CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza ft-ipugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso con la convivente, nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è aspecifico, non confrontandosi con la prima parte della sentenza impugnata che enuncia le ragioni per le quali, sebbene parte di stupefacente sia stato rinvenuto sulla persona della convivente e altra parte sulla autovettura di proprietà della stessa, l'imputato abbia concorso, a tutti gli effetti nella commissione del reato. La sentenza impugnata dà atto che gli operanti notavano distintamente Nazir vigilare a distanza sulla propria compagna mentre la stessa spacciava; inoltre, NilZil" era visto, a sua volta, concludere uno scambio attraverso il finestrino dell'autovettura con un soggetto avvicinatosi a piedi; infine, all'interno della camera da letto dei due conviventi, era rinvenuto un bilancino di precisione e del denaro contante. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]