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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15434/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 50/16 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in margine al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 897/29/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 20/05/2015.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sezionale 1716/2022Numero di raccolta generale 15434/2022nella camera di consiglio del 22 aprile 2022.

Data pubblicazione 13/05/2022 Viste le conclusioni scritte, rese ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. l. n. 176 del 2020, dal Sostituto procuratore della Repubblica, dott. [OSCURATO:PERSONA], di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana di cui all’epigrafe, con la quale era stato rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di rettifica, ai fini Ires, della dichiarazione presentata per l’anno 2009, per i redditi del 2008.

2. La società contribuente ha resistito con controricorso.

3. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, la società contribuente ha presentato istanza, previa eventuale sospensione, per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. cit. e provvedendo al pagamento della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019, come comprovato dalla documentazione allegata all’istanza di sospensione [cfr., all. 1), domanda di definizione ex art. 6 del d.l. cit, con ricevuta di presentazione; 2) quietanza di pagamento, tramite modello F24, dell’importo di euro 6.829,67]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (il comma 10 dell’art. 6, stabilisce che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso Numero sezionale 1716/2022Numero di raccolta generale 15434/2022 fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita Data pubblicazione 13/05/2022 presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020»).

2. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 precisa che: «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.».

Ai sensi del d.l. cit., art. 6, comma 13: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»).

3. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto.

4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 Numero sezionale 1716/2022 P.Q.M.

Numero di raccolta generale 15434/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Dichiara l’estinzione del processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in data 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 50/16 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in margine al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 897/29/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 20/05/2015. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sezionale 1716/2022Numero di raccolta generale 15434/2022nella camera di consiglio del 22 aprile 2022. Data pubblicazione 13/05/2022 Viste le conclusioni scritte, rese ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. l. n. 176 del 2020, dal Sostituto procuratore della Repubblica, dott. [OSCURATO:PERSONA], di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana di cui all’epigrafe, con la quale era stato rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di rettifica, ai fini Ires, della dichiarazione presentata per l’anno 2009, per i redditi del 2008. 2. La società contribuente ha resistito con controricorso. 3. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, la società contribuente ha presentato istanza, previa eventuale sospensione, per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. cit. e provvedendo al pagamento della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019, come comprovato dalla documentazione allegata all’istanza di sospensione [cfr., all. 1), domanda di definizione ex art. 6 del d.l. cit, con ricevuta di presentazione; 2) quietanza di pagamento, tramite modello F24, dell’importo di euro 6.829,67]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (il comma 10 dell’art. 6, stabilisce che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso Numero sezionale 1716/2022Numero di raccolta generale 15434/2022 fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita Data pubblicazione 13/05/2022 presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020»). 2. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 precisa che: «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.». Ai sensi del d.l. cit., art. 6, comma 13: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»). 3. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto. 4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 50/2016 Numero sezionale 1716/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 15434/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R