CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso e in subordine dichiararsi estinti i reati per prescrizione". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 gennaio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, lettera C, d.P.R. 380 del 2001, e 181 d. Igs. 42 del 2004; reati accertati il 22 marzo 2016. 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 34 e 44 lettera C, d. P.R. 380 del 2001); le difformità edilizie sono da considerare lievi e sanabili; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere rilevante il parere del 28 aprile 2018 della Sovrintendenza che aveva escluso una rilevanza paesaggistica delle variazioni ("a livello paesaggistico risultano impercettibili") in quanto al di sotto del 2 %. Anche il Geom. Ponticorvo del Comune di Piano di Sorrentino aveva riferito che le variazioni erano relative all'osservanza delle norme sull'efficientamento energetico (aumenti di spessore degli involucri esterni), senza interesse per il paesaggio "in quanto la modifica è lieve". Nell'istanza di sanatoria il tecnico incaricato ha evidenziato un aumento dell'altezza del vano tecnico (sottotetto) che non contribuisce all'aumento di volume delle superfici abitabili (necessità della coibentazione, per il rispetto dei criteri di legge per l'efficientamento energetico). L'incremento, pertanto, ha avuto ad oggetto solo volumi tecnici e, comunque, rientrante nella tolleranza del 2 % con la conseguenza dell'insussistenza del reato. 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e motivazione illogica sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. L'offesa dovrebbe essere considerata minima e nessuna abitualità nel comportamento da parte dei ricorrenti sussiste. I precedenti provvedimenti di sequestro e le ritenute violazioni edilizie sono stati sempre sanati, con provvedimenti positivi dell'amministrazione competente. Del resto, la violazione edilizia in accertamento ha riscontrato il parere positivo della Sovrintendenza. Nella relazione del Geom. [OSCURATO:PERSONA], che accompagna la richiesta di accertamento in conformità, si evidenzia la natura esigua delle opere e la loro sanabilità anche in considerazione del parere favorevole della Sovrintendenza. Conseguentemente doveva trovare applicazione la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2. 3. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.). Rideterminazione in peius del termine di inizio decorrenza della prescrizione. La Corte di appello individua il tYermine di inizio di decorrenza della prescrizione al 17 febbraio 2016, data dell'accertamento dei reati. Invece, il Tribunale chiaramente aveva ritenuto il termine del 14 aprile 2014, in quanto con il collaudo a chiusura dei lavori, del 14 aprile 2014, era stato richiesto il certificato di agibilità. Dopo il collaudo non sono stati compiuti ulteriori lavori come evidenziato dal Geom. Ponticorvo del Comune di Piano di Sorrento, nel sopralluogo. Inoltre, è comprovato il continuato ed ininterrotto uso abitativo del manufatto edilizio. Non sussiste, peraltro, nessuna prova della prosecuzione dei lavori dopo il 14 aprile 2014. 2. 4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.2. 5.Gli imputati hanno presentato memoria e conclusioni scritte dove hanno evidenziato un calcolo errato delle sospensioni della prescrizione. Il Tribunale evidenziava la sospensione della prescrizione per anni 1, mesi 10 e giorni 8; invece, il calcolo risulta errato in quanto i periodi di sospensione risultano di anni 1, mesi 5 e giorni 6. Conseguentemente alla data del 23 luglio 2022 i reati sarebbero comunque prescritti. Infine, i rinvii chiesti per produrre la sanatoria dovrebbero considerarsi con una sospensione della prescrizione per soli 60 giorni e non per tutta la durata del rinvio (vedi Cassazione n. 10083 del 2020) con un termine di sospensione della prescrizione per soli 13 mesi. Gli imputati hanno, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso in subordine per la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la decisione rileva la sussistenza di un vincolo che esclude l'applicazione dell'art. 34, secondo comma, d.P.R. 380/2001: "In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali" (Sez. 3, Sentenza n. 37169 del 06/05/2014 Ud. (dep. 05/09/2014) Rv. 260181 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 18/11/2019 Cc. (dep. 15/01/2020) Rv. 277724 - 0). La valutazione richiamata nel ricorso in cassazione dell'ufficio comunale e della Soprintendenza non risultano pertinenti, in quanto non compete a tali uffici l'accertamento della sussistenza del reato. Del resto, la sentenza evidenzia un volume superiore di 15 metri cubi, in assenza di titolo abilitativo. 4. Sulla particolare tenuità del fatto (secondo motivo del ricorso) la Corte di appello evidenzia come i lavori abusivi hanno determinato un aumento di volume di 15 metri cubi e l'immobile già in passato era stato interessato a lavori abusivi e sequestri, con ordinanze di sospensione dei lavori. Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016 ) Rv. 266586 - 01). 5. Anche l'ultimo motivo risulta manifestamente infondato. La sentenza ha accertato che al momento del sopralluogo del 23 febbraio 2016 (da parte dei tecnici del Comune di Sorrento) i lavori non erano ultimati ("parte delle finiture non erano ancora complete", come emerge dalla relazione del Geom. Pontecorvo). I ricorrenti ritengono che l'immobile prima del sopralluogo era già utilizzato come abitazione. Invero, l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 39733 del 18/10/2011 Cc. (dep. 03/11/2011 ) Rv. 251424 - 01 e Sez. 3 - , Sentenza n. 46215 del 03/07/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274201 - 0). La sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non accerta la data di ultimazione dei lavori, ma argomenta solo in via ipotetica sulla data di commissione dei reati: "pure a voler retrodatare le opere al 14 aprile 2014, la prescrizione maturerà dopo la sentenza". La sentenza di appello, invece, con accertamento in fatto evidenzia come alla data del sopralluogo del 22 marzo 2016 "parte delle rifiniture non erano ancora complete", come evidenziato nella relazione del Geom. Pontecorvo. Conseguentemente valutando le sospensioni della prescrizione (come specificamente analizzato nella sentenza del Tribunale) per anni 1, mesi 10 e giorni 8 al momento della sentenza di appello i reati non erano prescritti, come puntualmente argomentato dalla sentenza impugnata. Si deve, per completezza, osservare che i rinvii richiesti per la sanatoria devono considerarsi per tutta la durata del rinvio e non per sessanta giorni, come sostenuto nella memoria dai ricorrenti: "In caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 15427 del 31/03/2016 Ud. (dep. 13/04/2016 ) Rv. 267042 - 01; vedi anche Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 266469 - 0). L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissi