CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 01338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I Presidente