Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12526/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A MARCO nella qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],RENATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PADOVAN2026 ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PINATO67 LORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] in persona del Liquidatore protempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già F.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 19397/2021tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026NICOLA CORBO;Data pubblicazione 04/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 509/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 1120/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diVenezia, accogliendo l’appello delle società, ha rigettato ledomande proposte dai lavoratori passati – nel novembre 1994,in conseguenza di subentro nella gestione del trasporto pubblicolocale – alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e BUSITALIA-[OSCURATO:PERSONA] srl (già F.S. [OSCURATO:PERSONA] srl) ritenendoinammissibile, per alcuni dipendenti, la domanda diriconoscimento del superiore V livello del [OSCURATO:PERSONA] di settore, inforza di intervenuto giudicato, e, comunque, infondata per glialtri lavoratori, e ritenendo, inoltre, infondate le domande dipagamento di scatti di anzianità, indennità di agente unicoautosnodato e di 8 minuti per corsa.2.

La Corte ha, dapprima, rilevato che tutti i lavoratori attualiricorrenti per cassazione (con esclusione di Pertile e di Brandi,quale vedova Boesso) avevano proposto medesima domanda inprecedente contenzioso (definito, con sentenza di rigetto, daCass. n. 1574/2006); con riguardo ai restanti lavoratori econsiderate le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio che si riferivano esclusivamente allo svolgimento di“plurimansioni” (senza precisare le date in cui ogni autista erastato adibito a mansioni di guida effettiva), non potevanoritenersi integrati i requisiti previsti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, per ilriconoscimento del V livello, richiedeva il disimpegno a rotazioneNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026(e non in via cumulativa) delle mansioni di conducenNtuem eero ddi rai ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026bigliettaio (disposizione negoziale già interpretata da Cass. nn.30663/2019, 1576/2006, 1302/2006); in ordine agli scatti dianzianità, la Corte territoriale ha rilevato il rispetto dell’art. 2112c.c., in quanto – come già statuito in altri precedenti - conaccordo aziendale stipulato alla data del passaggio dei lavoratorialla nuova società (accordo del 2.11.1994), l’anzianitàpregressa era stata riconosciuta attraverso l’emolumento“indennità di professionalità” e non vi erano allegazioni nelsenso che il computo fosse stato errato ovvero chel’assorbimento operato con i successivi aumenti periodici (peranzianità presso la nuova società) avesse pregiudicato i dirittiretributivi dei lavoratori, con conseguente infondatezza delladedotta violazione dell’art. 2112 c.c. finalizzata – anche alla lucedella normativa europea – a garantire il mantenimento deltrattamento economico già raggiunto e i diritti acquisiti.

Infine,con riguardo alle indennità pretese dai lavoratori (di agenteunico autosnodato e di 8 minuti per corsa), mancavanoallegazioni circa l’effettiva guida di tali mezzi di trasporto népoteva fondamente ritenersi (anche alla luce della consolidatagiurisprudenza di legittimità) che le disposizioni del contrattocollettivo fossero state incorporate nei contratti individuali, conla conseguenza che i lavoratori non potevano pretendere dimantenere come definitivamente acquisito al loro patrimonioun diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.3.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso ilavoratori indicati in epigrafe con tre motivi.

Resistono le societàcon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge art. 360 n. 5 c.p.c. in merito all’esame di elementiessenziali della causa e travisamento dei fatti”, dovendo, laCorte territoriale, limitarsi ad accertare la continuità delrapporto di lavoro, ai fini di garantire i diritti sanciti dall’art 2112c.c., senza necessità di provare le mansioni svolte dai lavoratori.2.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2941,n. 3, e 2043 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)avendo la Corte territoriale dichiarato l’intervenuta prescrizionedei diritti retributivi dei lavoratori trascurando l’attuazione, daparte delle società, di un unico disegno illecito improntato allalegge n. 223/1991 anziché all’art. 2112 c.c., come dimostratodalla dichiarazione del direttore della sede INPS di Padova.3.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.2112 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)dovendo, il datore di lavoro, applicare ai lavoratori lo stessocontratto, sia di primo che di secondo livello.4.

Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata havalutato (a differenza di quanto rilevano i ricorrenti), altresì, laposizione di [OSCURATO:PERSONA] (vedova Boesso), come emerge (siadalla motivazione che dal dispositivo) dalla distinzione tra ilavoratori che hanno rinunziato agli atti (punto 8 dellamotivazione, tra i quali non è indicata la Brandi), tra coloro neiconfronti dei quali è stato dedotto l’intervenuto giudicato (punto12, tra i quali non è indicata la Brandi) e i “restanti lavoratori”(tra i quali va, senz’altro, inclusa la Brandi, che è stataregolarmente elencata, nell’epigrafe del provvedimento, tra gli“appellati e appellanti incidentali”).

Va, inoltre, declinata larichiesta di fissazione di pubblica udienza, non rinvenendosi irequisiti richiesti dall’art. 375 c.p.c. (anche in considerazioneNumero registro generale 19397/2021della pregressa valutazione, da parte di questa Corte, delle Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026medesime questioni; cfr. da ultimo, Cass. n. 20252/2020, Cass.Data pubblicazione 04/05/2026n. 30663/2019).5.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente inquanto tra loro connessi, sono inammissibili.6.

Le censure formulate come violazione o come travisamentodei fatti mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti (quanto allacondotta illecita dei datori di lavoro) e del compendio probatoriooperata dal giudice di merito non consentita in sede dilegittimità.

Inoltre, le censure sono carenti di specificità inquanto il dissenso che le parti intendono marcare nei riguardidella decisione impugnata è formulato in termini generici, senzaspecifico riferimento alla sentenza della Corte territoriale, e tale,quindi, da non integrare una critica precisa e puntuale e,dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indottol'adozione.7.

Con specifico riferimento al primo motivo, la valutazione dellacorrettezza della motivazione rientra nel paradigmaimpugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (comesostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del2014: tale profilo non è stato denunciato dai ricorrenti.

Inoltre,il medesimo n. 5, c.p.c., (come riformulato nel 2012) introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale oNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentNeumnezroa d i ora ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo adeterminare un esito diverso della controversia” (Cass.n.23238/2017); la decisività del “fatto” omesso assume, nelvizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanzaassoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fattoin questione e la differente decisione (non solo eventuale macerta): tale condizione non è stata allegata dai ricorrenti,onerati di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta mala sua assoluta idoneità a modificare l’esito del giudizio.8.

Il secondo motivo di ricorso censura l’accoglimentodell’eccezione di prescrizione dei crediti, sollevata dalle società,statuizione che – peraltro – non risulta in alcun modo presentenella sentenza impugnata.9.

Il terzo motivo, per quel che è dato comprendere, deduce,del tutto genericamente (nonché trascurando le argomentazionispese, sul punto, dalla sentenza impugnata), la violazionedell’art. 2112 c.c. : deve rimarcarsi che in tema di ricorso perCassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e quindi implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa.9.1.

Nella specie è evidente che i ricorrenti lamentano la erroneaapplicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (ungenerico “diritto di tutti i lavoratori allo stesso trattamentogiuridico ed economico”), e dunque, in realtà, non denunciaun'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dallanorma di legge bensì un vizio-motivo, da valutare – come dettoNumero registro generale 19397/2021- alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscriveData pubblicazione 04/05/2026all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul puntoCass.

Sez.

U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimocostituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione(Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).10.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e lespese di lite seguono il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 c.p.c.11.

Vanno respinte le domande proposte sia dai ricorrenti chedalle controricorrenti ex art. 96 c.p.c., perché ai fini dellaresponsabilità aggravata «il ricorso per cassazione puòconsiderarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneoin diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza dellaprestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza,imperizia o negligenza accentuatamente anormali» (Cass. n.27646/2018), requisito che non ricorre nel caso di specie.12.

