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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 25534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie di replica svolte dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato il 25 febbraio 2022 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 2 luglio 2021 (dep. il 14 febbraio 2022), con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca (disposta in data 12 maggio 2017 dal tribunale di Messina, ex art. 24 d.

Igs. 159/2011 e confermata con decreto della Corte di appello del 5 aprile 2018, definitiva il 6 giugno 2019) dei beni intestati e comunque riconducibili, ancorché intestati a terzi (oggi non ricorrenti), al ricorrente.

1. A sostegno del ricorso è stata denunciata, con unico motivo, la violazione della legge (art. 28 d.lgs. 159/2011), sub specie di erronea applicazione e interpretazione, per avere la Corte illegittimamente ritenuto che la sopravvenuta assoluzione irrevocabile del proposto (perché il fatto non sussiste) dal reato di violenza privata (contestato in concorso ed aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose) non potesse avere incidenza alcuna sul provvedimento di confisca definitiva adottato, sulla base di una ritenuta pericolosità qualificata (ancorché datata fino al 2013) stimata in ragione dello stesso compendio indiziario che aveva sostenuto l'esercizio dell'azione penale per il fatto poi ritenuto insussistente all'esito del giudizio di cognizione.

1.1. L'istanza di revocazione fonda dunque su nuove valutazioni decisive sopravvenute dei medesimi fatti (o almeno di parte rilevante di essi), in quanto la Corte avrebbe rifiutato il confronto con la nuova valutazione irrevocabile di insussistenza del fatto "violenza privata" di natura imprenditoriale escludendo altresì l'operatività dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 nei casi di contrasto tra il decreto di confisca ed altra decisione emessa all'esito di un processo penale a cognitio piena; nella specie, le statuizioni definitive contrastanti sarebbero incompatibili perché attengono alla stessa persona ed alla stessa divisata pericolosità qualificata, in ragione di una vicinitas mafiosa, in un procedimento affermata e in un processo negata.

2. Con requisitoria scritta del 10 maggio 2022 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché il giudicato assolutorio non necessariamente spiega effetti liberatori nel giudizio di prevenzione patrimoniale allorquando esso fondi sull'analisi di un complesso di circostanze eccentriche, ma consistenti, rispetto al singolo fatto contestato.

3. Con memoria in data 10 maggio 2022 i difensori del ricorrente producevano motivo aggiunto (violazione di legge: art. 28 D.Igs. 159/2011 e art. 4, comma 1, lett. a, stesso T.U.). la Corte reggina non avrebbe infatti tenuto conto che il "fatto constatativo" presupposto della valutazione di pericolosità era venuto meno, per effetto della intervenuta assoluzione irrevocabile (perché il fatto non sussiste) dalla ipotesi di violenza privata aggravata che aveva dato luogo alla valutazione di pericolosità.

Anche la motivazione del provvedimento, che tale presupposto omette di apprezzare è pertanto assente o meramente apparente.

Insiste quindi il ricorrente per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. L'art. 28, comma 1, d.lgs. 159/2011 prevede la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, quale «ipotesi "speciale" di revisione in sede di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874): a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca.

1.1. Nella fattispecie, in realtà, non è questione di prove nuove, ma di differente valutazione del medesimo compendio indiziario e dunque di possibile contrasto tra giudicati di prevenzione e di merito, atteso che gli elementi dichiarativi oggi valorizzati (nel merito della responsabilità) al fine di ritenere insussistente la violenza privata in concorso, sono stati oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione già celebrato e colà ritenuti espressione di una vicinitas mafiosa ad interesse imprenditoriale, giacché affasciati in un più ampio e datato contesto "storico" (non oggetto di contestazione processuale) che vedeva il Santalucia vicinissimo, ancorché in tempi non recenti, ai sodalizi egemoni sul territorio, per evidente tornaconto d'impresa.

La Corte ha quindi valorizzato, sul punto, la "appartenenza" al contesto mafioso territoriale che ha certamente favorito -in anni non recenti- la crescita patrimoniale ed imprenditoriale del proposto.

Appartenenza che si è manifestata (a prescindere dall'esito dell'autonomo accertamento di responsabilità sul fatto specifico di violenza privata), appunto nella dimensione imprenditoriale; così dimostrando che la pericolosità sociale del proposto poteva ritenersi accertata (agli effetti e nei limiti della valutazione di prevenzione) dall'analisi autonoma di emergenze processuali già aliunde diversamente apprezzate.

Del resto, con i motivi di ricorso neppure oggi si (ri)mettono in discussione i profili strettamente patrimoniali riguardanti la dubitabile liceità della provvista necessaria agli investimenti patrimoniali pregressi; così come il valore degli acquisti (in un intervallo temporale coperto da potenzialità reddituale illecita del proposto) ed è stata apprezzata la non sostenibilità dei relativi costi; gli acquisti rientrano tutti — quanto alla correlazione temporale - nel ritenuto ed argomentato periodo di pericolosità.

1.2. Quanto al nucleo essenziale del ricorso, cioè l'interferenza tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n.159 del 2011, (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892; Sez. 2, n. 15650 del 14/2/2019, Rv. 275778; Sez. 2, n. 31549, del 6/6/2019, Rv. 277225; Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279845; Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, Rv. 289892; Sez. 5, n. 8928 del 30/11/2020, dep. 2021, Bosco, n.nn.).

1.3. Ora, ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un 'incidente' giudicato penale di assoluzione.

In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.

Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione).

E' viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

1.4. Può quindi affermarsi (adesivamente a principi declinati dalle decisioni poco sopra cit.) che l'esito favorevole di un giudizio penale -nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione- non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di una autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie che esprimono pericolosità, vieppiù se qualificata.

2. Ciò posto, la Corte di appello reggina ha realizzato, nel provvedimento impugnato, una coerente applicazione di tali principi di fondo, con conseguente infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente.

Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formazione della previsione normativa.

2.1. Ben vero, la diversità tra la nozione di appartenenza alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (attuale art. 4 comma 1 lett. a d.lgs. n. 159 del 2011) e quella di partecipazione (chiunque fa parte di..), contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, è stata di recente «ridimensionata» dai contenuti dell'arresto rappresentato da Sez.

U. 2018 ric.

Gattuso, con opzione condivisa e fatta propria dal Collegio, lì dove si è affermato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

In ciò risulta superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune.

E' stata affermata, dunque, come preferibile l'opzione interpretativa che consente di ricomprendere nella nozione di appartenenza tanto le condotte indicative della vera e propria partecipazione che quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale - nell'area del concorso esterno (Sez. 6, n. 17229, del 2009; Sez. 1, n. 16783 del 2010) o comunque idonee ad apportare un 'contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 3941, del 8/1/2016, per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale).

2.2. A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale, fattiva e assai concreta' alle famiglie egemoni - non smentita in sede penale-, in quanto realizzata per reciproco interesse patrimoniale (quello dell'impresa mafiosa e quello dell'impresa edilizia).

