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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 01239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdz3t-9-a4k4s0-alle--Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2022, che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; vuoi perché, comunque, genericamente articolato, in quanto non accompagnato dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdz3t-9-a4k4s0-alle--Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2022, che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; vuoi perché, comunque, genericamente articolato, in quanto non accompagnato dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris