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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 32667/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21113/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 175/2023,depositata il 13/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 13 marzo 2023, n. 175, che ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza di primo grado.

La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Terni di accertare l'acquisto per usucapione di una quota di un immobile, domanda che è stata respinta dal Tribunale.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese in questa sede.

2. Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.

La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.

3. Con atto del 15 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il proprio interesse alla pronuncia, avendo le parti trovato un’intesa sulla materia del contendere, e ha rinunciato al ricorso.

L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese e non trova applicazione l’art. 380 bis ultimo comma cpc , non essendovi conformità tra proposta e decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21113/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 175/2023,depositata il 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 13 marzo 2023, n. 175, che ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Terni di accertare l'acquisto per usucapione di una quota di un immobile, domanda che è stata respinta dal Tribunale. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese in questa sede. 2. Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. 3. Con atto del 15 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il proprio interesse alla pronuncia, avendo le parti trovato un’intesa sulla materia del contendere, e ha rinunciato al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese e non trova applicazione l’art. 380 bis ultimo comma cpc , non essendovi conformità tra proposta e decisione. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale
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