trasporto, ritenuto non assimilabileall’appalto di servizi di trasporto (Cass. n. 21386 del 2023).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilitàsolidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003ha natura legale e sorge, indipendentemente dall’elementosoggettivo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, tra iquali assumono rilievo l’esistenza di un appalto o subappaltorientrante nel relativo ambito applicativo e l’inadempimento deldatore di lavoro agli obblighi verso i dipendenti; incombe, inoltre,sull’ente previdenziale l’allegazione e la prova dei fatti costitutividell’obbligazione (Cass. nn. 19514 e 24609 del 2023).Le ulteriori disposizioni richiamate in ricorso (d.lgs. n. 251/2004 el. n. 296/2006) attengono a profili contributivi generali e nonincidono sul presupposto indefettibile dell’obbligazioneN usmoerloi dreagilsetro, generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026costituito dall’esistenza di un appalto.Numero di raccolta generale 17746/20267. Né giova il richiamo agli artt. 1655 e 1678 c.c. e all’art. 14D datias ppub.b licazione 03/06/2026prel. c.c., poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei relativi principi, ravvisando nel rapporto dedotto in giudizio uncontratto di trasporto e non un appalto. La diversa qualificazionedel rapporto postulata dal ricorrente presupporrebbe, infatti, unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.8. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000,00 per compensi professionali e in euro200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 12705/2021Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 17746/2026Data pubblicazione 03/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris