Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 119/1973
ECLI:IT:COST:1973:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di favoreggiamento della
prostituzione, il tribunale di Pavia, con ordinanza 30 marzo 1971, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone uguali pene
per i fatti contemplati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
La stessa questione, accogliendo l'eccezione della difesa, è stata
sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza
19 febbraio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] ed altri, parimenti imputati di favoreggiamento della
prostituzione.
In entrambi i giudizi conseguiti avanti questa Corte, non vi è
stata costituzione di parti. In quello determinato dall'ordinanza del
tribunale di Pavia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione.
:
1. - Le ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice istruttore
del tribunale di Milano sollevano l'identica questione di legittimità
costituzionale, onde i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. - Secondo le dette ordinanze l'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui, violerebbe l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui
dispone pene uguali per fatti contemplati nei nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ed 8. L'unificazione, nell'ambito di un solo articolo, di fattispecie
criminose del tutto diverse, quali l'induzione, lo sfruttamento, il
favoreggiamento etc. etc. attuerebbe un inspiegabile livellamento,
colpendo con la medesima sanzione comportamenti che anche dalla comune
coscienza sociale sono giudicati di differente gravità. Sarebbe
sufficiente esaminare comparativamente il favoreggiamento con le altre
fattispecie criminose, per evidenziare la violazione del principio di
uguaglianza in quanto siffatta unificazione determinando "condizioni di
vantaggio o di svantaggio per i soggetti del rapporto regolato dalla
legge", non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione.
3. - L'art. 3 della legge n. 75 del 1958 - così come è formulato
- ha dato luogo a discussioni in dottrina ed in giurisprudenza,
ritenendosi da alcuni che esso configuri un reato unico a fattispecie
equivalenti e da altri che invece contempli tanti reati autonomi per
ciascuna condotta criminosa descritta nei numeri da uno ad otto. A
qualunque delle due opinioni si aderisca, la Corte è d'avviso che non
sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, come
conseguenza di una irragionevole disciplina adottata dal legislatore,
al quale, come è stato già deciso (sent. n. 45 del 1967; n. 109 del
1968; nn. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971 e n. 36 del 1972), compete
la valutazione della congruità fra reato e pena e su di essa nessun
sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il
caso che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire
sorretta da benché minima giustificazione. Nella specie non ricorre
siffatto caso perché la latitudine della pena, che va da un minimo di
due ad un massimo di sei anni di reclusione e da un minimo di centomila
ad un massimo di quattro milioni di multa, ben consente al giudice di
infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità
della violazione.
Né giova affermare, che l'induzione, il reclutamento, la gestione
o direzione di una casa di prostituzione nella loro obbiettività e
nelle loro modalità esecutive appaiono più gravi dei fatti di
favoreggiamento. Infatti, come bene osserva l'Avvocatura generale dello
Stato, non si può escludere che, in concreto, certe ipotesi criminose
risultino più gravi (e quindi meritevoli di maggiore pena) di altre
che, in astratto, sono soltanto apparentemente di maggiore gravità;
onde è da ritenere che il legislatore ha preferito lasciare al giudice
un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto,
prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 133
del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il
tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice
istruttore del tribunale di Milano indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere