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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 13423/2026

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fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiBirritteri, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 14 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna hadichiarato inammissibile per genericità l’atto di appello proposto nell’interesse di SamueleMauceri avverso la sentenza n. 1960/25 emessa in data 23 maggio 2025 dal Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione di un’autovettura).2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 581, comma 1-bis e 591 cod. proc. pen.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’atto di appello non era generico inquanto in esso erano presenti quattro distinti motivi ciascuno dei quali individuavachiaramente:a) i punti specifici della sentenza di primo grado oggetto di censura;b) le ragioni giuridiche del dissenso;c) gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze;d) le richieste formulate dal giudice del gravame.In particolare, il primo motivo contestava specificamente l'affermazione diresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di ricettazione evidenziando la circostanzache il documento falsificato, utilizzato per prendere a noleggio il mezzo, riportava lafotografia di tale [OSCURATO:PERSONA] e non del Mauceri, il che costituiva elemento probatoriodecisivo per escludere la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all'origine delittuosa delveicolo.Il secondo motivo proponeva, poi, una specifica riqualificazione giuridica del fattoargomentando i presupposti della truffa in alternativa alla ricettazione.Il terzo ed il quarto motivo riguardavano, infine, la negata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio con specificheargomentazioni relative al ruolo marginale dell'imputato e all'assenza di comportamentielusivi.2.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimentoal rapporto tra specificità dei motivi e concisione della sentenza di primo grado.Ricorda al riguardo la difesa del ricorrente che nella giurisprudenza di legittimità èconsolidato il principio secondo il quale l’onere di specificità del motivo di impugnazione èdirettamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato ed evidenzia che la motivazione della sentenza del Tribunale diBologna presentava una motivazione estremamente concisa.

Essa, infatti, si limitava a unadescrizione sommaria dei fatti senza approfondire gli aspetti probatori controversi, nonconteneva l’analisi dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, esprimendoaffermazioni apodittiche, non si confrontava con le argomentazioni difensive e si limitava aformule di stile con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.2.3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata non risulta avereanaliticamente motivato sulla genericità dei singoli motivi di appello e comunque sarebbeerrata in ordine alla valutazione del requisito della specificità dei motivi di gravame.2.4.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazionedel principio del contraddittorio.2.5.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. per erronea applicazione del principio di specificitàin quanto l’atto di appello conteneva l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dal menzionatoart. 581 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre dare atto che la Corte di appello, dopo avere richiamato i principigiurisprudenziali in materia di genericità dell’atto di impugnazione, ha evidenziato che laparte ricorrente:- non pone in discussione quanto evidenziato nella sentenza impugnata noncontestando che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione rispetto al possesso delveicolo provento del reato di truffa;- non indica alcun elemento presente in atti da cui desumere il concorsodell'imputato nella consumazione del reato di truffa;- insta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza nulla direriguardo agli elementi valorizzati dal Tribunale per negarle e non spiega perché lecircostanze addotte a sostegno della richiesta possano assumere un qualunque rilievo,essendo riferibili alla commissione del delitto di truffa commesso in Germania;- chiede la riduzione della pena ma non considera che la pena detentiva inflitta è parial minimo edittale e la pena pecuniaria è ben al di sotto del medio edittale.3.

Osserva il Collegio che l’atto di appello, del quale la Corte ha preso visionetrattandosi della necessità di risolvere una questione processuale, non può ritenersi a talpunto generico da portare ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi delcombinato disposto degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen.La difesa aveva comunque adeguatamente prospettato alla Corte di appelloelementinecessari di valutazione sia con riguardo all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, siacon riguardo alla richiesta di riqualificazione giuridica della condotta, sia, infine, con riguardoagli elementi che avrebbero potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, elementi sotto alcuniprofili non considerati dal Tribunale e che, di conseguenza, avrebbero potuto e dovutoessere valutati dalla Corte territoriale.Al riguardo è necessario ricordare che «Il giudice d'appello può dichiararel'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca",ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa aquella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non sianocorrelati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenutiinidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale» (Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01) e, ancora, che «In tema di impugnazioni, non può essereritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un puntonon sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd.

"specificità estrinseca" consistenella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamentodella decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, P.G. c/Poletti, Rv. 288948-05).4.

Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per ilgiudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altrasezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiBirritteri, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna hadichiarato inammissibile per genericità l’atto di appello proposto nell’interesse di SamueleMauceri avverso la sentenza n. 1960/25 emessa in data 23 maggio 2025 dal Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione di un’autovettura).2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 581, comma 1-bis e 591 cod. proc. pen.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’atto di appello non era generico inquanto in esso erano presenti quattro distinti motivi ciascuno dei quali individuavachiaramente:a) i punti specifici della sentenza di primo grado oggetto di censura;b) le ragioni giuridiche del dissenso;c) gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze;d) le richieste formulate dal giudice del gravame.In particolare, il primo motivo contestava specificamente l'affermazione diresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di ricettazione evidenziando la circostanzache il documento falsificato, utilizzato per prendere a noleggio il mezzo, riportava lafotografia di tale [OSCURATO:PERSONA] e non del Mauceri, il che costituiva elemento probatoriodecisivo per escludere la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all'origine delittuosa delveicolo.Il secondo motivo proponeva, poi, una specifica riqualificazione giuridica del fattoargomentando i presupposti della truffa in alternativa alla ricettazione.Il terzo ed il quarto motivo riguardavano, infine, la negata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio con specificheargomentazioni relative al ruolo marginale dell'imputato e all'assenza di comportamentielusivi.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimentoal rapporto tra specificità dei motivi e concisione della sentenza di primo grado.Ricorda al riguardo la difesa del ricorrente che nella giurisprudenza di legittimità èconsolidato il principio secondo il quale l’onere di specificità del motivo di impugnazione èdirettamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato ed evidenzia che la motivazione della sentenza del Tribunale diBologna presentava una motivazione estremamente concisa. Essa, infatti, si limitava a unadescrizione sommaria dei fatti senza approfondire gli aspetti probatori controversi, nonconteneva l’analisi dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, esprimendoaffermazioni apodittiche, non si confrontava con le argomentazioni difensive e si limitava aformule di stile con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata non risulta avereanaliticamente motivato sulla genericità dei singoli motivi di appello e comunque sarebbeerrata in ordine alla valutazione del requisito della specificità dei motivi di gravame.2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazionedel principio del contraddittorio.2.5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. per erronea applicazione del principio di specificitàin quanto l’atto di appello conteneva l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dal menzionatoart. 581 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre dare atto che la Corte di appello, dopo avere richiamato i principigiurisprudenziali in materia di genericità dell’atto di impugnazione, ha evidenziato che laparte ricorrente:- non pone in discussione quanto evidenziato nella sentenza impugnata noncontestando che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione rispetto al possesso delveicolo provento del reato di truffa;- non indica alcun elemento presente in atti da cui desumere il concorsodell'imputato nella consumazione del reato di truffa;- insta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza nulla direriguardo agli elementi valorizzati dal Tribunale per negarle e non spiega perché lecircostanze addotte a sostegno della richiesta possano assumere un qualunque rilievo,essendo riferibili alla commissione del delitto di truffa commesso in Germania;- chiede la riduzione della pena ma non considera che la pena detentiva inflitta è parial minimo edittale e la pena pecuniaria è ben al di sotto del medio edittale.3. Osserva il Collegio che l’atto di appello, del quale la Corte ha preso visionetrattandosi della necessità di risolvere una questione processuale, non può ritenersi a talpunto generico da portare ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi delcombinato disposto degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen.La difesa aveva comunque adeguatamente prospettato alla Corte di appelloelementinecessari di valutazione sia con riguardo all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, siacon riguardo alla richiesta di riqualificazione giuridica della condotta, sia, infine, con riguardoagli elementi che avrebbero potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, elementi sotto alcuniprofili non considerati dal Tribunale e che, di conseguenza, avrebbero potuto e dovutoessere valutati dalla Corte territoriale.Al riguardo è necessario ricordare che «Il giudice d'appello può dichiararel'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca",ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa aquella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non sianocorrelati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenutiinidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale» (Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01) e, ancora, che «In tema di impugnazioni, non può essereritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un puntonon sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca" consistenella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamentodella decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, P.G. c/Poletti, Rv. 288948-05).4. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per ilgiudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altrasezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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