CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 12807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE di APPELLO sez. DIST. SASSARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari — Sez. distaccata di Sassari - ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Sassari, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluri -aggravato. 2. Ha proposto ricorso l'imputata con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione, per mancanza di correlazione tra l'imputazione e la condanna, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. ( esposizione alla pubblica fede) riconosciuta dal Tribunale, sebbene non fosse stata contestata. Si deduce che la Corte di appello, con valutazione contraddittoria, dopo avere dato atto del vizio presente nella sentenza di primo grado, l'ha integralmente confermata. 2.2. Violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata erroneamente riconosciuta la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, in mancanza dei presupposti di fatto. 2.3. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. di cui sussistevano i presupposti di fatto, in ragione della minima rilevanza del danno cagionato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1. Con riguardo al primo motivo, è agevole osservare che, nella sentenza impugnata, si riconosce l'errore in cui era incorso il primo giudice, nel condannare la ricorrente anche per una circostanza aggravante che non le era stata contestata. Ma la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e quelle aggravanti, ha escluso qualsiasi incidenza, del rilevato errore, sul trattamento sanzionatorio. Poiché la Corte di appello ha, chiaramente, corretto l'errore di diritto del giudice di primo grado, deve anche escludersi l'errore omissivo del dispositivo adottato dalla Corte di appello, denunciato dal ricorrente. 2. Del pari infondati sono il secondo e il terzo motivo, che vengono dedotti omettendo il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato e deciso in conformità ai principi di questa Corte, sia in tema di circostanza aggravante del mezzo fraudolento (Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275271 in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti), che con riguardo alla insussistenza dei presupposti per la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ( Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582 in cui si è chiarito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, infatti, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato ), anche con riguardo al delitto tentato. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore 1,1aria T resa [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOS