CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31329-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1761/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31329/2020 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 6222/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore nel rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della società dal 27 giugno 2014 al 30 settembre 2015; 2. essa rendeva la pronuncia suindicata ritenendo nulla la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (autorizzata con ordinanza del 9 novembre 2017 dal Tribunale in rinnovazione dopo la prima, malamente eseguita in data 8 giugno 2016, a mezzo del servizio postale, avendo l’ufficiale postale limitato la propria attività all’immissione del piego nella cassetta senza compierne altra, se non quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento) nuovamente a mezzo del servizio postale il 5 gennaio 2018 presso il domicilio dell’amministratrice della società convenuta (madre del ricorrente), coincidente con quello del medesimo (in Montalto di Castro, via [OSCURATO:PERSONA] 32), in violazione dell’art. 145 c.p.c. (come riformato dall’art. 2 l. 263/2005), che ne prescrive la notificazione, in via alternativa a quella presso la sede legale della società, direttamente al suo legale rappresentante, purché ne siano indicati nell’atto qualità, residenza, domicilio o dimora: dati, nel caso di specie, omessi; Ric. 2020 n. 31329 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31329/2020 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 6222/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 3. con atto notificato il 12 dicembre 2020 il lavoratore ricorreva con quattro motivi, cui la società resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 145, terzo comma c.p.c., per omessa valutazione della ritualità e correttezza della rinnovazione della notificazione, presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalità e residenza nella relata (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’art. 145 c.p.c.; non riguarda invece l’ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 o 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l’ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’ente sia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza (Cass. 15 settembre 2014, n. 19387; Cass. 7 settembre 2021, n. 24061); Ric. 2020 n. 31329 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31329/2020 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 6222/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 3.1. le risultanze processuali attestano che, dopo una prima notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 145, primo comma c.p.c., presso la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in Montalto di Castro, via della Marina 3) a mezzo del servizio postale in data 8 giugno 2016, malamente eseguita (essendosi l’ufficiale postale limitato ad immettere il piego nella cassetta senza compiere attività ulteriore rispetto a quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento), con ordinanza del 9 novembre 2017, il Tribunale ne aveva autorizzato la rinnovazione, nuovamente affidata (ma questa volta a norma dell’art. 145, terzo comma c.p.c.) al servizio postale il 2 gennaio 2018 con indicazione nella relata della destinataria “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in P(ersona).D(el).L(egale).R(appresentante). P(ro).T(empore). M. Romina, c/o l’amm.re [OSCURATO:PERSONA] residente in 01014 Montalto di Castro (VT) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32” e parimenti nell’avviso di ricevimento, regolarmente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 2018; 3.2. la rinnovazione della notificazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata e dell’avviso di ricevimento dell’atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all’ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 145, terzo comma c.p.c. e il suo ricevimento dalla legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (in una con [OSCURATO:PERSONA], in quanto socie entrambe illimitatamente responsabili di [OSCURATO:SOCIETA].) ne assicura la regolare esecuzione; 3.3. il motivo scrutinato deve per tali ragioni essere accolto, con evidente assorbimento degli altri, relativi a: violazione dell’art. 156, secondo comma c.p.c., per la sanatoria dell’eventuale nullità della notificazione, avendo essa raggiunto il suo scopo (secondo); omesso esame di un fatto storico, quale l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto il Ric. 2020 n. 31329 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31329/2020 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 6222/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 ricorso, seppure irritualmente da [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio e così sanandone ogni vizio di nullità della notificazione (terzo); motivazione manifestamente contraddittoria e incomprensibile, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado a causa di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, nonostante la formale costituzione della società convenuta, difesasi pure nel merito (quarto motivo); 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale dell’1 febbraio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 31329 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C