CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per concorso esterno in associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e per furto aggravato in abitazione, con il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli art. 99 e 157 cod. pen. per aver la sentenza impugnata, emessa in sede di giudizio di rinvio limitato all'accertamento della contestata recidiva, omesso di dichiarare la prescrizione del primo reato, maturata già prima della pronuncia di primo grado ove non fosse stata ritenuta la contestata recidiva e, con il secondo motivo, lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, definita apparente, per aver la sentenza confermato lai sussistenza della recidiva; Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, contenendo la sentenza (pag. 3) adeguata e non illogica motivazione circa la contestata recidiva con riguardo alla maggior colpevolezza e pericolosità sociale di cui i reati sub iudice erano espressione rispetto ai plurimi e specifici precedenti penali, sicché, essendo stata la recidiva correttamente ritenuta sin dalla sentenza di primo grado, nessun reato può ovviamente ritenersi prescritto neppure alla data odierna; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre