CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25396/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3740/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione dell'ad. 131-bis cod. pen. laddove il giudicante ha ritenuto che la sua condotta fosse connotata da abitualità, pur in presenza di un solo precedente, costituito da una sentenza di patteggia- mento con cui era stata applicata una sanzione sostitutiva, oltretutto per fatti commessi nell'anno 2010. Segnala il recente orientamento di questa Corte che corroborerebbe l'argo- mentazione difensiva, per cui in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abi- tuale, ai sensi dell'ad. 131-bis, co. 3, cod. pen. non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art.460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna. (Sez. 4, n. 11732 del 17/3/2021 Rv. 280705). Ciò in quanto è vero che tale pronuncia richiama il comma 5 dell'ad. 460 cod. proc. pen., che regola l'estinzione del reato accertato con de- creto penale di condanna, che si verifica se nel termine di cinque anni o di due anni, rispettivamente nel caso di un delitto o di una contravvenzione, l'imputato non commette un illecito della stessa indole; tale meccanismo comporta l'estin- zione di ogni effetto penale del provvedimento, ma il tenore letterale dell'ad 460, co. 5, cod. proc. pen. pressoché coincide con quello dell'ad 445 co. 2 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. In data 23.5.2022 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del U ricorrente, che ha insistito per l'acco- glimento del ricorso. 3. Non essendo il motivo sopra illustrato manifestamente infondato, il Colle- gio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Conseguentemente, va anche revocata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disposto trasmettersi gli atti al Prefetto di Foggia a cura dell'ufficio di provenienza. Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 29/5/2021 risulta infatti decorso per il delitto in imputazione il termine prescri- zionale massimo di cinque anni. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'ad. 129 cod. proc. pen.N. 3740/2022 R.G. 4. In particolare, la stringata risposta del provvedimento impugnato in punto di richiesta ex art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 1 "Quanto al secondo motivo con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. va rilevato che ostativo al ricono- scimento dell'invocato istituto è proprio il precedente specifico a carico dell'appel- lante che consente di escludere l'occasionalità della condotta"), in presenza di un unico precedente penale anche datato, non pare operare un buon governo del principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347 in un procedimento per il reato di evasione, in cui la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esi- stenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti). E' stato, peraltro, anche affermato che, in tema di non punibilità per partico- lare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del com- portamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, co. 3, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, co. 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 11732 del 17/3/2021, Rv. 280705). 5. La non manifesta infondatezza del motivi di cui sopra, dunque, ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si è dovuto prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescri- zione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Foggia a cura dell'ufficio di provenienza. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il (5nsigliere e