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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10213/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20968/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] I.I.E. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 258/3/16, depositata il 24 febbraio 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 512/02/12 attesa la nullità della notifica in quanto effettuata in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il giudice di merito muove dalla sussistenza in capo all’appellante dell’onere di documentare la tempestività del gravame, attraverso l’allegazione della prova della notifica del ricorso in appello ed evidenzia come, nella specie, tale onere non sia stato soddisfatto atteso che “nel fascicolo messo a disposizione della commissione non è dato rinvenire alcuna prova della ricevuta di spedizione dell’appello per raccomandata a mezzo del servizio postale ma solo copia dell’avviso di ricevimento”.

Il giudice di seconde cure prosegue evidenziando, e richiamando Cass. n. 20786/2014, che “tale omissione non può ritenersi sanata dall’avvenuto deposito della copia del ricorso in appello unitamente alla copia della ricevuta dell’avviso di ricevimento della raccomandata –sulla quale, tra l’altro, non si rileva alcuna data di spedizione - non essendovi equipollenza tra la ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento”.

Avverso tale decisione l’Ufficio propone ricorso affidato ad un motivo, la società contribuente è rimasta intimata.

Il PG dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate con un unico articolato motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,la violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992.

In particolare, l’Agenzia ritiene che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso sia processualmente ininfluente ove sia stato prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plicoove da questo risultasse la tempestiva ricezione dell’atto di appello da parte del contribuente. 2.Il ricorso è fondato.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 13452 del 2017) “nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata da agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (da ultimo v. anche Cass.n. 24726 del 2022).

In applicazione dell’anzidetto principio , pertanto, il giudice è tenuta a verificare il rispetto dei termini di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell’ammissibilità dell’appello.

Nella specie, per contro, il giudice di merito si è limitato a richiamare alcuni precedenti di questa Corte – anteriori a lle citate Sezioni Unite - senza tuttavia vagliare la documentazione prodotta dall’Agenzia al fine di verificare se, nella specie, l’appello, come dedotto dall’Ufficio,fosse tempestivo in linea con il richiamato arresto delle Sezioni Unite.

Da tale documentazione, prodotta dall’Agenzia, infatti, emergeva come l’avviso di ricevimento della raccomandata, recasse quale data di ricezione il 27 maggio 2013, data di scadenza del termine perentorio ex art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327, comma 1, c.p.c., s icché , come evidenziato anche dal P.G. , nella specie la produzione della ricevuta di spedizione era ininfluente, posto che tale spedizione, ossia la proposizione dell’appello, non può che precedere il ricevimento della raccomandata ed essere, pertanto, tempestiva. 3.Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia , anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20968/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] I.I.E. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 258/3/16, depositata il 24 febbraio 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 512/02/12 attesa la nullità della notifica in quanto effettuata in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di merito muove dalla sussistenza in capo all’appellante dell’onere di documentare la tempestività del gravame, attraverso l’allegazione della prova della notifica del ricorso in appello ed evidenzia come, nella specie, tale onere non sia stato soddisfatto atteso che “nel fascicolo messo a disposizione della commissione non è dato rinvenire alcuna prova della ricevuta di spedizione dell’appello per raccomandata a mezzo del servizio postale ma solo copia dell’avviso di ricevimento”. Il giudice di seconde cure prosegue evidenziando, e richiamando Cass. n. 20786/2014, che “tale omissione non può ritenersi sanata dall’avvenuto deposito della copia del ricorso in appello unitamente alla copia della ricevuta dell’avviso di ricevimento della raccomandata –sulla quale, tra l’altro, non si rileva alcuna data di spedizione - non essendovi equipollenza tra la ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento”. Avverso tale decisione l’Ufficio propone ricorso affidato ad un motivo, la società contribuente è rimasta intimata. Il PG dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate con un unico articolato motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,la violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992. In particolare, l’Agenzia ritiene che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso sia processualmente ininfluente ove sia stato prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plicoove da questo risultasse la tempestiva ricezione dell’atto di appello da parte del contribuente. 2.Il ricorso è fondato. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 13452 del 2017) “nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata da agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (da ultimo v. anche Cass.n. 24726 del 2022). In applicazione dell’anzidetto principio , pertanto, il giudice è tenuta a verificare il rispetto dei termini di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell’ammissibilità dell’appello. Nella specie, per contro, il giudice di merito si è limitato a richiamare alcuni precedenti di questa Corte – anteriori a lle citate Sezioni Unite - senza tuttavia vagliare la documentazione prodotta dall’Agenzia al fine di verificare se, nella specie, l’appello, come dedotto dall’Ufficio,fosse tempestivo in linea con il richiamato arresto delle Sezioni Unite. Da tale documentazione, prodotta dall’Agenzia, infatti, emergeva come l’avviso di ricevimento della raccomandata, recasse quale data di ricezione il 27 maggio 2013, data di scadenza del termine perentorio ex art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327, comma 1, c.p.c., s icché , come evidenziato anche dal P.G. , nella specie la produzione della ricevuta di spedizione era ininfluente, posto che tale spedizione, ossia la proposizione dell’appello, non può che precedere il ricevimento della raccomandata ed essere, pertanto, tempestiva. 3.Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia , anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di s
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