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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39912/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla ritenuta gravità della condotta, senza considerare elementi positivi, quali l'esiguità del danno, la giovane età dell'imputato e il buon comportamento processuale.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, in considerazione "della gravità della condotta, posta in essere nei confronti di un anziano, accompagnata peraltro da altra e susseguente condotta non meritevole nei confronti altresì della terza persona intervenuta".

In tal modo il Collegio del merito si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691).

Ne discende che la sentenza impugnata è immune da vizi, rilevabili in questa sede.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla ritenuta gravità della condotta, senza considerare elementi positivi, quali l'esiguità del danno, la giovane età dell'imputato e il buon comportamento processuale. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, in considerazione "della gravità della condotta, posta in essere nei confronti di un anziano, accompagnata peraltro da altra e susseguente condotta non meritevole nei confronti altresì della terza persona intervenuta". In tal modo il Collegio del merito si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691). Ne discende che la sentenza impugnata è immune da vizi, rilevabili in questa sede. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] preside
Sentenza Cassazione n. 39912/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris