CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1972 avverso la sentenza resa il 16 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto che i reati vengano dichiarati prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2011, ha dichiarato estinti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi C ed F della rubrica e, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc.pen., ha rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata contestato al capo D, confermando la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato. Si addebita agli imputati di avere in concorso tra loro, con minaccia, tentato di costringere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Aniello a saldare il residuo debito derivante da rapporti usurari. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e in particolare degli artt. 125 cod. proc.pen., 62 bis e 133 cod.pen. e difetto di motivazione poiché nella individuazione del trattamento sanzionatorio la Corte non ha considerato la condotta posta in essere dall'imputato e ha negato le circostanze attenuanti generiche, in assenza di adeguati elementi ostativi. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 3.1 nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra l'accordo e la decisione poiché dalla lettura dei verbali di udienza si evince che unitamente alla richiesta di rideterminazione della pena veniva avanzata quella di revoca delle statuizioni civili, mentre la Corte ha confermato le statuizioni civili. 3.2 violazione di legge, in particolare dell'art. 187 codice penale, e vizio di motivazione poiché pur trattandosi di giudizio definito nelle forme di cui all'articolo 599 bis cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso espressamente dai motivi oggetto di rinunzia quello relativo alla richiesta di revoca della condanna solidale al risarcimento dei danni e alla provvisionale anche per i reati dichiarati estinti. La valutazione della doglianza in ordine ai capi civili della sentenza di condanna in primo grado imponeva alla Corte di analizzare l'intero impianto accusatorio al fine di ricostruire i profili di responsabilità in ordine alla condotta usuraria ascritta al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre sebbene la condanna per la contestazione di concorso in tentata estorsione aggravata di cui al capo D sia giustificata dalla partecipazione del ricorrente quale mandante, in questo capo sono stati erroneamente convogliati fatti totalmente estranei alla condotta del ricorrente che risulterebbe responsabile per ogni minaccia estorsiva subita dal D'Aniello, anche di quelle subite nell'interesse di altro debitore. Attesa la natura multipla della contestazione sarebbe stato necessario individuare le condotte cui il Corticella aveva preso parte quale mandante o concorrente morale del delitto. La condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad una provvisionale di euro 60.000, al pari del Mascolo e degli altri correi risulta avulsa da qualsivoglia specifico riferimento alla sua partecipazione e ciò impone l'annullamento delle statuizioni civili. 3.3 vizio di motivazione in riferimento alla mancata indicazione di elementi di quantificazione del danno patrimoniale e della provvisionale concessa ai sensi dell'articolo 539 codice penale la provvisionale è stata riconosciuta a titolo di danno patrimoniale ed è stata oggetto di specifica censura, ma la Corte ha risposto affermando che la determinazione operata in via equitativa da parte del primo giudice è congrua e non sproporzionata, così formulando una motivazione apodittica. 4.[OSCURATO:PERSONA] deduce:4.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 629 codice penale e 157 cod. proc.pen. poiché la corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili nonostante le molteplici contraddizioni, mentre una serie di elementi avrebbero dovuto indurre la Corte a dubitare della attendibilità delle accuse formulate dal D'Aniello sia in ordine al contenuto del rapporto usurario, che al ruolo effettivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità della minaccia formulata nei suoi confronti. Osserva il ricorrente che nel caso in esame mancano i presupposti dell'estorsione poiché non vi è stata minaccia né violenza, come dichiarato dalla stessa persona offesa. 4.2 Mancata assunzione di una prova decisiva poiché la difesa con l'appello aveva chiesto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per sottoporre ad esame lo stesso imputato, in ragione del suo status di collaboratore di giustizia ma la Corte ha respinto la richiesta affermando che si tratta di attività istruttoria assolutamente non necessaria ai fini del decidere nonostante l'esame dell'imputato fosse sicuramente utile. 4.3 Vizio di motivazione poiché non vi è stata un'adeguata valutazione delle censure mosse alla impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello e concordato con il Procuratore generale la determinazione della pena nella misura di anni due di reclusione ed euro 500 di multa. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, l'articolo 599-bis, comma primo, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, dispone che "la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Ciò si riflette anche sulla successiva possibilità di proporre ulteriore gravame, nel senso che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla disciplina sul concordato in appello non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (tra le tante: v. Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38234).3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.111 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza emerge che l'imputato ha rinunciato ai motivi di merito e ha concordato la determinazione della pena nella misura stabilita nel dispositivo di sentenza, sicché non ricorre alcuna divergenza tra l'accordo intercorso e il dispositivo pronunziato. La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod, proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che, di conseguenza, ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il fatto che l'accordo abbia riguardato solo la determinazione della pena e non anche le statuizioni civili non esplica alcun effetto sulla validità della condanna penale, stante l'autonomia dei punti della sentenza. Sul motivo di ricorso, attinente alle statuizioni civili, peraltro, la Corte d'appello ha motivato in modo esplicito e adeguato. 3.2 Il secondo motivo è in parte generico e in parte manifestamente infondato, poiché la Corte ha esaminato l'intero compendio probatorio e, sia pure implicitamente, in forza delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente attendibili ha confermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine ai reati prescrittisi dopo la sentenza di primo grado. La condanna dell'imputato al risarcimento del danno è generica in quanto è stata rinviata al giudice civile la determinazione del danno patrimoniale cagionato e posta a carico del ricorrente una provvisionale. A [OSCURATO:PERSONA] è stato addebitato un episodio di usura in relazione alla somma iniziale di 15.000 C, che ha determinato un tasso di interesse dell'8% e la restituzione di una somma maggiore rispetto all'interesse concordato; un tentativo dì estorsione e ,in concorso con gli altri imputati, un altro tentativo di estorsione. Come osservato dal Procuratore Generale la condanna risarcitoria solidale pronunciata dal primo giudice, si giustifica per effetto della previsione di cui all'art. 187, comma 2, c.p., trattandosi di condannati (anche) per uno stesso reato. Al riguardo, la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione civile, secondo cui l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Sez. civ. 3, n. 18899 del 24/09/201S, Rv. 636669). La decisione dei giudici dì merito di condannare gli imputati (e dunque lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, è corretta benché siano stati giudicati responsabili, agli effetti civili, in relazione a distinti episodi delittuosi, per fatti comunque non commessi in concorso tra loro: ciò perché, ai fini civili, ciò che rileva è la esistenza di un rapporto di interdipendenza tra le condotte illecite in esame, la cui configurabilità, nel caso di specie è stata messa in discussione in maniera molta generica dall'impugnante, e che, invece, è palesata dalla costatazione che si sono verificate in danno della medesima vittima, in un contesto spaziale e temporale sostanzialmente unitario. Quanto alla provvisionale la corte ha spiegato che la determinazione nella misura di euro 60.000 è stata operata in via equítativa dal giudice di prime cure e deve ritenersi congrua e non sproporzionata. Va osservato, comunque, che non è ammissibile il ricorso in sede di legittimità avverso la pronuncia di condanna ad una provvisionale, proprio per il carattere provvisorio di tale statuizione, che necessita poi di essere confermata o modificata in sede di merito. Giova in proposito ribadire il principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dì merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile dì passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Cass., n. 15929 del 2019). 4.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo articolato motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che le dichiarazioni del D'Aniello si sono mantenute coerenti in occasione dei reiterati ascolti, non palesano motivi di risentimento e intenti calunniatori nei confronti degli imputati; hanno trovato significativo riscontro nella testimonianza della moglie e nel tenore di alcune conversazioni intercettate; le ritenute incongruenze non attengono a profili essenziali e non scalfiscono la complessiva solidità dell'impianto accusatorio. Le censure formulate con il ricorso non deducono elementi specifici e non si confrontano con questa motivazione. 4.2 La Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dell'imputato, affermandone la superfluità alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa. Trattasi di motivazione corretta in punto di diritto e congrua con le emergenze processuali, che risulta immune dai vizi dedotti dal ricorrente.4.311 terzo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente aspecifico, in quanto non espone le censure mosse con l'atto di appello che non sarebbero state oggetto di adeguata valutazione da parte della corte, con una tecnica di redazione dell'impugnazione per relationem che destina la stessa all'inammissibilità. 5. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del