CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle attenuanti generiche e, quoad poenam, della sospensione condizionale della pena irrogata, pari ad anni tre di reclusione), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s. della sentenza impugnata, quanto alla dichiarazione di responsabilità, ed in particolare all'attendibilità della p.o. ed alla configurazione della predetta aggravante; cfr. anche pag. 4 quanto alle residue doglianze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis