CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2024
Cassazione n. 27908/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5702/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto pienamente integrato tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo del delitto di evasione, dal momento che il ricorrente era stato rinvenuto a 1 km di distanza dalla propria abitazione e che l'alternativa prospettazione difensiva è stata smentita dagli atti di indagine (cfr. sentenza impugnata, pag. 2); Considerato, infine, che le ragioni di inammissibilità travolgono anche il contenuto della memoria difensiva pervenuta il 1'8 giugno 2024; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i