3. Al rigetto consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie di replica svolte dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato il 25 febbraio 2022 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 2 luglio 2021 (dep. il 14 febbraio 2022), con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca (disposta in data 12 maggio 2017 dal tribunale di Messina, ex art. 24 d. Igs. 159/2011 e confermata con decreto della Corte di appello del 5 aprile 2018, definitiva il 6 giugno 2019) dei beni intestati e comunque riconducibili, ancorché intestati a terzi (oggi non ricorrenti), al ricorrente. 1. A sostegno del ricorso è stata denunciata, con unico motivo, la violazione della legge (art. 28 d.lgs. 159/2011), sub specie di erronea applicazione e interpretazione, per avere la Corte illegittimamente ritenuto che la sopravvenuta assoluzione irrevocabile del proposto (perché il fatto non sussiste) dal reato di violenza privata (contestato in concorso ed aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose) non potesse avere incidenza alcuna sul provvedimento di confisca definitiva adottato, sulla base di una ritenuta pericolosità qualificata (ancorché datata fino al 2013) stimata in ragione dello stesso compendio indiziario che aveva sostenuto l'esercizio dell'azione penale per il fatto poi ritenuto insussistente all'esito del giudizio di cognizione. 1.1. L'istanza di revocazione fonda dunque su nuove valutazioni decisive sopravvenute dei medesimi fatti (o almeno di parte rilevante di essi), in quanto la Corte avrebbe rifiutato il confronto con la nuova valutazione irrevocabile di insussistenza del fatto "violenza privata" di natura imprenditoriale escludendo altresì l'operatività dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 nei casi di contrasto tra il decreto di confisca ed altra decisione emessa all'esito di un processo penale a cognitio piena; nella specie, le statuizioni definitive contrastanti sarebbero incompatibili perché attengono alla stessa persona ed alla stessa divisata pericolosità qualificata, in ragione di una vicinitas mafiosa, in un procedimento affermata e in un processo negata. 2. Con requisitoria scritta del 10 maggio 2022 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché il giudicato assolutorio non necessariamente spiega effetti liberatori nel giudizio di prevenzione patrimoniale allorquando esso fondi sull'analisi di un complesso di circostanze eccentriche, ma consistenti, rispetto al singolo fatto contestato. 3. Con memoria in data 10 maggio 2022 i difensori del ricorrente producevano motivo aggiunto (violazione di legge: art. 28 D.Igs. 159/2011 e art. 4, comma 1, lett. a, stesso T.U.). la Corte reggina non avrebbe infatti tenuto conto che il "fatto constatativo" presupposto della valutazione di pericolosità era venuto meno, per effetto della intervenuta assoluzione irrevocabile (perché il fatto non sussiste) dalla ipotesi di violenza privata aggravata che aveva dato luogo alla valutazione di pericolosità. Anche la motivazione del provvedimento, che tale presupposto omette di apprezzare è pertanto assente o meramente apparente. Insiste quindi il ricorrente per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L'art. 28, comma 1, d.lgs. 159/2011 prevede la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, quale «ipotesi "speciale" di revisione in sede di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874): a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. 1.1. Nella fattispecie, in realtà, non è questione di prove nuove, ma di differente valutazione del medesimo compendio indiziario e dunque di possibile contrasto tra giudicati di prevenzione e di merito, atteso che gli elementi dichiarativi oggi valorizzati (nel merito della responsabilità) al fine di ritenere insussistente la violenza privata in concorso, sono stati oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione già celebrato e colà ritenuti espressione di una vicinitas mafiosa ad interesse imprenditoriale, giacché affasciati in un più ampio e datato contesto "storico" (non oggetto di contestazione processuale) che vedeva il Santalucia vicinissimo, ancorché in tempi non recenti, ai sodalizi egemoni sul territorio, per evidente tornaconto d'impresa. La Corte ha quindi valorizzato, sul punto, la "appartenenza" al contesto mafioso territoriale che ha certamente favorito -in anni non recenti- la crescita patrimoniale ed imprenditoriale del proposto. Appartenenza che si è manifestata (a prescindere dall'esito dell'autonomo accertamento di responsabilità sul fatto specifico di violenza privata), appunto nella dimensione imprenditoriale; così dimostrando che la pericolosità sociale del proposto poteva ritenersi accertata (agli effetti e nei limiti della valutazione di prevenzione) dall'analisi autonoma di emergenze processuali già aliunde diversamente apprezzate. Del resto, con i motivi di ricorso neppure oggi si (ri)mettono in discussione i profili strettamente patrimoniali riguardanti la dubitabile liceità della provvista necessaria agli investimenti patrimoniali pregressi; così come il valore degli acquisti (in un intervallo temporale coperto da potenzialità reddituale illecita del proposto) ed è stata apprezzata la non sostenibilità dei relativi costi; gli acquisti rientrano tutti — quanto alla correlazione temporale - nel ritenuto ed argomentato periodo di pericolosità. 1.2. Quanto al nucleo essenziale del ricorso, cioè l'interferenza tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n.159 del 2011, (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892; Sez. 2, n. 15650 del 14/2/2019, Rv. 275778; Sez. 2, n. 31549, del 6/6/2019, Rv. 277225; Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279845; Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, Rv. 289892; Sez. 5, n. 8928 del 30/11/2020, dep. 2021, Bosco, n.nn.). 1.3. Ora, ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un 'incidente' giudicato penale di assoluzione. In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione). E' viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.). 1.4. Può quindi affermarsi (adesivamente a principi declinati dalle decisioni poco sopra cit.) che l'esito favorevole di un giudizio penale -nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione- non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di una autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie che esprimono pericolosità, vieppiù se qualificata. 2. Ciò posto, la Corte di appello reggina ha realizzato, nel provvedimento impugnato, una coerente applicazione di tali principi di fondo, con conseguente infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente. Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formazione della previsione normativa. 2.1. Ben vero, la diversità tra la nozione di appartenenza alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (attuale art. 4 comma 1 lett. a d.lgs. n. 159 del 2011) e quella di partecipazione (chiunque fa parte di..), contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, è stata di recente «ridimensionata» dai contenuti dell'arresto rappresentato da Sez. U. 2018 ric. Gattuso, con opzione condivisa e fatta propria dal Collegio, lì dove si è affermato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. In ciò risulta superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune. E' stata affermata, dunque, come preferibile l'opzione interpretativa che consente di ricomprendere nella nozione di appartenenza tanto le condotte indicative della vera e propria partecipazione che quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale - nell'area del concorso esterno (Sez. 6, n. 17229, del 2009; Sez. 1, n. 16783 del 2010) o comunque idonee ad apportare un 'contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 3941, del 8/1/2016, per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale). 2.2. A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale, fattiva e assai concreta' alle famiglie egemoni - non smentita in sede penale-, in quanto realizzata per reciproco interesse patrimoniale (quello dell'impresa mafiosa e quello dell'impresa edilizia). 3. Al rigetto consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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