CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 27064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.42459/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate in tema di procedibilità a querela sono manifestamente infondate atteso che nell'art. 625, n. 7, cod. pen., richiamato dall'art. 635, comma 2, n.1 cod. pen., sono comprese non solo le cose esposte per necessità, destinazione o consuetudine a pubblica fede, per le quali il reato è procedibile a querela (a seguito della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31), ma anche le cose "esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", per le quali rimane ferma la procedibilità di ufficio, considerato che tale qualificazione è stata riconosciuta come corretta dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione e che giustifica la ritenuta integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 635, comma 2, n.1, cod. pen. che riguarda il danneggiamento, tra le altre cose, anche di tutte quelle indicate nel numero 7) dell'art. 625 cod. pen.; ritenuto adeguatamente motivata anche la valutazione della gravità del fatto, con riguardo al profilo dedotto attinente l'art. 131-bis c.p. avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto e del contesto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.M