CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2020
Cassazione n. 37189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCE Eto avviso alle pag udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui i Tribunale di Lecce, in data 18 settembre 2020, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del cumulo generale delle pene a mente cegli artt. 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., - è stato proposto per;onalmente da quest'ultimo, con atto depositato il 28 settembre 2020 presso la Casa circondariale. 2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso seno successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso chloba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inam nissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 202