CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 21894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26303/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso gli avv.ti Alfredo e [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 2/A. -CONTRO[OSCURATO:PERSONA]-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] n. 568/2018, pubblicata in data 13.2.2018. Oggetto: compensi professionali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] P ublic L.C. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 371/2014, emesso dal Giudice di Pace di Caserta, in favore dell’Associazione professionale Studio legale Barbato C., peril pagamento del compenso per attività difensive , deducendo che lo Studio legale aveva depositato, in data 12.12.2013, ben 250 ricorsi monitori, frazionando i crediti nascenti da un unico rapporto regolato fino al 14.03.13 dalla [OSCURATO:PERSONA] del 19.07.07 e, successivamente, da altro accordo concluso in data 14.03.13. Solo dopo la sottoscrizione della seconda Convenzione, l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato - dinanzi al Tribunale di Milano - la validità di quella conclusa nel 2007, s osten en do di averlo stipulato in proprio e non a nome e nell’interesse dell’Associazione. Ha chiesto di dichiarare nulli i decreti ingiuntiv i, di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o di tramettere l’opposizione al Tribunale di Milano per ragioni di continenza o in virtù della clausola di elezione del foro convenzionale contenuta nella convenzione, proponendo, in subordine, istanza di riunione delle distinte controversie; nel merito ha insistito per la revoca dei decreti ingiuntivi per abusivo frazionamento del credito, eccependo il mancato svolgimento delle attività difensive e la prescrizione. Ha proposto domanda riconvenzionale di rendimento del conto ai sensi dell'art. 1713 c.c. e di risarcimento del danno provocato dai notevoli costi di difesa sostenuti nei diversi giudizi. Si è costituito lo [OSCURATO:PERSONA], insistendo per la conferma dell’ingiunzione di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 1668 /2016, ha confermato i decreti ingiuntivi, per le somme intimate al netto della ritenuta d’acconto, e ha disposto la compensazione delle spese di opposizione. La sentenza è stata confermata in appello. Il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la tempestività ed ammissibilità del gravame e l’intervenuta regolarizzazione dell’atto introduttivo mediante il deposito della procura, ha dichiara to inammissibile l’intervento svolto in secondo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] L.T.D., che non era stata parte del giudizio di primo grado, respingendo l’eccezione di nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio, ravvisando tra le distinte controversie un rapporto di mera pregiudizialità logica. Ritenuta insussistente una continenza di cause rispetto alle opposizioni relative agli autonomi provvedimenti monitori, data l’identità solo parziale delle distinte controversie, pendenti - inoltre - in fasi diverse , il Tribunale ha negato che sul la liceità del frazionamento facessero stato due pronunce del Giudice di pace di Caserta, richiamatedall’Associazione professionale, rilevando che il giudicato su questioni processuali non ha effetto in altre cause e che, nella specie, non vi era prova della definitività delle precedenti decisioni. Ha poi osservato che la convenzione tariffaria non si limitava ad imporre un determinato trattamento economico a seconda del valore della lite e a stabilire le regole di comportamento dell’associazione, ma disciplinava anche la fase eventualmente patologica del rapporto, chiarendo che, fermo il potere di rece sso per giusta causa dalla convenzione, "allorché il rapporto si risolva ... le pratiche in corso dovranno essere restituite al [OSCURATO:PERSONA], senza la necessità di una revoca formale del singolo mandato". Le singole attività difensive andavano perciò inq uadrate in un rapporto continuativo più ampio, la cui risoluzione avrebbe determinato l’automatica caducazione dei singoli incarichi, non qualificabili, dunque, come autonoma fonte delle reciproche obbligazioni tra le parti, ma come mera attuazione di un accordo normativo. Ribadita la sussistenza del frazionamento abusivo del credito (già accertato dal Giudice di pace), il T ribunale ha escluso che l’Associazione avesse un interesse concreto alla proposizione di autonomi giudizi per ciascun credito, affermando che però l’abuso del processo potesse comportare unicamente la compensazione delle spese processuali della fase di opposizione. Ha rigettato le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al mancato svolgimento delle attività difensive e alla spettanza delle somme richieste con il ricorso monitorio, reputando inapplicabile ha diversa convenzione stipulata dalle parti nel 2013; ha – da ultimo – integralmente compensato le spese di appello in ragione della complessità delle questioni e delle soluzioni interpretative non uniformi in tema di abuso del processo, evidenziando –quanto ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] – che l’intervento di quest’ultima, sebbene inammissibile, aveva comportato lo svolgimento di un’attività processuale del tutto esigua. La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] legale Barbato associati con ricorso in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] L.C., resiste con controricorso e con ricorso incidentale in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] LTD non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] professionale Barbato ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371, comma quarto, c.p.c.. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso princip a le denuncia la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] L.C., proponendo appello, aveva sollevato difese contraddittorie, dapprima esprimendosi a favore dell’ammissibilità delle domande separatamente proposte, salvi gli effetti sulla spese processuali, e poi chiedendo, senza alcuna argomentazione, la revoca delle ingiunzioni di pagamento, introducendo una domanda nuova. Il motivo è infondato. L’eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria e la richiesta di revoca delle ingiunzioni erano state proposte già nell’atto di opposizione, in alternativa alla compensazione delle spese. Inoltre, l’esame del gravame mostra che le ragioni di contestazione in ordine all’illegittimità del frazionamento erano state puntualmente dedotte, evidenziando che l’Associazione aveva proposto un numero considerevole di ricorsi monitori con riferimento a crediti nascenti da un rapporto unitariamente regolato, individuando le possibili conseguenze di una tale scelta processuale, con un preciso richiamo all’elaborazione teorica del tema dell’abuso del processo. La richiesta di revoca dei provvedimenti monitori non introduceva alcuna modifica delle conclusioni già formulate, né sostanziava una domanda nuova, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente riveste la qualità di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l’inammissibilità della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello (Cass.24815/2005; Cass. 16011/2003); né, peraltro, di tali richieste l’Associazione ha ragione di dolersi, non avendo esse avuto alcun seguito, avendo il Tribunale ritenuto che l’abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese di opposizione. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 329 e 346 c.p.c. e 2909 c.c.. Si espone che il Giudice di pace di Caserta, con sentenze nn. 929 e 957 del 2017, aveva escluso l’abusivo frazionamento, sancendo l’autonomia dei singoli crediti e la loro non riconducibilità ad un rapporto unico fondato sulla convenzione tariffaria del 2007. Tale statuizioni non erano state impugnate dalla Zurich ed erano passate in giudicato, vincolando su aspetti e questioni comuni alla presente controversia. La censura è anzitutto inammissibile poiché non si confronta con la decisione di appello nellaparte in cui ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle sentenze dei giudici di pace che avevano escluso il frazionamento, statuizione non attinta dai motivi di ricorso, benché sufficiente, anche da sola, a respingere l’eccezione. Il motivo è infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse. Questa Corte ha precisato che la violazione del divieto di indebitofrazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad ungiudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda (Cass. 24371/2021). 3. Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 24 e 111 Cost., 12 preleggi, 1175, 1321, 1322, 1346, 1362, 2222 2729 c.c., 85, 101, 115, 116 c.p.c. e 11 codice deontologico, sostenendo che: a) la qualificazione della convenzione tariffaria come contratto normativo era stata assunta a sorpresa, senza sottoporre la questione alla contraddittorio delle parti; b) non si configurava un contratto normativo, poiché la convenzione si applicava anche agli incarichi di difesa assegnati prima della stipula, fatturati successivamente; c) il contenuto della convenzione non consentiva di individuare ex ante - ai sensi dell’art. 1346 c.c. - quali mandati sarebbero stati conferiti all’associazione; d) non occorreva far riferimento in via analogica alla figura del contratto normativo, potendosi agevolmente applicare a ciascun rapporto la disciplina del contratto di opera professionale; e) la convenzione costituiva un mero patto accessorio e non la fonte del conferimento degli incarichi, intervenendo principalmente sugli aspetti economici di ciascuno di essi; f) la predetta convenzione aveva lo scopo di fissare i compensi anche in caso di interruzione o di recesso dal rapporto professionale, evitando l’applicazione delle tariffe: l’interpretazione fatta propria dal Tribunale riguardo alla possibilità di scioglimento anticipato su iniziativa della Zurich, avrebbe comportato la nullità dell’accordo, dato che la risoluzione non poteva determinare l’esaurimento dell’attività professionale prima che il difensore fosse stato sostituito. La clausola incideva – invece - solo sul rapporto fiduciario tra professionista e cliente e non sul singolo rapporto obbligatorio nascente da ciascun incarico; g) la sentenza risulterebbe fondata su elementi presuntivi privi di rilevanza, contrastanti con le prove e smentiti dal comportamento della debitrici e dalle vicende intercorse (le molteplici diffide inoltrate al termine di ciascun incarico, le difficoltà finanziarie provocate dal ritardo nei pagamenti); h) non era lecito far dipendere l’unicità del rapporto dalla sola condotta del creditore, per aver questi depositato 250 ricorsi monitori, trattandosi di comportamento privo di univocità; i) sussisteva, infine, l’interesse alla trattazione separata dei singoli crediti, occorrendo evitare lo svolgimento di un “processo monstre”, il conseguente appesantimento delle attività processuali, l’aumento delle spese giudiziali e il potenziale danno all’erario causato dalla durata della causa ai sensi della L. 89/2001. Il motivo è infondato. 3.1. La sentenza ha correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito per effetto della proposizione di 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa, valorizzando l’esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi (fatturati successivamente), chiarendo che tale convenzione dava conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria. Non si è in presenza -anzitutto – di una pronuncia assunta a sorpresa, in violazione del contraddittorio: la riconduzione dell’accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica, che non andava previamente segnalata o proposta all’esame delle parti. Da una tale omissione non derivava la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto sussistente (Cass. 11440/2021; Cass. 11308/2020; Cass. 17473/2018; Cass. 11453/2014; Cass. s.u. 20935/2009). In ogni caso, come meglio sarà evidenziato, era sufficiente anche solo l’esistenza di una relazione unitaria dal punto di vista fattuale nell’ambito della quale erano state svolte le singole attività, e di una molteplicità di crediti che, sebbene fondati su autonomi fatti costitutivi in senso giuridico, apparissero simili o omogenei per contenuto e natura. 3.2. Il perfezionamento di un contratto normativo trova – in ogni caso - riscontro nella principale finalizzazione dell’accordo, volto a fissare le condizioni di futuri incarichi, non essendo escluso dal fatto che le parti avessero inteso regolare anche le attività precedentemente svolte (fatturate successivamente), sempre nell’ambito di una relazione unitaria. L’attrazione di tali rapporti pregressi nell’alveo della successiva convenzione tariffaria appare effetto della scelta – rimessa all’autonomia delle parti - di applicare retroattivamente le condizioni economiche, essendo peraltro indubbio che – per la parte che qui interessa – il credito di cui si discute scaturisse da attività professionali successive, espletate nel pieno vigore della convenzione. Tale regolazione unitaria, anche se assunta ex post, dava conto proprio dell’omogeneità e della (già in essere) unitarietà dei rapporti, nei termini in prosieguo evidenziati, non opponendosi affatto alla configurabilità del frazionamento. 3.3. Quanto all’indeterminabilità dell’oggetto dell’accordo, i singoli mandati professionali non scaturivano dalla convenzione, traendo da essa solo la loro disciplina normativa e economica, essendo lo scopo del contratto proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avrebbero costituito successivamente, apparendo rispettosa dei requisiti previsti dall’art. 1346 c.c. già solo per effetto della puntuale predeterminazione delle condizioni destinata a valere in futuro. Non era in alcun caso esclusa l’applicazione delle norme del contratto d’opera professionale per gli aspetti e le questioni regolati dall’accordo (quanto ad es. alla possibilità di stabilire un compenso diverso da quello tariffario: art. 2333, comma primo, c.c.; alla necessità dell’accordo scritto sul corrispettivo: art. 2333, comma terzo, c.c.; alla regolazione del diritto di recesso art. 2237 c.c.), né può dirsi che il Tribunale abbia fatto ricorso all’analogia in assenza dei relativi presupposti giustificativi. Fatte tali precisazioni, è invece decisivo evidenziare che – ai fini di cui si discute – non vengono in considerazione né eventuali patologie negoziali della convenzione, né la qualificazione dell’accordo come contratto professionale o normativo, ma solo il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo (e peraltro anche giuridicamente sancita proprio con la convenzione di cui si discute). L’asserita nullità delle clausole del contratto quadro, nella parte in cui avrebbero inciso sull’ultrattività del rapporto di rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore e sul rapporto fiduciario, non escludeva il divieto di frazionamento, né occorreva stabilire se detta convenzione costituisse un patto accessorio ai singoli rapporti, da considerare giuridicamente autonomi. 3.4.A tale proposito è utile premettere che, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. s.u. 23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass.26089/2019; Cass. 9398/2017; Cass. 17019/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. s.u. 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019). Esplicito è però l’avviso che anche la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) e sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti: Cass. S.u. 4090/2017). Da tale prospettiva, è apparso necessario puntualizzare che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c. configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito delrapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti), ma tra loro giuridicamente simili (Cass.4282/2012; Cass. 9317/2013). Configura frazionamento abusivo il caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamenteeguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. 24371/2021). Anche in tal caso si impone la loro contestuale introduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio, ove la parte non dimostri di aver interesse alla proposizione di cause autonome (cfr. Cass.14143/2021; Cass. 28847/2021). Non va quindi enfatizzato il fatto che il compenso scaturisse da un incarico distinto dagli altri, venendo tutte le singole pretese, azionate separatamente, ad inscriversi nell’ambito di un rapporto che le parti avevano pattiziamente disciplinato in modo uniforme nei contenuti economici e nell’ambito di una relazione continuativa ed unitaria – come confermato proprio dall’adozione di un’unica convenzione valevole sia per il passato, che per il futuro. Ciascuna pretesa era fondata su fatti che, seppur distinti, erano tra loro simili e come tali erano stati disciplinati dalle parti, dovendosene richiedere il pagamento in un unico giudizio. Quanto, poi, all’interesse alla trattazione separata, il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione (Cass. 14143/2021; Cass. s.u. 4090/2017). Nella specie, il Tribunale ne ha motivatamente escluso in concreto la sussistenza, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un’istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze mentre la proposizione di più processi era stata giustificata solo dal fatto di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che deducesse il fondamento o i rischi ad essi connessi. 4. Il quarto motivo denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c.. Assume l’Associazione ricorrente di aver puntualmente evidenziato le condotte che giustificavano la condanna della Zurich per responsabilità processuale aggravata, condotte di cui la sentenza non avrebbe affatto tenuto conto, precisando infine che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non era dedotta la responsabilità di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., ma l’ipotesi di cui al comma primo della suddetta disposizione. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 88, 91, 92 c.p.c., censurando l’erroneità delle motivazioni anche riguardo alle spese di secondo grado, sull’assunto che la sentenza avrebbe dovuto dar rilievo al principio di causalità, rilevando che le eccezioni della Zurich erano state integralmente rigettate. I due motivi sono assorbiti, poiché, dato l’accoglimento del ricorso incidentale di cui si darà conto in prosieguo, sulle spese di appello e sull’eventuale responsabilità processuale dell’appellante dovrà nuovamente pronunciare il giudice del rinvio. 5.Il sesto motivo denuncia la violazione la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., censurando la pronuncia di compensazione delle spese adottate nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], che aveva resistito alla domanda e formulato difese, impegnando l’Associazione in una gravosa difesa delle proprie ragioni. Il motivo è infondato, essendo indubbio che la soccombenza in giudizio non osta alla possibilità di compensare le spese processuali, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, agganciata ai presupposti dell’art. 92 c.p.c., la cui sussistenza appare, nello specifico, solo genericamente contestata. La censura appare – difatti – pressoché esclusivamente volta a sostenere che le spese andavano poste a carico della ex Zuritel in ragione della dichiarata carenza di interesse a partecipare al giudizio di appello e in considerazione della attività difensiva che lo Studio professionale aveva dovuto svolgere per effetto di tale intervento. La compensazione appare, per contro, motivatamente adottata alla luce delle particolarità del caso concreto e dell’esiguità dell’attività che tale intervento aveva comportato; la [OSCURATO:PERSONA] non era neppure totalmente estranea al giudizio, avendo speso la qualità di originaria parte sostanziale dei rapporti sostanziali controversi, in cui era subentrata la [OSCURATO:PERSONA] LTD, avendo interesse alla definitiva stabilizzazione dell’accertamento sulla titolarità dei suddetti rapporti professionali e dei relativi crediti. 6. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c., 1175 c.c. e 2 Cost., sostenendo che il Tribunale, dopo aver accertato l’abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le spese dell’opposizione, ma doveva regolare anche quelle del decreto ingiuntivo, non essendo altrimenti eliminati tutti gli effetti dell’abuso del processo ed anzi consentendo al creditore di trarne vantaggio. Il motivo è fondato. Occorre premettere che le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione dell e spese processuali, ma comportano l’inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilità di ripropor le in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghicrediti sorti nell'ambito del la menzionata relazione unitaria (Cass. s.u. 4090/2017; Cass. 14143/2021; Cass.28847/2021; Cass. 24371/2021). La contraria soluzione adottata dal Tribunale non è tuttavia oggetto di ricorso e non è suscettibile di cassazione, avendo la Zurich chiesto esclusivamente “lo stralcio delle spese monitorie”, senza richiedere la cassazione della condanna al pagamento del credito (cfr. ricorso incidentale, pag. 19). La censura è –pur entro tali limiti – meritevole di accoglimento: la mancata declaratoria di improponibilità delle domande separatamente proposte non esonerava il giudice dal compito di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e di verificare se e in che misura l’introduzione di più cause per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese di opposizione l’effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento. Occorreva valutare la vicenda processuale in considerazione dell’unitarietà sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, dovendosi escludere, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (art. 92, comma primo, e 88 c.p.c.), previa eventuale revoca delle ingiunzione di pagamento. In conclusione, sono respinti il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale , con assorbimento del quarto e quinto e con accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il quarto e il quinto, accoglie l’unico motivo del ricorso