La Corte dispone, peraltro, la cancellazione di tutte le frasioffensive contenute nel ricorso per cassazione, come specificatenel dispositivo, in quanto chiaramente dettate da un passionalee incomposto intento dispregiativo della difesa dei ricorrenti, inviolazione del dovere di lealtà e correttezza nel processo chel’art. 89 c.p.c. impone alle parti.13.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricNoumrerreo ndi trai ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 9.100,00 per compensi professionali, oltread euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Dispone la cancellazione delle seguenti frasi offensive contenutenel ricorso per cassazione: pag. 4, ultimo capoverso, dalleparole “Per sorreggere” fino al punto; pag. 5, secondocapoverso, dalla parola “Con” alle parole “veniva inoltreinviata”; pag. 6, ultimo capoverso, dalle parole “Il volersostenere” alle parole “i Giudicanti”; pag. 8, penultimocapoverso, dalle parole “Gli appellanti,” alle parole “ilavoratori.”; pag. 9, sesto capoverso, dalle parole “Come giàrilevato in premessa,” alle parole “l’art. 2112 cod.civ.” nonchéultimo capoverso, dalle parole “Risulta, pertanto, ictu oculi” alleparole “[OSCURATO:SOCIETA]”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A MARCO nella qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],RENATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PADOVAN2026 ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PINATO67 LORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] in persona del Liquidatore protempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già F.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 19397/2021tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026NICOLA CORBO;Data pubblicazione 04/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 509/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 1120/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diVenezia, accogliendo l’appello delle società, ha rigettato ledomande proposte dai lavoratori passati – nel novembre 1994,in conseguenza di subentro nella gestione del trasporto pubblicolocale – alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e BUSITALIA-[OSCURATO:PERSONA] srl (già F.S. [OSCURATO:PERSONA] srl) ritenendoinammissibile, per alcuni dipendenti, la domanda diriconoscimento del superiore V livello del [OSCURATO:PERSONA] di settore, inforza di intervenuto giudicato, e, comunque, infondata per glialtri lavoratori, e ritenendo, inoltre, infondate le domande dipagamento di scatti di anzianità, indennità di agente unicoautosnodato e di 8 minuti per corsa.2. La Corte ha, dapprima, rilevato che tutti i lavoratori attualiricorrenti per cassazione (con esclusione di Pertile e di Brandi,quale vedova Boesso) avevano proposto medesima domanda inprecedente contenzioso (definito, con sentenza di rigetto, daCass. n. 1574/2006); con riguardo ai restanti lavoratori econsiderate le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio che si riferivano esclusivamente allo svolgimento di“plurimansioni” (senza precisare le date in cui ogni autista erastato adibito a mansioni di guida effettiva), non potevanoritenersi integrati i requisiti previsti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, per ilriconoscimento del V livello, richiedeva il disimpegno a rotazioneNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026(e non in via cumulativa) delle mansioni di conducenNtuem eero ddi rai ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026bigliettaio (disposizione negoziale già interpretata da Cass. nn.30663/2019, 1576/2006, 1302/2006); in ordine agli scatti dianzianità, la Corte territoriale ha rilevato il rispetto dell’art. 2112c.c., in quanto – come già statuito in altri precedenti - conaccordo aziendale stipulato alla data del passaggio dei lavoratorialla nuova società (accordo del 2.11.1994), l’anzianitàpregressa era stata riconosciuta attraverso l’emolumento“indennità di professionalità” e non vi erano allegazioni nelsenso che il computo fosse stato errato ovvero chel’assorbimento operato con i successivi aumenti periodici (peranzianità presso la nuova società) avesse pregiudicato i dirittiretributivi dei lavoratori, con conseguente infondatezza delladedotta violazione dell’art. 2112 c.c. finalizzata – anche alla lucedella normativa europea – a garantire il mantenimento deltrattamento economico già raggiunto e i diritti acquisiti. Infine,con riguardo alle indennità pretese dai lavoratori (di agenteunico autosnodato e di 8 minuti per corsa), mancavanoallegazioni circa l’effettiva guida di tali mezzi di trasporto népoteva fondamente ritenersi (anche alla luce della consolidatagiurisprudenza di legittimità) che le disposizioni del contrattocollettivo fossero state incorporate nei contratti individuali, conla conseguenza che i lavoratori non potevano pretendere dimantenere come definitivamente acquisito al loro patrimonioun diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.3. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso ilavoratori indicati in epigrafe con tre motivi. Resistono le societàcon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge art. 360 n. 5 c.p.c. in merito all’esame di elementiessenziali della causa e travisamento dei fatti”, dovendo, laCorte territoriale, limitarsi ad accertare la continuità delrapporto di lavoro, ai fini di garantire i diritti sanciti dall’art 2112c.c., senza necessità di provare le mansioni svolte dai lavoratori.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2941,n. 3, e 2043 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)avendo la Corte territoriale dichiarato l’intervenuta prescrizionedei diritti retributivi dei lavoratori trascurando l’attuazione, daparte delle società, di un unico disegno illecito improntato allalegge n. 223/1991 anziché all’art. 2112 c.c., come dimostratodalla dichiarazione del direttore della sede INPS di Padova.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.2112 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)dovendo, il datore di lavoro, applicare ai lavoratori lo stessocontratto, sia di primo che di secondo livello.4. Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata havalutato (a differenza di quanto rilevano i ricorrenti), altresì, laposizione di [OSCURATO:PERSONA] (vedova Boesso), come emerge (siadalla motivazione che dal dispositivo) dalla distinzione tra ilavoratori che hanno rinunziato agli atti (punto 8 dellamotivazione, tra i quali non è indicata la Brandi), tra coloro neiconfronti dei quali è stato dedotto l’intervenuto giudicato (punto12, tra i quali non è indicata la Brandi) e i “restanti lavoratori”(tra i quali va, senz’altro, inclusa la Brandi, che è stataregolarmente elencata, nell’epigrafe del provvedimento, tra gli“appellati e appellanti incidentali”). Va, inoltre, declinata larichiesta di fissazione di pubblica udienza, non rinvenendosi irequisiti richiesti dall’art. 375 c.p.c. (anche in considerazioneNumero registro generale 19397/2021della pregressa valutazione, da parte di questa Corte, delle Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026medesime questioni; cfr. da ultimo, Cass. n. 20252/2020, Cass.Data pubblicazione 04/05/2026n. 30663/2019).5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente inquanto tra loro connessi, sono inammissibili.6. Le censure formulate come violazione o come travisamentodei fatti mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti (quanto allacondotta illecita dei datori di lavoro) e del compendio probatoriooperata dal giudice di merito non consentita in sede dilegittimità. Inoltre, le censure sono carenti di specificità inquanto il dissenso che le parti intendono marcare nei riguardidella decisione impugnata è formulato in termini generici, senzaspecifico riferimento alla sentenza della Corte territoriale, e tale,quindi, da non integrare una critica precisa e puntuale e,dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indottol'adozione.7. Con specifico riferimento al primo motivo, la valutazione dellacorrettezza della motivazione rientra nel paradigmaimpugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (comesostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del2014: tale profilo non è stato denunciato dai ricorrenti. Inoltre,il medesimo n. 5, c.p.c., (come riformulato nel 2012) introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale oNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentNeumnezroa d i ora ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo adeterminare un esito diverso della controversia” (Cass.n.23238/2017); la decisività del “fatto” omesso assume, nelvizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanzaassoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fattoin questione e la differente decisione (non solo eventuale macerta): tale condizione non è stata allegata dai ricorrenti,onerati di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta mala sua assoluta idoneità a modificare l’esito del giudizio.8. Il secondo motivo di ricorso censura l’accoglimentodell’eccezione di prescrizione dei crediti, sollevata dalle società,statuizione che – peraltro – non risulta in alcun modo presentenella sentenza impugnata.9. Il terzo motivo, per quel che è dato comprendere, deduce,del tutto genericamente (nonché trascurando le argomentazionispese, sul punto, dalla sentenza impugnata), la violazionedell’art. 2112 c.c. : deve rimarcarsi che in tema di ricorso perCassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e quindi implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa.9.1. Nella specie è evidente che i ricorrenti lamentano la erroneaapplicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (ungenerico “diritto di tutti i lavoratori allo stesso trattamentogiuridico ed economico”), e dunque, in realtà, non denunciaun'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dallanorma di legge bensì un vizio-motivo, da valutare – come dettoNumero registro generale 19397/2021- alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscriveData pubblicazione 04/05/2026all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul puntoCass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimocostituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione(Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e lespese di lite seguono il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 c.p.c.11. Vanno respinte le domande proposte sia dai ricorrenti chedalle controricorrenti ex art. 96 c.p.c., perché ai fini dellaresponsabilità aggravata «il ricorso per cassazione puòconsiderarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneoin diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza dellaprestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza,imperizia o negligenza accentuatamente anormali» (Cass. n.27646/2018), requisito che non ricorre nel caso di specie.12. La Corte dispone, peraltro, la cancellazione di tutte le frasioffensive contenute nel ricorso per cassazione, come specificatenel dispositivo, in quanto chiaramente dettate da un passionalee incomposto intento dispregiativo della difesa dei ricorrenti, inviolazione del dovere di lealtà e correttezza nel processo chel’art. 89 c.p.c. impone alle parti.13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricNoumrerreo ndi trai ccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 9.100,00 per compensi professionali, oltread euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Dispone la cancellazione delle seguenti frasi offensive contenutenel ricorso per cassazione: pag. 4, ultimo capoverso, dalleparole “Per sorreggere” fino al punto; pag. 5, secondocapoverso, dalla parola “Con” alle parole “veniva inoltreinviata”; pag. 6, ultimo capoverso, dalle parole “Il volersostenere” alle parole “i Giudicanti”; pag. 8, penultimocapoverso, dalle parole “Gli appellanti,” alle parole “ilavoratori.”; pag. 9, sesto capoverso, dalle parole “Come giàrilevato in premessa,” alle parole “l’art. 2112 cod.civ.” nonchéultimo capoverso, dalle parole “Risulta, pertanto, ictu oculi” alleparole “[OSCURATO:SOCIETA]”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 19397/2021Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 12526/2026Data pubblicazione 04/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris