CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2025
Cassazione n. 21729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 3 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 29 gennaio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 337 cod. pen. (capi A e B); letta la memoria presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, nell'interesse del ricorrente; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deducono plurimi vizi della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo A come di lieve entità (poiché apparente), alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (poiché di stile, nel primo caso, e del tutto omessa, negli altri); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta motivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, difettando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato l'elevato numero di dosi medie ricavabili (oltre 1.000), l'elevato controvalore della partita, di circa 15.900 euro (anche in relazione al contenuto di alcune conversazioni intercettate, con richiami ad un quantitativo anche maggiore di stupefacente), la professionalità dimostrata nel compiere l'azione delittuosa (pp. 4 - 6 sentenza impugnata); in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 - 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica unavalutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, pertanto, che la decisione si colloca nel solco di consolidati insegnamenti giurisprudenziali, e che al precedente di legittimità citato in via esemplificativa nella sentenza impugnata (in cui fu confermata la decisione che aveva escluso la tenuità del fatto in relazione alla cessione di 291 dosi medie) non è stato attribuito il significato di introdurre una sorta di soglia oltre la quale il comma 5 deve essere automaticamente escluso; ritenuto, quanto al lamentato vizio di motivazione in ordine arriconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando i numerosi precedenti penali (anche specifici e recenti), tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell'illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente, che all'epoca del fatto era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale (pp. 6 e 7 sentenza impugnata); rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata (p. 7 della sentenza impugnata), limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; ritenuto quindi che il complesso motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si sottrae al confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; considerato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01);o 3ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M