CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Roma che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate condannando l'imputato alla pena di giustizia, applicate le aggravanti e la recidiva contestata (specifica, reiterata ed infraquinquennale). La sentenza d'appello, respinti i motivi in punto di affermazione di responsabilità, riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche e, operato il giudizio di bilanciamento, giungeva a ritenerle equivalenti alle contestate aggravanti, recidiva inclusa, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio. 2. Con il ricorso in Cassazione viene formulato un unico motivo incentrato sulla denuncia della violazione del divieto di reformatio in peius. Si sostiene che, in assenza di appello del pubblico ministero, la pena base sia stata indebitamente aumentata posto che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale previsto dalla norma all'epoca del fatto (quattro anni di reclusione) procedendo poi all'aumento (di 2/3) per la recidiva contestata. Pertanto, si conclude, i giudici di appello sono incorsi in errore considerando la pena base per il reato di rapina in anni 5 di reclusione facendo riferimento alla pena prevista dall'art. 628 c.p. nella misura determinata dalla legge 36/2019 sebbene all'epoca del commesso reato (luglio del 2018) la pena minima prevista fosse quella di anni quattro di reclusione. 3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.[OSCURATO:PERSONA], che il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno inviato una memoria chiedendo, rispettivamente, l'inammissibilità del ricorso ed il suo accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata, seppure per ragioni parzialmente differenti da quelle prospettate nel ricorso. Infatti, seppure correttamente impostato nella prospettiva della violazione del divieto di reformatio in peius, il motivo di ricorso si fonda sulla premessa doppiamente errata che (i) "I Giudici d'appello, probabilmente, sono incorsi in errore considerando la pena base per il reato di rapina in anni cinque di reclusione" e che (li) il Giudice di primo grado avesse indicato "quale pena base per il reato di rapina anni quattro di reclusione, il minimo edittale previsto dalla norma all'epoca del fatto, aumentata per effetto della contestata recidiva.., ad anni sei e mesi otto di reclusione (aumento di 2/3)" (pg.2 del ricorso). Per contro, il giudice di primo grado, ritenendo applicabile sia l'aggravante propria del reato di rapina che la recidiva contestata, aveva correttamente ritenuto di applicare la pena prevista per l'aggravante più grave (quella ex art.628 comma 3 c.p., che comporta il raddoppio della pena edittale massima rispetto al reato di rapina non aggravato, piuttosto che la recidiva contestata -art.99 comma4 c.p.- che comporta l'aumento di due terzi della pena), aumentandola poi di un terzo per la recidiva, in applicazione del disposto dell'art.63, quarto comma, c.p.. Pertanto, alla pena minima edittale vigente all'epoca del fatto per la rapina aggravata, 5 anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria), aveva aggiunto l'aumento per la recidiva giungendo alla pena di sei anni e 8 mesi di reclusione (5 anni = 60 mesi; più 1/3 di 60 mesi ex art.63.4 e 99.4 c.p. = 20 mesi = 1 anno e 8 mesi; pena finale per la rapina aggravata con recidiva = 6 anni e 8 mesi di reclusione). La Corte d'appello, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha eliso ogni aumento per la circostanza aggravante contestata e per la recidiva, ed ha ritenuto di determinare la pena base in 5 anni di reclusione, procedendo poi ad aggiungere, per effetto della continuazione, gli aumento per i reati satellite. 2. Alla luce di quanto precede, la Corte d'appello non ha commesso l'errore indicato dal difensore poiché non vi era alcun obbligo di applicare il minimo edittale per il reato di rapina semplice vigente all'epoca del fatto (quattro anni di reclusione). Infatti, non vi è alcuna regola che imponga in appello, a fronte della revisione dei criteri per la determinazione della pena, l'applicazione del minimo edittale che era stato determinato dal primo giudice; né ha avuto luogo il superamento della misura della pena base irrogata in primo grado (sempre 5 anni di reclusione). Ciò non di meno, la Corte d'appello, 'allontanandosi' dal minimo edittale (che a seguito della applicazione in secondo grado delle circostanze attenuanti generiche era divenuto quello, vigente all'epoca del fatto, di quattro anni di reclusione) ha omesso di fornire una adeguata motivazione della propria scelta che, come per ogni punto della decisione, richiede specifica, per quanto sintetica, motivazione. Costituisce infatti principio consolidato quello per cui "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01). Per contro, la motivazione, pur 'sterilizzando' di fatto l'impatto delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla pena edittale, ha completamente omesso di spiegare le ragioni della scelta, incorrendo pertanto nel segnalato vizio motivazionale e, di riflesso, nella denunciata violazione del principio del divieto di reformatio in peius. 3. Da quanto considerato deriva la necessità di accogliere il ricorso con conseguente annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma cui il processo va rinviato per assegnazione ad altra Sezione che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio s