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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 11641/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, c 0.)33 rappresentato e difeso dall'avvocatotBANCHI LEONARb0; -controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 17/9/2020 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'Inps, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato gli avvisi di addebito relativi a contributi e sanzioni in relazione al reddito percepito per l'attività professionale svolta dall'avvocato negli anni 2009-2010.

A fondamento della decisione la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie non vi fosse prova che «l'appellato, nei due anni in contestazione (2009 e 2010), abbia esercitato abitualmente l'attività di avvocato e, anzi, la circostanza deve escludersi dato che il regime allora vigente.., prevedeva come obbligatoria l'iscrizione alla cassa forense per gli avvocati che esercitassero la professione con carattere di continuità ed escludeva la continuità in caso di percezione di redditi inferiori al minimo fissato periodicamente dal comitato dei delegati».

Inoltre, ha ritenuto in ogni caso prescritti i debiti, considerato che la richiesta di pagamento era pervenuta al contribuente in data 2 luglio 2015, per i contributi relativi al 2009, e in data 1 luglio 2016 per i contributi relativi al 2010.

Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Ric. 2021 n. 08365 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla

I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, L. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato circostanze di fatto incontestate: l'iscrizione del professionista all'albo degli avvocati, sintomatica di un abitualità nello svolgimento della professione; la titolarità in capo al professionista di partita Iva attiva, che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo».

Con il secondo motivo di ricorso l'Inps denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.

«violazione e/o falsa applicazione del DPCM del 12 maggio 2011; degli artt. 2935, 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26- 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Ric. 2021 n. 08365 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2010 senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 1 luglio 2016.

Con riguardo invece ai redditi prodotti nel 2009, l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 16986 del 2019).

Il primo motivo non può essere accolto per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. 14/10/2021, n. 28117, e Cass. 27 gennaio 2022, n. 2494, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

In particolare, come già osservato da Cass. n. 7231/2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a Ric. 2021 n. 08365 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.

In quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi — come invece assunto dall'Istituto ricorrente — che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», Ric. 2021 n. 08365 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -5- sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività ibero professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

In definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

Nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova — di cui era onerato l'I.N.P.S. — di abitualità dell'attività, ha accertato che l'attività svolta dallo. professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite (euro € 2070,59 per il 2009 e € 2374,24 per il 2010).

Tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni sviluppate in diritto.

Ric. 2021 n. 08365 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -6- Il rigetto di questo motivo di ricorso assorbe gli altri motivi in base al principio secondo il quale qualora la sentenza risulti sorretta da diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. 13 giugno 2018, n. 15399).

Alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in curo 2000,00 per compensi e euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, c 0.)33 rappresentato e difeso dall'avvocatotBANCHI LEONARb0; -controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 17/9/2020 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'Inps, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato gli avvisi di addebito relativi a contributi e sanzioni in relazione al reddito percepito per l'attività professionale svolta dall'avvocato negli anni 2009-2010. A fondamento della decisione la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie non vi fosse prova che «l'appellato, nei due anni in contestazione (2009 e 2010), abbia esercitato abitualmente l'attività di avvocato e, anzi, la circostanza deve escludersi dato che il regime allora vigente.., prevedeva come obbligatoria l'iscrizione alla cassa forense per gli avvocati che esercitassero la professione con carattere di continuità ed escludeva la continuità in caso di percezione di redditi inferiori al minimo fissato periodicamente dal comitato dei delegati». Inoltre, ha ritenuto in ogni caso prescritti i debiti, considerato che la richiesta di pagamento era pervenuta al contribuente in data 2 luglio 2015, per i contributi relativi al 2009, e in data 1 luglio 2016 per i contributi relativi al 2010. Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Ric. 2021 n. 08365 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, L. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato circostanze di fatto incontestate: l'iscrizione del professionista all'albo degli avvocati, sintomatica di un abitualità nello svolgimento della professione; la titolarità in capo al professionista di partita Iva attiva, che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo». Con il secondo motivo di ricorso l'Inps denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. «violazione e/o falsa applicazione del DPCM del 12 maggio 2011; degli artt. 2935, 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26- 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». Ric. 2021 n. 08365 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2010 senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 1 luglio 2016. Con riguardo invece ai redditi prodotti nel 2009, l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 16986 del 2019). Il primo motivo non può essere accolto per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. 14/10/2021, n. 28117, e Cass. 27 gennaio 2022, n. 2494, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In particolare, come già osservato da Cass. n. 7231/2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a Ric. 2021 n. 08365 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. In quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi — come invece assunto dall'Istituto ricorrente — che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», Ric. 2021 n. 08365 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività ibero professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. In definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo. Nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova — di cui era onerato l'I.N.P.S. — di abitualità dell'attività, ha accertato che l'attività svolta dallo. professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite (euro € 2070,59 per il 2009 e € 2374,24 per il 2010). Tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni sviluppate in diritto. Ric. 2021 n. 08365 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- Il rigetto di questo motivo di ricorso assorbe gli altri motivi in base al principio secondo il quale qualora la sentenza risulti sorretta da diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. 13 giugno 2018, n. 15399). Alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in curo 2000,00 per compensi e euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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