CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende-resistente-avverso SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO del PIEMONTE n. 337/2023 depositata il 28/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Asti è proprietaria di un immobile incategoria catastale B/1 destinato a casa di riposo.Numero registro generale 6140/2024Numero sezionale 4655/2026Numero di raccolta generale 17069/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il Comune, constatato il mancato pagamento dell’IMU per gli anni2012, 2014 e 2015, ha richiesto all’ente la documentazione necessariaa verificare il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i),del d.lgs. 504/1992, ed è emerso che solo una parte dell’attivitàassistenziale era stata svolta in regime di convenzione oaccreditamento (134 posti letto su 397), mentre il resto era statoerogato dietro pagamento di corrispettivi non simbolici, rivelandomodalità operative commerciali. Poiché non è stata fornita prova delladestinazione esclusiva dell’immobile ad attività non commerciali, ilComune ha indi emesso tre avvisi di accertamento IMU per gli anni2012, 2014 e 2015.2. [OSCURATO:PERSONA] di Riposo ha impugnato gli avvisi con due distintiricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Asti, che conle sentenze n. 1/22 e n. 9/2/22 (depositate il 3 gennaio 2022) li haaccolti, annullando gli accertamenti per difetto di motivazione.3. Il Comune di Asti ha quindi proposto appello contro entrambele decisioni.4. La CGT-2, con la decisione meglio in epigrafe indicata, haaccolto il gravame, osservando che gli avvisi di accertamento si eranolimitati a richiamare alcune norme e una delibera comunale, senzaspiegare concretamente perché l’ente non avesse diritto all’esenzioneIMU. Tale motivazione, ridotta a poche righe, è stata quindi ritenutainsufficiente.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimata non ha depositato controricorso, ma hasuccessivamente depositato memoria formale ai fini della eventualeammissione alla discussione orale.7. Successivamente, la Procura Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento.2 di 5Numero registro generale 6140/2024Numero sezionale 4655/2026Numero di raccolta generale 17069/2026Data pubblicazione 31/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360,c. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.7, l. n. 212 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1, c. 162, L. n. 296/2006, nonché dell’art.3, l. n.241/1990, per aver la CTG-2 ritenuto non soddisfatto il requisito dimotivazione degli avvisi di accertamento a causa della asseritamancata indicazione della specifica indicazione di tutte le ragionigiuridiche e/o fattuali che giustificavano il disconoscimentodell’esenzione.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.3. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamentoconsolidato (ex plurimis: Cass., 28 /05/2024, n.14890) ha stabilito che 1.3. la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica,presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzionedi delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nelsuccessivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado diconoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine diapprontare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deveritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e dellerelative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterioapplicato in concreto attengono al diverso piano della prova dellapretesa tributaria (cfr. Cass. n. 9810 del 7/05/2014);1.4. con particolare riguardo all’ICI (sulla base di principi applicabilianche all’IMU) l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in gradodi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che3 di 5Numero registro generale 6140/2024Numero sezionale 4655/2026Numero di raccolta generale 17069/2026Data pubblicazione 31/05/2026consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegnoalla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) .La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che dettoonere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anchel’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimentodi ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamenteapplicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provarel’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass.,24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11giugno 2010, n. 14094; v., in tema di IMU, Cass., 20 novembre 2024,n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441), salvo che, nel modelloministeriale di dichiarazione redatto secondo con il d.m. 26 giugno2014, cit., vi sia stata una indicazione specifica dei requisiti necessariper la fruizione dell’esenzione (Cass., 10 dicembre 2024, n. 31726).3.1. Di detta specifica richiesta, in particolare, non v’è alcunatraccia, nemmeno in deduzione, e i requisiti della fattispecie indiscorso, in quanto afferenti alla medesima sfera di conoscenza, edisponibilità, del contribuente non possono che ascriversi adun’eccezione il cui onere della prova solo sullo stesso contribuentegrava (Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226;Cass., 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5485).Nel caso di specie non risulta in particolare chiarito (nella sentenzaimpugnata) se vi fosse una specifica richiesta dell’esenzione per cui sidiscute - atteso che la Corte di gravame nulla dice sul punto -, mentrerisultavano viceversa dibattute, tra le parti, altre questioni introdottecon eccezioni svolte dalla contribuente. Trattasi di accertamento chedeve però essere svolto dal giudice di merito.4 di 5Numero registro generale 6140/2024Numero sezionale 4655/2026Numero di raccolta generale 17069/2026Data pubblicazione 31/05/20263.2. Alla luce di quanto sopra, consegue che il motivo meritaaccoglimento, con rinvio al giudice del gravame.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO5 di 5